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La Regione Marche definisce le deroghe per la produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati

  • 20 gennaio 2009
  • Autore: Redazione VeSA
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La Regione Marche ha emanato la Delibera n.1857 del 15 dicembre 2008  " Recepimento dell’intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 Giungno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini,caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.”
 
Il Regolamento (CE) n.853/2004 all’allegato III,sezione I, capitolo IV,punto 16,lettera d), stabilisce che, ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di essi che rimangono nella carcassa devono essere asportati integralmente e il più rapidamente possibile, salvo diversa autorizzazione dell’autorità competente.
 
In alcune zone d’Italia è uso e costume commercializzare le carcasse intere di ovini, caprini e suini lattanti con i visceri ancora all’interno.  
 
Il legislatore comunitario, per consentire il mantenimento dei metodi tradizionali,all’art 10, commi 3 e 4 del citato Regolamento (CE) n.853/2004 , aveva previsto la possibilità che gli Stati Membri potessero adottare misure nazionali per applicare i requisiti specifici dell’allegato III.
 
Alla luce di quanto sopra la Giunta Regionale ha recepito l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 novembre 2008 in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente sviscerati stabilendo quanto segue:
  • È possibile mantenere la produzione tradizionale di ovicaprini lattanti ( tra i 25 e 60 giorni di età) e di lattonzoli ( suini di età inferiore ai 35 giorni) parzialmente sviscerati.
     
  • I visceri della cavità toracica , il fegato ed il grande omento che mantengono la connessione anatomica con la carcassa devono essere  sottoposti a visita post-mortem effettuata ai sensi dell’art.5,comma1 del Regolamenti (CE) n.854/2004
     
  • Le carcasse di cui sopra devono essere stoccate e trasportate ad una temperatura non superiore ai 3° C.
 
 
Ultima modifica:20 gennaio 2009
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