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Nuovo DPCM 24 Ottobre: ulteriori limitazioni per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande

  • 26 ottobre 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 24 Ottobre, con relativi Allegati, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni stabilite sono entrate in vigore dal 26 Ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 Novembre 2020.

In particolare per quanto riguarda le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sono previste le seguenti indicazioni:

  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00;
  • il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che vi siano alloggiati;
  • resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • è consentita fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

In ogni caso le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che siano stati individuati i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Infine è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, numero calcolato sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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