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Inasprite le sanzioni per il mancato benessere delle galline ovaiole

  • 26 settembre 2013
  • Autore: Redazione VeSA
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La LEGGE 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea (entrata in vigore del provvedimento 04/09/2013), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20-8-2013, all’articolo 14 reca il nuovo testo dell’art. 7 del D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

L’art. 7 è stato sostituito con un nuovo articolo che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative (da 6.200 €  a 18.600 €) per chi alleva galline in gabbie non conformi ed il divieto di allevamento nelle unità produttive dotate di gabbie vietate fino all’adeguamento alla normativa.

Sanzioni sono previste (da 3.100 €  a 18.600 €) anche per chi non rispetta i requisiti di benessere negli allevamenti che utilizzano sistemi alternativi o gabbie c.d. modificate. In tali casi, in caso di reiterazione della violazione, potrà essere inoltre prevista, a fine ciclo produttivo,  la sospensione dell’esercizio dell’attività di allevamento da uno a tre mesi.

L'Autorità sanitaria competente, in sede ispettiva, potrà tuttavia sospendere l’applicazione delle sanzioni negli allevamenti che utilizzano sistemi alternativi o gabbie c.d. modificate, in caso di un puntuale e tempestivo adeguamento alle prescrizioni dettate dalla stessa autorità di controllo.

Anche la mancata registrazione di un allevamento presso i Servizi Veterinari è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria e al divieto di esercizio dell’attività fino a che non sia stata fatta la registrazione prevista dall’ art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267.

Il proprietario o detentore che non rispetterà il divieto di esercizio dell’attività di allevamento o la sospensione dell’esercizio di attività dell’allevamento sarà soggetto:

  • alla pena prevista dall’art. 650 del codice penale*
  • alla revoca della registrazione (se ne è in  possesso)
  • al ritiro delle uova (immesse sul mercato durante il periodo di restrizione) che andranno
    distrutte o utilizzate per usi non alimentari.

* Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.


Vai alla normativa regionale (la visualizzazione della totalità dei documenti presenti nella sezione è consentita solo agli operatori sanitari ASUR Marche con credenziali)



Autore dr. S. Tartari
 

Ultima modifica: 26 settembre 2013


 

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