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REGIONE MARCHE: nuove ordinanze per il controllo della pandemia COVID-19

  • 21 marzo 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Presidente della Giunta Regionale ha emanato oggi una nuova ordinanza (Ordinanza n. 10 del 19 Marzo 2020) con la quale vengono ulteriormente rafforzate, sul territorio regionale, le misure di sorveglianza sanitarie per prevenire, contenere e mitigare la diffusione della pandemia COVID-19.

In particolare con il nuovo dispositivo, in vigore dalle ore 00:00 del 21 Marzo 2020 fino alle ore 24:00 del 3 Aprile 2020, si stabilisce innanzitutto la chiusura di spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici per evitare assembramenti di persone.

Si chiarisce inoltre che l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente.

Infine, sempre per evitare assembramenti, vengono fissate ulteriori restrizioni riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il DPCM 11 Marzo 2020 stabilisce che tali esercizi, posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali restino aperti, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

L’ordinanza regionale sancisce invece che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per l’accesso e la fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;

c) non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

In particolare con una successiva ordinanza (Ordinanza n. 11 del 20 Marzo 2020) viene indicato che l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree attrezzate del territorio regionale realizzate ai sensi della legge n. 40/1999 è consentita esclusivamente per l’accesso e la fruizione da parte degli autotrasportatori di merci.

Infine si stabilisce l’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 8 alle ore 20.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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