Benessere ovaiole
Con il Decreto Legislativo 267 del 29 luglio 2003: "Attuazione della Direttiva 1999/74/CE e Direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" sono state stabilite le norme minime da rispettare per assicurare la protezione delle galline ovaiole (galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova).
Nell' Allegato A del Decreto Legislativo 267 del 29 luglio 2003 vengono elencate le prescrizioni che il proprietario/ detentore deve rispettare:
- tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate almeno una volta al giorno;
- il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi;
- tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, e di muoversi normalmente; dopo i primi giorni di adattamento, và previsto nelle ventiquattro ore un periodo di buio ininterrotto, pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari.Prima della diminuzione della luce va rispettato un periodo di penombra per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.
- tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarita' e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti.
Nell' Allegato B vengono date indicazioni sulle disposizioni applicabili ai sistemi alternativi (sistemi a terra, in voliera, all'aperto).
Fino al 1°gennaio 2012 e' stato possibile utilizzare nell'allevamento le GABBIE NON MODIFICATE, i cui requisiti erano indicati nell'Allegato C del Decreto Legislativo 267 del 29 luglio 2003.
Dal 1° gennaio 2012 tale uso è stato vietato.
Nell' Allegato D sono indicate le disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate.
Con Decreto del Ministro della Salute 20 aprile 2006 sono stati modificati gli allegati del Decreto Legislativo n. 267/03
Con Nota del Ministero della Salute n. DGVA/10/38953-Pdel 31 ottobre 2006 trasmessa con Nota della Regione Marche numero 249169/VSA 04 del 08/11/2006 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) "Procedure per la corretta applicazione del Decreto Legislativo n. 267/03 per la protezione delle galline ovaiole – nuovi impianti di allevamento in gabbie modificate" sono state fornite indicazioni su:
- caratteristiche tecniche del nido e della lettiera;
- superfici utilizzabili dalle ovaiole;
- applicazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 267/03
per saperne di più:
- Nota del Ministero della Salute DGSA 0004360-P-1070372010 del 10 marzo 2010 trasmessa con Nota della Regione Marche numero 166418 del 18/03/2010 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) "dispositivi per accorciare le unghie nelle gabbie non modificate. Risposta della Commissione Europea."
- Nota del Ministero della Salute DGSA 18428-P-25/10/2011 del 25 ottobre 2011 trasmessa con Nota della Regione Marche numero 7010 del 04/11/2011 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) "Richiesta chiarimenti applicazione D.Lgs. 267/2003".
- Nota del Ministero della Salute 23280-P-18/12/2012 trasmessa con Nota della Regione Marche numero 0000219 del 09/01/2013 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) Benessere delle galline ovaiole.
- Nota del Ministero della Salute 0017532-P-12/09/2013 trasmessa con Nota della Regione Marche numero 9415 del 19/09/2013 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) del Decreto Legislativo 29 luglio 2003 n. 267- per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
- Nota del Ministero della salute 0023048-03/12/2013-DGSAF-COD_UO-P trasmessa con Nota della Regione Marche numero 11938 del 04/12/2013 (nota visibile per gli operatori sanitari ASUR che accedono con credenziali di accreditamento) Allevamento galline ovaiole - procedure operative per la vigilanza sull’attuazione della muta effettuata in conformità alle norme vigenti in materia di benessere animale in allevamento (d.lgs. 267/03 - d.lgs 146/01) sono stati forniti i criteri necessari per controllare il rispetto delle disposizioni normative sulla muta e la relativa check-list da utilizzare nei controlli.