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CON IL 2022 IL SETTORE DEGLI OVICAPRINI SI AGGIORNA IN MATERIA DI BENESSERE E TAGLIO DELLA CODA

  • 3 gennaio 2022
  • Autore: Redazione VeSA
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CON IL 2022 IL SETTORE DEGLI OVICAPRINI SI AGGIORNA IN MATERIA DI BENESSERE E TAGLIO DELLA CODA

 

Già in un articolo del 27 settembre 2020 si era trattato l’argomento della parziale mutilazione della coda negli ovini, riferendo come la materia fosse carente di indicazioni precise e necessitasse di chiarimenti. Risultava infatti palese come in materia di benessere e protezione di queste categorie non esistessero normative peculiari di riferimento. Queste mancanze portavano necessariamente al dover fare ricorso, in argomento, al generico Decreto Legislativo 146 del 26 marzo 2001 (attuazione della Direttiva 1998/58 CE) e ad un’applicazione dei dettami più supposta che specifica.

 

Con la nota 029827-20/12/2021-DGSAF-MDS-P il Ministero della Salute presenta la nuova check-list sul benessere animale da adottare per il controllo ufficiale negli allevamenti di ovini e caprini, da utilizzare accedendo al sistema Vetinfo (https://www.vetinfo.it/) correlandola allo specifico manuale operativo disponibile su Classyfarm (https://www.classyfarm.it/).

La check list, impiegabile a partire dal 1 gennaio 2022, è stata realizzata grazie all’attività di un gruppo di lavoro Regioni/Ministero con il supporto del CReNBA dell’IZS Lombardia ed Emilia Romagna e del CSN dell’IZS Abruzzo e Molise, ed include tutti gli aspetti normativi vigenti ed i riferimenti alla Condizionalità (CGO 13), arricchendosi, parimenti alle nuove schede già in utilizzo, di varie “animal based measures” (ABMs) che descrivono importanti indicatori utili ai fini della valutazione dello stato sanitario e di benessere degli animali allevati.

Proprio in riferimento a questi ultimi aspetti la nota si esprime con le auspicate indicazioni in proposito al taglio di una parte della coda negli ovini.

Il Ministero, in primis, prende atto che tale pratica pare al momento essere applicato in gran parte degli allevamenti nazionali (in generale sappiamo che le metodiche più comunemente usate sono: anelli di gomma, tenaglia di Burdizzo, termocauterio, forbici o metodi combinati con anello di gomma e tenaglia) seppur non sia espressamente consentita dalle norme in vigore.

In ambito Europeo, in Gran Bretagna ad esempio, è noto come le linee guida del benessere ovino consentano la procedura solo in caso di reale bisogno (rischio di miasi, deposizione delle uova di ditteri parassiti con conseguente sviluppo larvale, spesso appartenenti alla famiglia delle Calliphoridae) effettuata esclusivamente da personale formato, e con impiego di anestetici, in soggetti di età superiore comunque alla settimana di vita.

Nella nostra regione ci si è solitamente attenuti alla concessione, rinnovata ogni anno e spesso in regime di produzione biologica, di deroghe alla mutilazione di parte della coda solo a seguito di dichiarazione del veterinario aziendale che certifica di eseguire l’intervento con tutti i sacri crismi dettati dalla deontologia (sterilità, anestesia, terapia post-chirurgica, ecc..) e che la stessa operazione venga effettuata per necessità di tipo sanitario, di mungitura e riproduttive.

E’ fondamentale evidenziare come tali autorizzazioni abbiano finora avuto una valenza collettiva su intere particolari categorie del gregge (es. agnelle da rimonta), e non rivestissero carattere di necessità sanitaria in singoli individui.

Il Ministero quindi annulla, con la nota del 20 dicembre, la possibilità di derogare alla mutilazione ed invita tutti gli Enti preposti ad applicare perentoriamente e improrogabilmente l’item in questione, seppur solo per gli animali nati dopo il 1 gennaio 2022, in modo da dare agli allevatori un margine di tempo per l’adeguamento delle pratiche di allevamento e di selezione degli animali.

Il Punto in cui la check list si riferisce alla questione è il 27 ove viene specificato che il taglio della coda è ammesso solo a fini terapeutici certificati e adeguatamente registrati e che, in ogni caso, tutti i trattamenti, che prevedono operazioni cruente, devono essere eseguiti con materiali sterili, o a perdere, ed espletati in modo da evitare all’animale dolore o sofferenza prolungata o non necessaria. A tal proposito la scheda invita il controllore, in presenza di mutilazioni, a verificare se le stesse siano riconducibili al periodo di permanenza dell’animale nell’azienda ispezionata e al controllo del registro dei trattamenti (dal 28 gennaio solo elettronico) per accertare se contestualmente sia stato effettuato o prescritto dal veterinario aziendale o Libero Professionista un trattamento anestetico e analgesico.

 

Autore

Dott. Giuseppe Iacchia

 

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