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DECRETO NATALE: limitazioni nel periodo delle festività per il contenimento della pandemia

  • 19 dicembre 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri il Decreto Natale 18 Dicembre riguardante Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo.

Nella serata di ieri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha quindi tenuto una conferenza stampa nella quale ha illustrato le nuove misure per il contenimento dell'emergenza da Covid-19 riguardanti il periodo delle festività (dal 21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021).

In particolare il decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede, per il periodo interessato, sull'intero territorio nazionale:

  • una zona rossa valida nei giorni festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021;
  • una zona arancione valida nei giorni feriali: 28, 29 e 30 Dicembre 2020 e 4 Gennaio 2021. 

Dal 21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni e da/per le province autonome di Bolzano e Trento, compresi quelli per raggiungere le seconde case fuori Regione.

Zona rossa (festivi e prefestivi)
(24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 Gennaio 2021)

  • sono consentiti gli spostamenti per motivi di salute, lavoro e necessità;
  • è consentito dalle ore 5 alle ore 22 far visita ad amici o parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Tale spostamento è consentito verso una sola abitazione privata al giorno;
  • è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione ed è consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale;
  • sono chiusi i negozi, centri estetici, BAR e RISTORANTI ma è consentito l'ASPORTO (fino alle ore 22) e CONSEGNE A DOMICILIO (senza restrizioni);
  • sono aperti supermercati, negozi per la vendita di beni alimentari e prima necessità, farmacie, parafarmacie, edicole, librerie, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri.

Zona arancione (feriali)
(28, 29 e 30 Dicembre 2020 e il 4 Gennaio 2021)

  • sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune;
  • sono consentiti gli spostamenti dai piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) in un raggio di 30 km ma non per dirigersi nei Comuni capoluoghi di provincia;
  • è consentito dalle ore 5 alle ore 22 far visita ad amici o parenti (max 2 persone). I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio. Tale spostamento è consentito verso una sola abitazione privata al giorno;
  • sono chiusi BAR e RISTORANTI ma sono consentiti l'ASPORTO (fino alle ore 22) e le CONSEGNE A DOMICILIO (senza restrizioni);
  • i negozi sono aperti fino alle ore 21.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si rimanda alla pagina delle Domande Frequenti (faq) del Governo.

Di seguito alcune schede riepilogative delle misure adottate:

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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