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BENESSERE SUINI: RIPROPOSTO PER IL TRIENNIO 2021-2023 IL PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 122/2011

  • 25 giugno 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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Tramite il dispositivo 0015220-22/06/2021-DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno riproporre, agli Assessorati regionali ed ai Servizi Veterinari, anche per il prossimo triennio (2021-2023) il Piano di Azione Nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE).

Nello stesso tempo ha stabilito di fornire indicazioni utili al fine di uniformare i controlli eseguiti da parte dei Servizi Veterinari, riguardanti il benessere animale negli allevamenti suini, su tutto il territorio nazionale. L’argomento centrale del trattato è naturalmente la prevenzione del taglio delle code dei suini e gli arricchimenti ambientali.

Allo stato attuale dell’arte, sia negli allevamenti da ingrasso, svezzamento che nei riproduttori, dovrebbero essere state effettuate le autovalutazioni (almeno una in caso di requisiti tutti migliorabili, più di una in caso di requisiti insufficienti), ed inoltre dovrebbero essere presenti in tutte le Aziende dei gruppi di suini a coda integra.

Poiché questa indicazione è risultata, nelle norme precedenti, troppo generica o diversamente interpretabile, il Ministero ha ritenuto opportuno, a partire dall’anno in corso, fornire le seguenti indicazioni:

- I gruppi di suini a coda integra devono essere prodotti o introdotti in ogni allevamento in numero adeguato, al fine di condurre una graduale ma progressiva verifica della capacità di ottemperare alle richieste dell’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 122/2011, con riferimento all’allegato 1, punto 9;

- il numero minimo di animali a coda integra può essere variabile a seconda delle differenti situazioni o tipologie di allevamento, ma deve comunque corrispondere al numero degli animali presenti all’interno di uno o più box o ricoveri, aventi caratteristiche standard rispetto a quelle complessive dell’allevamento;

- tale numero non deve essere inferiore, per le prime introduzioni, al 3% degli animali di nuova produzione/introduzione in allevamenti con meno di 2000 riproduttori o in svezzamento/ingrasso e all’1.5% per gli allevamenti con più di 2000 capi;

- tale percentuale deve comunque tendere ad essere incrementata gradualmente negli accasamenti o nelle produzioni successive, popolando progressivamente anche gli altri settori con animali a coda integra;

- qualora l’impossibilità di introdurre i gruppi di suini a coda integra sia imputabile a problematiche collegate al fornitore, il percorso di richiesta e di successivo diniego motivato da parte dell’allevamento speditore dovrà essere documentato per iscritto e tenuto agli atti in allevamento ed inviato all’Area Vasta competente per eventuali ulteriori verifiche ritenute opportune.

Il dispositivo prende quindi in esame sei possibili tipologie di situazioni che potrebbero verificarsi in corso di Controllo Ufficiale:

1. Presenza di piccoli gruppi di suini a coda integra, autovalutazione effettuata, tutti i requisiti almeno migliorabili

In caso di esito del controllo ufficiale favorevole si deve comunque formalizzare al proprietario/detentore che l’impegno alll’introduzione di suini a coda integra dovrà continuare fino al raggiungimento dell’intero effettivo.

La nota prende quindi in esame le possibilità che si verifichino episodi di morsicature e la possibilità, da parte dell’allevatore, di richiedere ed usufruire di deroghe provvisorie, a breve e lungo termine, fino al raggiungimento di alcuni requisiti ottimali (ad ogni eventuale ripresa del fenomeno delle morsicature dovranno essere messi in atto ulteriori miglioramenti, fino al raggiungimento del livello ottimale per tutti i requisiti, compresa la densità e gli arricchimenti utilizzati).

Ad ogni modo, in caso di allevamento in deroga, il proprietario/detentore compila l’apposita richiesta (allegato 1) e allega l’ultima valutazione del rischio e la certificazione veterinaria (allegato 2), attestante la situazione (disponibili sul sito www.classyfarm.it), il proprietario/detentore mantiene la documentazione originale in azienda, inserendo anche eventuale documentazione fotografica o digitale, e invia una copia della richiesta, con la relativa certificazione veterinaria, ai Servizi Veterinari ASUR che dovranno validare o meno le richieste.

Gli stessi Servizi inseriscono sul sistema ClassyFarm (entro 30 giorni, anche a campione) le necessarie informazioni relative ai moduli pervenuti, dichiarando se all’allevamento (che entrerà a far parte di un elenco consultabile) sia stata validata o meno la deroga.

2. Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti ancora insufficienti nel sistema ma migliorabili da verifica in campo.

Il sopralluogo è giudicato conforme e risulta necessario chiedere al proprietario/detentore di far regolarizzare la situazione in ClassyFarm e procedere come al punto precedente. In caso di mancata regolarizzazione l’allevamento sarà categorizzato ad alto rischio e quindi sottoposto a Controllo Ufficiale anche l’anno successivo.

3. Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti ancora insufficienti nel sistema e da verifica in campo

Si devono predisporre prescrizioni con richiesta di risolvere le insufficienze e di effettuare nuova autovalutazione prima di proseguire con l’introduzione di gruppi a coda integra, stabilendo una tempistica per la rimozione delle non conformità. Qualora non vengano ottemperate occorre valutare se erogare le sanzioni previste dalla normativa.

4. Presenza di piccoli gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, alcuni requisiti attestati come migliorabili o ottimali nel sistema, ma ancora insufficienti da verifica in campo

Vengono effettuate prescrizioni sull’aspetto “mutilazioni”, con richiesta di effettuare una nuova autovalutazione e di risolvere le insufficienze prima di proseguire con l’introduzione di gruppi di animali a coda integra. Anche in questo caso, per il mancato rispetto di tempi e modi si possono prendere provvedimenti sanzionatori.

5. Assenza di gruppi a coda integra, autovalutazione effettuata, tutti i requisiti almeno migliorabili

Se non viene documentata l’impossibilità di fornire suini a coda integra da parte del fornitore, i Servizi Veterinari procedono alle dovute prescrizioni che devono attuarsi obbligatoriamente a partire dal successivo accasamento. Nel caso in cui le disposizioni non dovessero essere ottemperate occorrerà valutare se erogare, ove la norma lo consenta, le sanzioni previste.

6. Assenza di gruppi a coda integra, autovalutazione non effettuata e/o alcuni requisiti insufficienti da verifica in campo

I Servizi procedono ad effettuare le dovute prescrizioni con richiesta di risolvere le insufficienze e di effettuare una autovalutazione prima di proseguire con l’introduzione di gruppi a coda integra. Quindi, more solito, nel caso persistano le eventuali non conformità, valutano se erogare le sanzioni per inottemperanza ai requisiti previsti.

La Direzione Generale della sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 6 - Benessere Animale, che ha redatto la nota con la collaborazione del Centro di referenza nazionale per il benessere animale (CReNBA), si riserva di effettuare verifiche ispettive su tutto il territorio nazionale per verificare l’effettiva applicazione del Piano.

 

Autore:  Giuseppe Iacchia 

 

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