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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2007, il provvedimento intesa tra il Governo...

  • 25 giugno 2007
  • Autore: Redazione VeSA
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2007, il provvedimento intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione.
L’ accordo, datato 31 maggio, prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, possono disporre deroghe permanenti al requisito relativo alla presenza delle stalle di sosta o dei recinti di attesa previsto all'allegato III, sezione I, capitolo II, punto 1, del  regolamento  (CE)  n.  853/2004, limitatamente al riconoscimento degli stabilimenti di macellazione di ridotta capacita' produttiva;
Rimangono tuttavia valide le seguenti prescrizioni:

  • in nessun  caso  deve  essere  consentito  il  pernotto degli animali nello stabilimento di macellazione;
  • deve trattarsi  di  animali  introdotti nello stabilimento di macellazione direttamente  provenienti  da  un  allevamento  o da un mercato situato  nella  medesima  provincia  in  cui  si  trova  lo stabilimento di macellazione, oppure da provincia contermine a quella ove  si  trova  situato  lo stabilimento di macellazione. Nel caso di animali provenienti da un altro Paese membro, il territorio in cui si trova  l'allevamento o il mercato, da cui essi devono essere sempre inviati direttamente allo stabilimento di macellazione, deve comunque confinare  con  la  provincia  in  cui  e' situato lo stabilimento di macellazione. In tutti i  predetti  casi  deve  comunque  essere assicurato  il  rispetto  delle  disposizioni in materia di benessere animale durante il trasporto;
  • nello  stabilimento di macellazione, il punto di scarico degli animali  deve  essere strutturato ed attrezzato in modo da consentire il corretto svolgimento della visita ante mortem,  nonche'  da garantire  l'incolumita'  del  personale addetto ed il rispetto delle disposizioni in materia di benessere animale;
  • durante   il   periodo intercorrente tra l'arrivo nello stabilimento di macellazione del  mezzo  di  trasporto  che  reca l'animale o il gruppo di animali, il loro scarico dal mezzo di trasporto  e l'avvio alla macellazione, agli animali deve essere assicurata la possibilita' di abbeveraggio;
  • subito dopo il loro scarico dal  mezzo  di trasporto, gli animali  devono  essere  avviati  alla  macellazione solo dopo essere stati  sottoposti,  con  esito favorevole, alla visita ante mortem da parte   del  veterinario  ufficiale  preposto  allo  stabilimento  di macellazione.
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