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ATTIVITÀ ISPETTIVE / AUDIT SU IMPIANTI RICONOSCIUTI NEL 2016 NELLA REGIONE MARCHE

  • 26 maggio 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell’allegato III del Regolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente ai sensi dell’art.4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli operatori presentano domanda, corredata da un’idonea documentazione, all’Autorità Competente comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature previsti dai Regolamenti CE n.852-853/2004, nonché la predisposizione delle procedure HACCP. L’Autorità Competente procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all’art.4, comma 3, fermo restando l’obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all’art.3 del Reg.854/2004. La Regione Marche ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti in questione con il DDPF n.4 del 15.01.2009.

Inoltre le attività di produzione, trasformazione, e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali sono soggette a riconoscimento con le modalità stabilite nel DDPF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.55 del 28.03.2013 che definisce la modulistica per la presentazione dell’istanza, la documentazione da allegare e le tariffe da applicare, sia per il rilascio e l’aggiornamento dell’autorizzazione che per la variazione della ragione sociale.

Analogamente le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari, sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004, con le modalità previste dal DDPF n.142 del 21.10.2013 considerato che le modalità applicative di cui al DPR 514/1997, continuano a valere nei limiti in cui non contrastano con la sopravvenuta normativa comunitaria.

 

 

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