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DPCM 4 Marzo 2020: nuovo decreto nazionale per l’epidemia da COVID-19

  • 5 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Lo scorso 4 Marzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo Decreto (DPCM 4 Marzo 2020) con il quale vengono rese obbligatorie, su tutto il territorio nazionale, disposizioni per il contrasto e il contenimento del nuovo coronavirus SARS CoV-2 e misure di informazione e prevenzione.

Le motivazioni che hanno portato ad emanare questo nuovo dispositivo sono l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e quindi la necessità di garantire uniformità negli interventi e nell’attuazione dei programmi di profilassi.

All’art. 1 vengono individuate le Misure per il contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale della diffusione dell’epidemia da COVID-19 ed in particolare si stabilisce che:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

c) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (comuni della “zona rossa”), e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

d) fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa;

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

f) la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze di durata superiore a cinque giorni avviene dietro presentazione di certificato medico; l'obbligo, fino al 15 marzo, della presentazione del certificato medico per la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva;

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

i) le assenze maturate dagli studenti, come conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria, non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

n) la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato;

o) è consentita la proroga dei termini previsti per il sostenimento dell'esame di guida in favore dei candidati che non hanno potuto effettuarlo a causa dell'emergenza sanitaria;

p) deve essere garantito l'idoneo supporto delle articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale al Ministero della giustizia, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.

 

All’art. 2 vengono quindi indicate le Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (per il dettaglio si rimanda direttamente al testo del DPCM).

In particolare ad esempio viene stabilito che:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) si raccomanda a tutte le persone anziane, alle persone affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione se non per casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

c) nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, o comunque di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (vedi sotto);

d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (vedi sotto) anche presso gli esercizi commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Vengono quindi stabiliti e chiariti i compiti degli operatori di sanità pubblica e dei servizi di sanità pubblica e si descrive cosa deve fare la persona in isolamento domiciliare in caso di comparsa di sintomatologia:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

All’art. 4 si chiarisce che le disposizioni del presente decreto resteranno in vigore fino al 3 Aprile 2020 (salvo diverse previsioni riguardanti le singole misure) così come restano valide le indicazioni previste dagli articoli 1 e 2 del precedente DPCM 1 Marzo 2020, relative ai territori indicati negli allegati 1 (comuni della “zona rossa”), 2 (regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona) e 3 (province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona). Per un approfondimento si rimanda quindi all’articolo DPCM 1 Marzo 2020: misure urgenti di contenimento del contagio.

Infine nel nuovo Decreto (Allegato 1) vengono ribadite le Misure igienico-sanitarie da seguire:

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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