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DPCM 26 Aprile 2020: inizio della FASE 2

  • 27 aprile 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Nella serata di ieri, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM 26 Aprile 2020 con il quale si dà inizio alla cosidetta Fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Le nuove misure di contenimento della pandemia avranno valenza dal 4 Maggio e per le successive due settimane (fino al 17 Maggio).

Nel corso della conferenza stampa il Presidente Conte ha quindi illustrate le principali novità introdotte dal Decreto, indicate qui di seguito, ma, per un approfondimento dettagliato, si rimanda al documento ministeriale.

1. SPOSTAMENTI:

sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento (vietati i ritrovi di famiglia) e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherine); in ogni caso, è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Per gli spostamenti si dovrà continuare ad utilizzare una Autocertificazione (a breve sarà disponibile il nuovo modello).

2. PERSONE CON SINTOMATOLOGIA e IN QUARANTENA:

  • i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

3. PARCHI, VILLE e GIARDINI, ATTIVITA’ SPORTIVA e MOTORIA:

  • sono riaperti al pubblico parchi, ville e giardini pubblici ma dovrà essere rispettato assolutamente il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati e dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. A tal proposito, il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto di queste limitazioni. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse;
  • non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

4. SCUOLA e FORMAZIONE:

sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

5. SPORT:

sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti di discipline sportive individuali, professionisti e non professionisti, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.

6. MANIFESTAZIONI:

sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.

7. LUOGHI DI CULTO e CERIMONIE:

l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

8. ATTIVITA’ COMMERCIALI:

  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività elencate nell’Allegato 1;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (nella Regione Marche, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 126 del 26/04/2020 consente la vendita di cibo da asporto già a partire dal 27/04/2020. Per un approfondimento si rimanda all’articolo REGIONE MARCHE: consentita la vendita di cibo da asporto);
  • sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione di quelle individuate nell’Allegato 2 (non ci sono variazioni rispetto al DPCM 10 Aprile 2020);
  • gli esercizi commerciali la cui attività è consentita sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 5.

9. TRASPORTO:

il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.

10. ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI e COMMERCIALI:

sull’intero territorio nazionale sono consentite solo le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’Allegato 3. In particolare dal 4 Maggio, oltre a quelle già riavviate, potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori.

Tutte le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’Allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 Marzo 2020, di cui all’Allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

11. MONITORAGGIO:

per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

Nel nuovo DPCM vengono inoltre date indicazioni riguardanti

  • Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3),
  • Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4),
  • Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5),
  • Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6),
  • Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 7),
  • Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (art. 8),
  • Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 9).

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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