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Dal 21 aprile si aggiornano nuovamente le misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli

  • 27 aprile 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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Il  21 aprile 2021 è la data in cui, come noto, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili, modificando e abrogando taluni atti in materia di sanità animale , tra cui l'O.M. 10 DICEMBRE 2019, che aveva prorogato la storica Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», più volte, negli anni, aggiornata nei contenuti.

Si consideri che nel corso del 2020 e nel primo trimestre del 2021 in Germania, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Irlanda del Nord, Danimarca, Svezia, Francia, Polonia, Croazia, Slovenia, Italia, Spagna, Slovacchia, Romania, Lituania, Ungheria, Norvegia, Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Bulgaria, Svizzera, Austria, Lettonia ed Estonia, sono sorti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità da sottotipo H5, con la conferma di numerose positività in volatili selvatici e nel pollame domestico nel territorio europeo.

Nello stesso contesto l’EFSA, in collaborazione con il Centro di Referenza Europeo, in data 30 settembre 2020, ha pubblicato il report « Avian influenza overview May - August 2020» con cui ha raccomandato a tutti gli Stati membri di intensificare le misure di sorveglianza e di biosicurezza per evitare possibili nuovi focolai nei mesi invernali.

Persino il Piano strategico-operativo nazionale, in ambito di medicina umana, di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2021, muovendosi nell’ottica one health,  tra le varie azioni, prevede che la sorveglianza veterinaria, in tutte le fasi, possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l’individuazione degli allevamenti maggiormente a rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, anche attraverso la verifica dell’applicazione delle misure di biosicurezza.

Tutto ciò considerando, e ritenendo necessario mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica, le regioni ad Alto Rischio, in condivisione con il Centro Nazionale di Referenza per l’influenza aviaria presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, hanno proposto alcune integrazioni all’allegato A dell’Ordinanza 26 agosto 2005, prorogando l’efficacia delle misure di biosicurezza e di polizia veterinaria  introdotte con la stessa ordinanza (e successivamente modificate), mantenendone comunque l’intelaiatura originaria.

Da questo documento tecnico. trasmesso per il tramite del coordinamento interregionale con comunicazione del 16 marzo 2021, è scaturita l’Ordinanza 21 aprile 2021 pubblicata sulla G.U. serie generale 96 del 22.04.2021.

Tale norma si sviluppa solamente attraverso due articoli ma possiede un’interessantissima e dettagliata premessa, ove, introducendo il contenuto dell’art. 1 primo paragrafo (contributo finanziario dell’Unione), si rileva come la Commissione abbia avviato una profonda riforma della normativa relativa al co-finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per l’effettuazione dei Piani di sorveglianza ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili, mediante l’adozione del Multiannual Financial Framework (MFF) da parte del Consiglio Europeo, e successivamente dell’implementazione del Single Market Programme Regulation (SMP). che si occuperà dei futuri programmi sanitari, andando a sostituire il Regolamento (UE) n. 652/2014 attualmente in vigore.

Col secondo paragrafo si va a sostituire, rinnovandolo, l’allegato A dell’Ordinanza del 25 agosto 2005, e quanto disposto resterà in vigore circa un anno, arrivando al 30 aprile 2022.

I punti toccati sono:

  • i requisiti strutturali degli allevamenti, nel cui ambito si analizzano le dotazioni di pavimenti, soffitti, barriere ed aree esterne destinate alla disinfezione, precauzioni al fine di limitare gli ingressi nonché a permettere operazioni di carico/scarico senza accedere direttamente alle zone di allevamento;
  • le norme di conduzione tra cui sono ribaditi l’importanza di utilizzare vestiari monouso e procedere alle varie e precise registrazioni dei movimenti di personale, animali, ditte di servizi e  dei dati di mortalità.
  • la predisposizione di protocolli di pulizia e disinfezione di mezzi e apparecchiature e lotta agli animali nocivi, limitazione agli spostamenti di animali tra i capannoni e precise norme riferite al personale che opera, anche temporaneamente, in Azienda;
  • particolari disposizioni dedicate ai tacchini da carne, ove si applicano le misure di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2019 e della Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE)    le cui norme stringenti si applicano ad accasamento, modalità di movimentazioni fino all’invio alla macellazione ed ai controlli virologici e sierologici da effettuare sulle partite
  • disposizioni specifiche per i centri di imballaggio, centri di lavorazione uova e depositi;
  • pulizie e disinfezioni da effettuare sistematicamente alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, di locali ed attrezzature;
  • indicazioni precise sulle modalità e tempistiche di applicazione di vuoto biologico e vuoto sanitario in relazione a tipologia della specie allevata, numero, età e situazione epidemiologica;
  • governo degli animali morti, loro stoccaggio e conferimento alle ditte autorizzate, con particolare attenzione alle frequenze delle rimozioni e delle percentuali di mortalità da utilizzare per formulare possibili evidenze di anomalie, indici di sospetto di malattia influenzale;
  • gestione della lettiera e della pollina, stoccaggio, trasporto e conferimento, con considerazione speciale qualora siano interessati impianti di biogas.

 

Autore

 

Giuseppe Iacchia 

 

 

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Categorie: Biosicurezza
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