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NUOVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

  • 17 novembre 2023
  • Autore: Redazione VeSA
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Tramite il nuovo dispositivo 0027719-02/11/2023- DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanita Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 6 - Benessere animale, dà continuità alle misure stabilite a partire dal 2018 tramite il Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) (la cui scadenza, a seguito del periodo pandemico, è stata prorogata al 2023), nonché già sancite dal Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE), entrambe norme strutturate con lo scopo di migliorare, in ambito nazionale, le condizioni generali di benessere negli allevamenti suini.

Il Ministero ha deciso, in questo caso, di aggiornare le indicazioni già fornite, con lo scopo di uniformare sul suolo italiano i controlli eseguiti da parte dei Servizi Veterinari, riguardanti il benessere animale negli allevamenti suini. L’argomento centrale del trattato verte in particolare sulla prevenzione del taglio delle code dei suini e sugli arricchimenti ambientali.

Dapprima la nota si sofferma sulle modalità operative nei casi di mancata fornitura di partite di suini a coda integra. In questo caso, al diniego al rifornimento a seguito di una richiesta scritta dell’allevatore, ad un produttore internazionale, i Servizi Veterinari trasmettono la documentazione al nodo regionale che, a sua volta, contatta il Ministero della Salute. Quest’ultimo si farà carico di informare il Paese membro competente ed interessare quindi la Commissione europea.

In caso, viceversa, di rifiuto alla fornitura di suini a coda integra da parte di stabilimenti nazionali, i Servizi Veterinari effettuano ugualmente una comunicazione alla propria Regione, che trasmette la documentazione alla Regione competente. Questa contatterà l’ASL dell’allevamento di provenienza degli animali, che a sua volta effettuerà un controllo ufficiale per valutare se ci sono evidenze a supporto del diniego, ritornando le informazioni ai Servizi di partenza. E’ necessario che l’intero iter si concluda entro un mese al massimo.

Tutte le aziende che allevano suini di qualsiasi provenienza devono documentare annualmente lo stato del proprio allevamento attraverso l’autovalutazione fatta dal veterinario aziendale utilizzando la check list “VALUTAZIONE DEL RISCHIO TAGLIO CODA SUINO DA INGRASSO E SVEZZAMENTO” oppure “VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE SUINO DA INGRASSO E SVEZZAMENTO” e/o “VALUTAZIONE DEL BENESSERE ANIMALE SUINI RIPRODUTTORI” a seconda del tipo di animali allevati, in modo da ottenere una categorizzazione del rischio aggiornata e documentata (una situazione non aggiornata verrà considerata a maggior rischio e sarà oggetto di prescrizioni o diffide a cui adempiere entro il termine massimo di 30 giorni).

Alla stessa cadenza annuale si devono attenere gli stabilimenti da riproduzione

Durante l’ispezione in allevamento i Veterinari Ufficiali possono trovarsi di fronte a differenti situazioni che la nota contempla quali:

1) presenza di gruppi di suini a coda integra con evidenza di un loro graduale incremento effettuato nel tempo ed assenza di registrazione di episodi di morsicature. In questo caso deve essere garantita la presenza di una percentuale minima di almeno il 15 % di suini a coda integra. Gli animali vanno allevati in gruppi omogenei (indicativamente corrispondenti ad almeno tre box per settore).

2) Presenza di gruppi di suini a coda integra (2% per i suini a coda mozzata o > 7 % per i suini a coda integra dai cui valutazioni ABM = insufficiente). Tali allevamenti, una volta superato il termine richiesto e/o concesso per effettuare le migliorie, dovranno garantire un aumento graduale ma progressivo del numero di suini a coda integra, seguendo le indicazioni riportate al punto precedente.

3) in caso di comparsa di morsicature negli animali è necessaria l’adozione di più idonei materiali manipolabili, pertanto l’eventuale tronchetto di legno associato a catena dovrà essere integrato con altri materiali complementari (es. corda, paglia o fieno o paglia in rastrelliera, ecc.). Nei casi in cui l'operatore, nonostante queste accortezze, non sia in grado di contenere le morsicature, dovrà aumentare gli spazi di allevamento di almeno il 30%

La nota prevede inoltre indicazioni riguardanti il ruolo dei Servizi veterinari nella valutazione delle richieste di deroga che ne stimeranno la correttezza in relazione a congruità e a tempistiche, provvedendo alla validazione, o all’eventuale diniego motivato, inserendo il tutto, entro i successivi 30 giorni, nell’apposita sezione del sistema informativo ClassyFarm.

Di norma dovranno valere i seguenti principi, riguardanti la tempistica accordata, per la realizzazione degli interventi migliorativi:

• 3 mesi per l’implementazione di pratiche gestionali di facile realizzazione;

• da 6 mesi a 12 mesi per l’implementazione di pratiche gestionali di difficile realizzazione;

• 12 mesi per la messa in atto di interventi strutturali (eventualmente prorogabili, su richiesta).

Si giudica ammissibile che le richieste di deroga contemplino, in prima istanza, l’introduzione dei miglioramenti specificati solo in alcuni box/settori e, se ritenuti soddisfacenti, reiterando le richieste e  raddoppiando di volta in volta il numero di box/settori ed il numero di animali a coda integra introdotti.

Si segnala che, solo allorquando venga attestato con autovalutazione il raggiungimento di tutti i requisiti al livello ottimale, diventa possibile accedere alla condizione di deroga estesa, concessa con la finalità di far apportare un nuovo miglioramento strutturale e/o manageriale (massimo 12 mesi), che prevede comunque l’effettuazione di un controllo in campo da parte del Servizio veterinario.

Gli allevamenti da riproduzione dovranno dimostrare l’attuazione del percorso anche quando sono presenti i settori di svezzamento/ingrasso. Gli stessi dovranno inoltre mettere a disposizione dell’Autorità competente le richieste di rifornimento di suini caudectomizzati provenienti dai siti 2 e/o siti 3, corredate dalle relative istanze di deroga validate o, fino al 31 dicembre 2023, dal graduale aumento richiesto dallo stato di attuazione del Piano. 

Gli allevamenti devono, inoltre, mettere a disposizione dell’Autorità competente tutta la documentazione probante la situazione dell’allevamento: valutazioni del rischio, richieste di fornitura di suini a coda mozzata con documentazione a supporto (richiesta di deroga, o fino al 31/12/2023 graduale aumento per Piano), richieste di fornitura di suini a coda integra, richieste di deroghe con le rispettive validazioni, dinieghi di fornitura con la relativa documentazione a supporto.

La mancata applicazione delle procedure di rispetto della normativa relativa all'allevamento dei suini a coda integra, con le sanzioni corrispondenti, saranno imputate al titolare dell’azienda, e nel caso di allevamenti in soccida, in modo solidale tra il soccidario ed il soccidante. Al fine di assicurare l’uniformità degli interventi dei Servizi Veterinari, il Ministero comunica inoltre l’avvio di una serie di audit sulle Autorità regionali.

La nota si completa con l’aggiornamento della modulistica specifica (richiesta di deroga e certificazione veterinaria), allegata ai fini di ottenere un’uniformità ancora maggiore a livello di territorio nazionale.

 

Autore: Giuseppe Iacchia 

 

 

Allegato Modulistica

 

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