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I CONTROLLI UFFICIALI DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI

  • 28 dicembre 2023
  • Autore: Redazione VeSA
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Per additivo alimentare si intende “qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere che diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente”.

In attuazione alla normativa comunitaria nel settore degli additivi il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e Province autonome, nonché l'Istituto Superiore di Sanità, ha predisposto il Piano nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari. Tale Piano è lo strumento condiviso per organizzare sul territorio nazionale i controlli ufficiali negli anni 2020-2024 con l'obiettivo di verificare l'impiego degli additivi non autorizzati nell'U.E., oppure, l'impiego degli additivi autorizzati dall'UE ma non consentiti in alcune categorie alimentari, il livello massimo di additivo consentito, la corretta dichiarazione in etichetta. 

Nel dettaglio il Piano prevede sia la verifica della conformità riguardante l’utilizzo degli additivi nelle produzioni alimentari in base al Regolamento (CE) n. 1333/2008 che il controllo dei requisiti di purezza degli additivi ai sensi del Regolamento (UE) n. 231/2012.

Il Piano è stato recepito nella Regione Marche con DGRM n. 1322 del 03/11/2021.

Le suddette disposizioni impongono dunque alle Autorità Competenti di organizzare i controlli ufficiali in base a quanto previsto dal regolamento UE n. 625/2017 che fissa, fra l'altro, le norme generali in materia di controlli ribadendo in continuità con la normativa vigente il principio per cui tali controlli siano effettuati regolarmente su tutti gli stabilimenti soggetti a riconoscimento ed in base al rischio (alto, medio, basso) e con frequenza minima di controllo (come previsto dal DDPF n. 45/2015 e DDPF n. 76/2020 che modifica gli allegati 4 e 6 del Decreto 45/2015).

I controlli ufficiali vengono effettuati dall’U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione presso le attività di produzione, confezionamento, deposito e vendita di additivi e comprendono:

                1. Ispezioni e/o Audit.

                2. Campionamento per analisi.

Di seguito sono riportati i dati relativi dei controlli ufficiali – AST Ancona per l'anno 2023

Al fine di assicurare che i controlli ufficiali sugli stabilimenti di produzione/commercializzazione/ deposito di additivi alimentari siano eseguiti secondo procedure documentate ed uniformi (come definiti dall’art. 3 del Reg.  625/2017), viene utilizzata la check-list o scheda di sopralluogo (come previsto dal D.D.P.F. n. 188/VSA del 19/12/2017):

-Allegato 1 - stabilimenti di produzione/confezionamento/deposito e commercializzazione all’ingrosso di AA;

- Allegato 2 - stabilimenti di produzione alimenti da parte dell’OSA che utilizzano degli AA.

La check-list utilizzata per i controlli ufficiali contiene indicazioni descrittive e di valutazione:

La raccolta dati sul diagramma di flusso produttivo degli AA;

La raccolta dati sulle materie prime che costituiscono gli AA;

La valutazione igienico sanitaria delle strutture;

La valutazione documentale;

Verifica materiali e oggetti a contatto con alimenti (M.O.C. A.);

L’etichettatura dei prodotti (con riferimento anche all'utilizzo previsto ed alle dosi di uso raccomandato nel caso di stabilimenti di miscelazione e/o riconfezionamento);

La rintracciabilità/ritiro/ richiamo.

 

IL CONTROLLO UFFICIALE NEGLI STABILIMENTI PRODUZIONE/ MISCELAZIONE/CONFEZIONAMENTO E/O RICONFEZIONAMENTO DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI prevede:

1. la raccolta dati sul diagramma di flusso produttivo (Verifica lay-out impianti/attrezzature).

2. la raccolta dati sulle materie prime (vedi cap. 7- check-list -Allegato I), verificandone:

                     a) la provenienza;

                     b) l’etichettatura, i documenti commerciali, l’imballaggio (M.O.C.A.);

                     c) l’esistenza di dati sui requisiti di purezza (dichiarazioni del fornitore).

3. la valutazione igienico sanitaria delle strutture come previsto nell’Allegato II del Reg. 852/2004 (vedi check-list cap. 1-2-3-4-5).

4. la valutazione documentale del piano di autocontrollo - HACCP (vedi cap. 6- check-list) e dovrà prevedere:

a) la valutazione dei rischi e le procedure prerequisito;

b) la gestione dei fornitori non limitata solamente alla rintracciabilità, ma alle opportune valutazioni di affidabilità e sicurezza;

c) la valutazione dei processi di purificazione (verificando l'efficacia dei processi ai fini dei requisiti di cui al Reg 231/12);

 d) i controlli analitici svolti dall’impresa:

il piano di campionamento previsto;

le analisi eseguite, in particolare per la verifica della purezza;

il Laboratorio (interno o esterno) utilizzato, verificandone la corrispondenza con quello indicato nella documentazione allegata all’istanza ai fini del riconoscimento.

5. Verifica materiali e oggetti a contatto con gli alimenti- M.O.C.A. (vedi cap. 8-check-list) controllando la presenza di una procedura che preveda:

- la rintracciabilità e l'etichettatura;

- l’idoneità dei materiali per l'uso previsto (possesso delle dichiarazioni di conformità) e verifica della compatibilità tra il materiale e il prodotto alimentare (ai sensi del Reg. CE 1935/2004);

- la corretta gestione interna (es: stoccaggio, movimentazione);

- azioni correttive in caso di non conformità.

6. l’etichettatura (vedi cap. 9 - check-list) dei prodotti con riferimento anche all'utilizzo previsto ed alle dosi di uso raccomandato. Il controllo dovrà prevedere che:

- le informazioni presenti sui documenti di accompagnamento della partita o sull’imballaggio/ recipienti siano in linea con il contenuto e la destinazione d’uso: consumatore finale e/o OSA;

    - oltre al rispetto, del Reg. (UE) n. 1169/2011:

         - per gli additivi non commercializzati ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli art. 21, 22, 25 del Regolamento (CE) 1333/2008;

          - per gli additivi destinati alla vendita ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli art. 23, 24, 25 del Regolamento (CE) 1333/2008.

7. la rintracciabilità/ritiro/richiamo secondo il Reg. (CE) 178/2002 (vedi cap. 9 - check-list) con:

verifica della presenza di una procedura di rintracciabilità/ritiro/richiamo;

verifica delle modalità di identificazione dei prodotti in entrata e in uscita;

verifica della registrazione di eventuali non conformità.

 

PER GLI STABILIMENTI CHE ESEGUONO OPERAZIONI DI MISCELAZIONE E/O RICONFEZIONAMENTO oltre a quelli sopra indicati, la verifica riguarda:

1. Controllo della esatta formula di composizione delle miscele con riscontro (cap. 9 - check-list): 

                - della corrispondenza dei quantitativi previsti con quelli del prodotto finale;

                - della conformità degli additivi utilizzati tenendo conto dell’uso previsto.

2. La fase di pesatura degli ingredienti che generalmente è un CCP (cap. 9 - check-list) con verifica:

delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate ai fini della corretta pesatura;

delle modalità di omogenea miscelazione.

 

CONTROLLI UFFICIALE PRESSO I DEPOSITI ALL’INGROSSO DI AA prevede:  

1.  La valutazione igienico sanitaria delle strutture e delle modalità di stoccaggio;

2. La valutazione documentale del piano di autocontrollo - HACCP (vedi cap. 6- check-list) con controllo delle:

- procedure con valutazione dei fornitori (affidabilità e sicurezza);

- certificazioni e delle specifiche degli additivi con riferimento ai requisiti di purezza (Reg. 231/2012).

3. La valutazione dell’etichettatura (vedi cap. 9 - check-list) con verifica delle:

- conformità dell’uso previsto e delle dosi di uso raccomandato,

- conformità ed informazioni presenti sugli imballaggi e/o documentazione di accompagnamento;

- conformità e rispetto del Reg. (UE) n. 1169/2011ed in particolare:

per gli additivi non commercializzati ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli art. 21, 22, 25 del Regolamento (CE) 1333/2008;

per gli additivi destinati alla vendita ai consumatori finali, dovrà essere conforme agli art. 23, 24, 25 del Regolamento (CE) 1333/2008.

4.  Rintracciabilità/ritiro/richiamo con:

verifica della presenza di una procedura di rintracciabilità/ritiro/richiamo,

verifica delle modalità di identificazione dei prodotti in entrata e in uscita,

verifica della registrazione di eventuali non conformità.

 

 

Autore: Dott.ssa  Annalisa Pagliarecci - Tecnologo Alimentare AST Ancona

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