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ANCHE LE FASI DELLA MACELLAZIONE SONO UN IMPORTANTE MOMENTO DI VERIFICA DEL BENESSERE ANIMALE

  • 26 marzo 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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La nota del Ministero della Salute 0006914-17/03/2021-DGSAF-MDS-P intende, similmente alle recenti dello stesso tenore, porre l’accento su di un argomento caro all’Unione Europea quale la tutela del benessere animale, ed in particolare del suino allevato nelle aziende da reddito.

Si richiamano infatti le disposizioni contemplate dal Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare che prevedono anche le verifiche degli adempimenti in materia di protezione dei suini allevati, la cui norma di riferimento a livello nazionale, è naturalmente costituita dal D.lgs. 122/2011 e ss.mm.ii.

Il Regolamento (UE) 2017/625, al Titolo I (“oggetto, ambito di applicazione e definizioni) Articolo 1, paragrafo 2, lettera f) (“le prescrizioni in materia di benessere degli animali”) si occupa della verifica della corretta attuazione dei provvedimenti attesi dalla normativa in tema di Animal Welfare. In particolare si prevedono accertamenti ufficiali sia nella fase di allevamento, di trasporto, che di macellazione. La Commissione europea, in tale ambito, è autorizzata ad adottare provvedimenti legislativi volti ad adeguare le disposizioni in materia di controlli ufficiali affinché soddisfino le esigenze specifiche del benessere degli animali. Infatti vengono previsti centri di riferimento dell’UE per il benessere animale, ideati per assistere i Paesi appartenenti, attraverso studi scientifici e tecnici, corsi di formazione e diffusione dei risultati della ricerca, fornitura di competenze sui metodi di valutazione e miglioramento del benessere degli animali.

In particolare, nella nota sopracitata, il Ministero intende porre attenzione alla fase della macellazione.

Nello specifico, sempre il Regolamento (UE) 2017/625 prevede disposizioni tassative all’articolo 21

(“Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alle prescrizioni in materia di benessere degli animali”) nonché all’articolo 17 lettera c) ove si definisce la

«ispezione ante mortem» come la verifica, prima delle attività di macellazione, delle prescrizioni in materia di salute umana e animale di benessere degli animali, compreso, se del caso, l’esame clinico di ogni singolo animale, ed il controllo delle informazioni sulla catena alimentare di cui alla sezione III dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 853/2004” nonché alla lettera d)«ispezione post mortem» punto iii) “salute e benessere degli animali”.

L’obbligo di tutela del benessere animale, già incluso in precedenti norme comunitarie del cosiddetto “pacchetto igiene” (Regolamento (CE) 854/2004), viene quindi nuovamente ribadito anche al momento della mattazione. Si consideri inoltre il  Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2019/627 del 15 marzo 2019, che se ne occupa in particolare al CAPO III (“Comunicazione dei risultati dell'ispezione e misure che le autorità competenti devono adottare nei casi di non conformità specifica alle prescrizioni in materia di carni fresche e benessere degli animali”).

La raccolta delle informazioni che possono scaturire da entrambe queste fasi della macellazione (ante e post mortem), in attesa di essere valorizzate nell’ambito del sistema ClassyFarm (e contribuire così alla categorizzazione degli allevamenti, anche sulla base del rispetto della normativa del benessere animale), devono quindi pervenire al Servizio Veterinario competente territorialmente sull’allevamento di origine, al fine di effettuare ulteriori indagini per verificare il rispetto delle misure di protezione, come previste appunto dal D.lgs. 122/2011.

La nota Ministeriale riporta, come le recenti di pari argomento, le consegne scaturite a seguito di audit del 2017 che la Commissione Europea ha impartito formalmente all’Italia, invitandone alla più ampia diffusione agli Assessorati ed ai Servizi Veterinari locali. Tali raccomandazioni riguardano la necessità di garanzia delle osservanze ai Regolamenti citati per le verifiche di quegli indicatori che siano utili a livello di gestione degli animali vivi in allevamento. Tra le ragioni su cui più frequentemente il nostro Stato viene richiamato dall’Unione sono puntualmente riportate le lesioni delle code, e altri rilievi anatomici, che possono dar luogo ad ascessi in sedi limitrofe o diffondere infezioni a tutto l’organismo.

 

Autore:  Giuseppe Iacchia 

 

 

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