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DPCM 3 Novembre: nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19

  • 5 novembre 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Dopo un lungo confronto fra Governo, Maggioranza e Regioni, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm 3 Novembre, con relativi Allegati, che sarà in vigore da venerdì 6 Novembre fino al prossimo 3 Dicembre.

Aspetto centrale del Decreto è la suddivisione dell’Italia in 3 fasce di rischio contagio. In particolare, in base a 21 diversi parametri presi in esame, che consentono un approfondito piano di monitoraggio della curva di contagio, le diverse regioni verranno suddivise in zona gialla, arancione e rossa, ciascuna con proprie misure restrittive corrispondenti ai diversi livelli di criticità.

Viene quindi applicato un regime di controllo differenziato e mirato con norme valide per tutto il territorio nazionale e misure più restrittive da attuare solo in alcune regioni (quelle a maggior rischio).

Nella serata del 4 Novembre il Ministro della Salute Speranza, con apposita ordinanza, ha comunicato la suddivisione delle regioni nelle 3 diverse fasce, come di seguito indicato:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

L'assegnazione ad ogni regione della categoria di rischio potrà essere suscettibile a cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica (valutazioni almeno a cadenza settimanale) e sarà sempre ad essa adeguata e proporzionata. L'inserimento delle Regioni nelle diverse aree, con la conseguente, automatica applicazione delle misure previste per quella fascia, avverrà con ordinanza del Ministro della Salute e dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione. I coefficienti vengono determinati secondo criteri di oggettività attraverso la combinazione dei diversi parametri all'esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.

Eventuali cambi di fascia di rischio resteranno in vigore per almeno 15 giorni.

Il Ministro della Salute, d’intesa con i Presidenti delle Regioni delle zone arancione e rossa, potrà inoltre stabilire che in specifiche parti del territorio regionale, in base all’andamento del rischio epidemiologico, non siano attuate le misure più restrittive ma solo quelle valide a livello nazionale.

Di seguito vengono quindi descritte le principali misure che dovranno essere applicate sull’intero territorio nazionale. Si tratta quindi delle norme, meno restrittive, che saranno in vigore nelle regioni considerate nella Zona Gialla, fra cui anche la Regione Marche:

1. obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande).

L’uso della mascherina non è prevista per:

a) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

2 obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

3. vietato circolare dalle ore 22:00 alla 5:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. È raccomandato inoltre limitare in generale gli spostamenti se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

4. può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

5. obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso.

6. le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

9. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

10. dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

11. resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi siano alloggiati.

12. resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

13. resta consentita fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

14. continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

10. restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

11. le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite.

12. restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

13. l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e alle aree di gioco eventualmente presenti è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

14. sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.

15. è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

16. è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

17. sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni, riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui sopra, sono consentite a porte chiuse. Fatto salvo quanto detto, lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

18. sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

19. lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento

20. sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (ad esempio slot machine nei bar e tabaccherie).

21. sono sospese le mostre e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

22. restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

23. sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

24. l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro.

25. le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

26. è prevista didattica a distanza per le scuole superiori (nella Regione Marche già in atto dal 3 Novembre con Ordinanza regionale) fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di attività di laboratorio; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie; didattica a distanza anche per le università salvo alcune attività per le matricole e per l’utilizzo dei laboratori.

27. sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

28. è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica e ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

29. è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

30. l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

31. nei mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50% della capienza massima, ad eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

32.  in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

33. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

34. le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

 

Le misure da applicare nelle Regioni della zona arancione e della zona rossa vengono riassunte nella seguente scheda:

 

Nella conferenza stampa del 4 Novembre, il Presidente Conte ha sottolineato la necessità di intervenire per rallentare la circolazione del virus ed evitare che vengano superate le soglie critiche delle terapie intensive e delle terapie mediche visto il notevole aumento di nuovi casi.

È vero infatti che, rispetto alle persone contagiate, sale il numero degli asintomatici e in percentuale diminuisce il numero delle persone che vanno in terapia intensiva ma i numeri complessivi sono in costante aumento. Nelle ultime settimane il valore medio nazionale di Rt, che segnala la capacità di trasmissione del virus, è aumentato fino ad un valore di 1,7. Il Presidente conclude sottolineando che “non abbiamo alternative, dobbiamo affrontare queste restrizioni per congelare questa impennata della curva di contagio. Comprendiamo il disagio, la frustrazione e la sofferenza psicologica ma dobbiamo tenere duro. Ci aspettano mesi lunghi e difficili ma rispettando le regole e con l’impegno di tutti possiamo raffreddare la curva epidemiologica e recuperare un margine di serenità. È un percorso che dobbiamo compiere tutti insieme sorreggendoci, sostenendoci gli uni con gli altri”.

Il Presidente Conte ha poi annunciato un nuovo decreto legge che consentirà la pronta erogazione di nuovi indennizzi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure restrittive.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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