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DPCM 18 Ottobre 2020: nuove indicazioni per le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande

  • 19 ottobre 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella serata del 18 Ottobre, ha annunciato in conferenza stampa l’approvazione di un nuovo DPCM (DPCM 18 Ottobre 2020 e Allegati), frutto di un intenso dialogo con i Ministri, le forze politiche, le Regioni, gli enti locali e il Comitato tecnico scientifico. Nel Decreto, in vigore dal 19 Ottobre, sono definite nuove indicazioni e misure, che vanno ad integrare quelle del DPCM 13 Ottobre 2020 e Allegati, per consentire di affrontare la nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l’Italia ma l’intera Europa.

In conferenza stampa, il Presidente Conte ha dichiarato che “dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il nostro Paese non può permettersi una nuova battuta d’arresto che finirebbe per compromettere severamente l’intero tessuto economico”.

Di seguito vengono riportate, nello specifico, le nuove misure che dovranno essere applicate, dal 19 Ottobre fino al 13 Novembre 2020, dalle attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande:

 

1) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di 6 persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Le attività indicate restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.

2) È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

3) Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli aeroporti, nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Inoltre, cliccando sul seguente link, si rimanda agli “indirizzi operativi specifici” per le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, presenti nell’Allegato n. 9 del DPCM 13 Ottobre 2020, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, a tutela della salute di utenti e lavoratori.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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