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SI AFFINA LA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA SPERIMENTAZIONE CON ANIMALI

  • 29 settembre 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.228 del 23-09-2021 il Decreto del Ministero della Salute 5 agosto 2021 Disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Il Decreto scaturisce in attuazione della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 e riguarda, in particolare, gli articoli 22, comma 1, lettera b): «Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali », l’art. 23, comma 2: «Disciplina del personale abilitato» e l’art. 24, recante «Veterinario designato».

Già il vecchio Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, capostipite della legislazione nazionale riguardante gli animali da laboratorio aveva dettato alcuni passaggi riferiti alla formazione degli operatori e dei Veterinari chiamati a sovrintendere alle sperimentazioni e a salvaguardare il benessere degli animali utilizzati (da qui la nascita della prima Scuola di Specializzazione presso l’Università degli Studi di Milano nell’anno 1993)

La nuova norma oggetto della trattazione, emessa dopo parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 4 agosto 2021, individua, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le modalità di conseguimento, mantenimento e dimostrazione di un’idonea istruzione e di avvenuta formazione del proprio personale, di cui deve farsi carico ogni allevatore, fornitore o utilizzatore, adibito allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) realizzazione di procedure su animali;

b) concezione delle procedure e di progetti;

c) cura degli animali;

d) soppressione degli animali.

Chiamati all’acquisizione di tali competenze sono i soggetti che, contemplati nel Decreto Legislativo 26/2014, sono chiamati ai seguenti compiti:

a) veterinario designato;

b) responsabile del benessere animale;

c) membro scientifico, componente obbligatorio dell’organismo preposto al benessere degli animali nello stabilimento dell’utilizzatore.

In particolare, per quanto riguarda il settore veterinario, la figura del responsabile del benessere e della cura degli animali deve essere rappresentata da una persona che deve aver conseguito il diploma di laurea magistrale in medicina veterinaria oppure in medicina e chirurgia, in biologia, in biotecnologie mediche, in veterinaria e farmaceutica, in scienze zootecniche e tecnologie animali, nonché un titolo di studio universitario di terzo ciclo ed essere in possesso dell’attestato di formazione che assicuri determinate competenze nelle materie di cui all’Allegato V del D.Lvo 26/2014, sulla base dei moduli di cui all’Allegato 1 del nuovo Decreto 5 agosto 2021.

Lo stesso veterinario designato deve aver ottenuto un titolo di studio universitario di terzo ciclo che assicuri la medesima competenza nelle materie di cui sopra.

Lo sviluppo professionale continuo per il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze del personale,

del responsabile del progetto di ricerca, del veterinario designato, del responsabile del benessere e della cura degli animali nonché del membro scientifico, è obbligatorio e deve essere conforme ai moduli esposti nel Decreto di cui stiamo trattando.

È necessario accreditare preventivamente sia i corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo del

personale e del responsabile del progetto di ricerca sia del responsabile del benessere e della cura degli animali, del veterinario designato, nonché del membro scientifico.

Con Decreto della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari, il Ministero della Salute,

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto dello scorso 5 agosto, dovrà stabilire i criteri e la procedura di accreditamento ed il numero di crediti necessari per l’assolvimento dell’obbligo di sviluppo professionale continuo.

Per permettere agli operatori di continuare le loro attività il Ministero prevede, nell’articolo 8, una serie di norme transitorie per chi, nell’arco dei cinque anni antecedenti, abbia svolto le funzioni indicate per almeno diciotto mesi, anche non continuativamente.

La qualifica di veterinario designato, così come quella di responsabile del benessere e della cura degli animali, acquisita prima dell’entrata in vigore del decreto, è mantenuta valida invece a condizione che sia stato ricoperto tale ruolo per almeno trenta mesi nell’arco dei cinque anni precedenti.

Il veterinario designato, il responsabile del progetto di ricerca, il responsabile del benessere e della cura degli animali e il membro scientifico trasmettono nell’apposita sezione del portale del Ministero della Salute - VETINFO, i propri titoli di formazione e gli attestati di sviluppo professionale continuo, mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Come spesso accaduto in ambito nazionale, ossia che le normative a tutela del benessere degli animali utilizzati per la sperimentazione facessero da apripista apportando innovazioni in ambito legislativo, anche in questo caso è necessario sottolineare la novità dell’introduzione della struttura “modulare” nell’apprendimento, cioè dei moduli e della relativa valutazione del percorso, per codificare la formazione idonea ed i livelli di approfondimento di conoscenze richiesti alle differenti figure.

Tra i moduli presentati nell’Allegato al Decreto figurano tutti quelli che costituiscono la formazione minima necessaria che una persona deve possedere prima di essere ammessa a svolgere una delle funzioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 2 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 26/2014, nonché alcuni moduli supplementari richiesti per l'esecuzione di compiti specifici. In taluni casi le nozioni sono arricchite da elementi di formazione pratica da attuarsi sotto supervisione.

I moduli possono essere raggruppati in tre categorie:

  • moduli di base che rappresentano la formazione teorica di tutto il personale che volge una delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettere da a) a d), del decreto legislativo;
  • moduli specifici per funzione che sono richiesti in aggiunta ai moduli di base, per soddisfare i requisiti minimi di formazione per una funzione specifica. La formazione per la funzione di cui alla lettera d) (soppressione di animali), può essere conseguita completando i moduli di base e quelli specifici della funzione, o completando un modulo alternativo su misura che riunisca i risultati necessari e pertinenti dell'apprendimento dei rispettivi moduli di base e dei moduli specifici dell’incarico assegnato;
  • moduli supplementari e specifici per compito: secondo il principio di correlare la formazione alle esigenze. Tali moduli, ad esempio, si riferiscono alla formazione che è richiesta per ampie categorie di impieghi, quali anestesia avanzata per procedure chirurgiche. Inoltre si può prevedere formazione specifica per specie: dopo aver completato con successo il modulo formativo iniziale per una specie o un gruppo di specie.

Ai moduli è stata attribuita una numerazione (attualmente fino al 51), per permetterne l'inserimento di nuovi mano a mano che saranno elaborati. Ad ogni modulo viene correlato un sistema di valutazione dell’apprendimento che comprende un elenco di conoscenze teoriche e pratiche che i tirocinanti dovrebbero aver acquisito nella frequentazione e nello studio.

Il principio delle 3R, ossia Replacement Refinement and Reduction (sostituzione, affinamento e riduzione) è il modello a cui tutti gli scienziati sono tenuti a riferirsi quando progettano ed eseguono uno studio animale. A questo principio, codificato nel 1959 da due accademici britannici, Rex Burch e William Russell, membri della Universities federation of animal welfare (UFAW), si ispirano i ricercatori che do­vrebbero attuare una forma di sperimentazione animale più attenta al grado di sofferenza che tale pratica scientifica causa nei soggetti sperimentali.

Elaborare un quadro comune sull’istruzione e sulla formazione di tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione scientifica con animali rientra nei concetti di etica, benessere, e appunto “Tre R”, in quanto ogni possibilità di standardizzare un procedimento (come può essere avere la medesima preparazione specifica per ogni determinata figura di operatore) consente di riconoscere il processo a livello mondiale senza richiederne la necessità di riproporlo in altro ambito. Questa riproducibilità porta inevitabilmente a limitare la quantità di procedure sperimentali e con ciò ridurre il numero di animali impiegati.

Autore

Dott. Giuseppe Iacchia 

 

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