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Nuovo DPCM 11 Marzo 2020: chiusura delle attività commerciali

  • 11 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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È stato firmato questa sera dal Presidente del Consiglio Conte il nuovo Decreto (DPCM 11 Marzo 2020) che impone misure ancora più restrittive di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 sull’intero territorio nazionale e in particolare la chiusura di “tutte le attività commerciali e di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità e delle farmacie”. Queste le parole del presidente nel videomessaggio trasmesso in serata.

Il nuovo decreto, in vigore dal 12 Marzo fino al 25 Marzo, stabilisce quindi le seguenti misure:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (indicate nell’allegato 1), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato che della media e grande distribuzione, anche presenti all’interno dei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso soltanto a tali attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (come ad esempio bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) mentre restano aperte le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali e altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, anche non di linea, il Presidente della Regione può disporre una riduzione, fino alla soppressione, dei servizi per contenere l’emergenza coronavirus, assicurando i servizi minimi essenziali. Altrettanto può stabilire il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

6. Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7. Nell’ambito delle attività produttive e alle attività professionali che restano attive si raccomanda di:

  1. utilizzare al massimo, da parte delle imprese, la modalità di lavoro agile (*) per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  5. incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 

8. Per le sole attività produttive si raccomanda inoltre di limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni.

Con l’entrata in vigore del presente decreto non risulteranno più valide le indicazioni del DPCM 8 Marzo 2020 e del DPCM 9 Marzo 2020 che risultano incompatibili con le disposizioni sopra indicate mentre restano assolutamente valide tutte le altre misure e indicazioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda quindi agli articoli:

Nel suo discorso il Presidente Conte ha anche indicato la nomina di un commissario straordinario, il dottor Domenico Arcuri, “con ampi poteri di deroga, che potrà potenziare la produzione di beni che occorrono” e ha quindi concluso con una esortazione a rispettare le misure adottate: “Se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo in fretta da questa emergenza. Il Paese ha bisogno della responsabilità di ciascuno di noi. Siamo parte di una medesima comunità: ognuno si giova dei propri e degli altrui sacrifici. Siamo una comunità di individui. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci tutti poi. Tutti insieme ce la faremo”.

(*): Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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