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DPCM 8 Marzo 2020: ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus SARS-CoV-2

  • 8 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato oggi il nuovo DPCM 8 Marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del nuovo coronavirus sull'intero territorio nazionale.

Il decreto entra in vigore dall’8 Marzo 2020 fino al 3 Aprile 2020 e abroga i DPCM 1 Marzo e 4 Marzo 2020.

Con il nuovo provvedimento vengono imposte misure restrittive a tutta la Regione Lombardia e alle seguenti 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Ed in particolare l’art. 1 stabilisce le seguenti disposizioni (Misure urgenti di contenimento del contagio) per i territori sopra indicati:

a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori. È consentita comunque una mobilità per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute ed è anche permesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) alle persone con sintomatologia respiratoria e febbre (superiore a 37,5°C) è fortemente raccomandato di restare a casa, limitare i contatti e chiamare il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena o risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici o privati. Sono consentiti gli eventi e le competizioni sportive e gli allenamenti degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In questi casi, le associazioni e le società sportive, con l’impiego del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

f) sono chiusi gli impianti sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico come ad esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; in questi luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici. È consentita la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza e restano attivi i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

I) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Nel caso in cui le condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) le riunioni, in tutti i casi possibili, devono svolgersi in collegamento da remoto in particolare per strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Nel caso non sia possibile tale modalità comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tali strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida presso gli uffici periferici della motorizzazione civile ma è prevista la proroga dei termini.

 

All’art. 2 vengono invece individuate le Misure per il contrasto e il contenimento dell’epidemia sull’intero territorio nazionale:

a) sono sospesi i congressi, i convegni, le riunioni e i meeting;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

e) sono consentite le attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso tutti gli esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani e corsi svolti dalle scuole guida. È consentita la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

l) alla riapertura delle scuole la riammissione per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni potrà avvenire solo con presentazione di certificato medico;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano il recupero delle attività formative, di quelle curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) le assenze maturate dagli studenti universitari e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, ad eccezione di specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame per il rilascio della patente di guida, in ragione della sospensione, è concessa la proroga dei termini;

u) le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale garantiscono al Ministero della giustizia idoneo supporto, anche mediante adeguati presidi, al fine di garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. In particolare i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

 

Nel nuovo Decreto (art. 3) vengono inoltre indicate le importanti Misure di informazione e prevenzione da attuare sull’intero territorio nazionale:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche, con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (vedi sotto);
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie anche presso gli esercizi commerciali;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta;

 

Vengono quindi stabiliti e chiariti i compiti degli operatori di sanità pubblica e dei servizi di sanità pubblica che, in seguito a segnalazione da parte di cittadini di soggiorno in zone di rischio epidemiologico, devono:

a) contattare telefonicamente e assumere informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera);

d) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

e) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informare dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione e massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria. In particolare le misure da attuare sono le seguenti:
1) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) divieto di contatti sociali;
3) divieto dì spostamenti e viaggi;
4) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

f) l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS;

g) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine;

h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni,

 

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.


Infine nell’Allegato I del Decreto vengono ribadite le Misure igienico-sanitarie, di cui si raccomanda l’applicazione su tutto il territorio nazionale:

a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b)  evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g)  non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h)  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i)   non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l)   pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

 

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Categorie: Emergenze
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