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REGIONE MARCHE: Ordinanza e Decreti per regolamentare varie attività nel periodo di pandemia

  • 1 maggio 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Nella Regione Marche, in data 30 Aprile, il Presidente Luca Ceriscioli ha firmato un Ordinanza e un Decreto con i quali vengono dati chiarimenti e indicazioni sulla possibilità di svolgimento di alcune attività in questa Fase 2 della pandemia da COVID-19.

L’Ordinanza n. 27, consente, a partire dalle ore 00.00 del 4 Maggio 2020, le passeggiate, svolte in maniera individuale, sulle spiagge, nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre norme dell’ordinamento in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Sono in ogni caso vietati gli assembramenti e le soste sull’arenile.

Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 400 euro.

Sempre in data 30 Aprile, il Presidente della Regione Marche ha firmato il Decreto DPGR n. 142 e il Decreto DPGR n. 143, di errata corrige del precedente, con chiarimenti e disposizioni attuative in materia di attività sportiva, spostamenti all’interno del territorio regionale, raggiungimento delle seconde case, taglio del verde, coltivazione degli orti e manutenzione degli impianti sportivi.

Viene quindi stabilito che, a partire dalle ore 00.00 del 4 Maggio 2020, è consentito/sono consentite:

1) per il settore nautico:

a. lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al mantenimento del contagio da COVID-19;

b. nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, le attività di manutenzione di natanti e di imbarcazioni da diporto e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione, devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate dalla tutela dal contagio;

c. la navigazione delle unità da diporto, entro i confini regionali per raggiungere le imprese abilitate alla manutenzione e riparazione delle unità nautiche;

d. è inoltre consentita la navigazione con unità da diporto al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi. Oltre al conduttore dell’imbarcazione può essere prevista la presenza a bordo solo di un’altra persona;

e. è obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

2) lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio regionale, con divieto di assembramenti e con l’obbligo di rispetto della distanza di 2 metri dalle persone, salvo quelle accompagnate, in quanto minori o non autosufficienti, utilizzando mascherine e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante.

3) le attività motorie sportive svolte in maniera individuale sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale e dell’utilizzo dei DPI per quanto applicabili.

4) lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento in forma amatoriale di attività di pesca sportiva, comprese le attività subacquee, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni: limitatamente alla pesca sia da terra sia in acque interne sia in mare; che sia svolta  da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa  in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010; con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare; nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

Relativamente alla pesca sportiva lungo le acque interne, l’ordinanza ha efficacia conformemente al calendario piscatorio.

5) l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari e degli affidatari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della Regione Marche nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale.

6) la passeggiata a cavallo, svolta in maniera individuale e nel rispetto della normativa del distanziamento sociale.

7) l’allenamento e addestramento cani ai fini venatori e nei centri cinofili nelle aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

8) l’attività di controllo della fauna selvatica su tutto il territorio regionale. Le operazioni di controllo che prevedono l'aggregazione di più persone potranno essere svolte solo a condizione del rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati presidi di prevenzione.

9) gli spostamenti all’interno del territorio regionale per lavoro, necessità, salute, incontro di congiunti e per attività motoria e sportiva.

10) il raggiungimento delle seconde case all’interno del territorio regionale per motivazioni di necessità (manutenzione, riparazione e sostituzione di parti), fatto salvo il rientro la sera presso la propria abitazione.

11) il taglio del verde e di coltivazione degli orti, senza la previa comunicazione al Prefetto ma con la debita documentazione: all’autodichiarazione che il cittadino deve portare con sé, per lo spostamento al fine di raggiungere l’orto, va allegato l’atto che ne attesti il titolo di proprietà, concessione, affitto. Il cittadino deve percorrere il tragitto più breve dal luogo di domicilio o residenza, rispettare le distanze di sicurezza interpersonali ed evitare assembramenti. È consentito ad una sola persona per nucleo familiare di raggiungere l’orto e per una sola volta al giorno.

12) la manutenzione del verde su impianti sportivi anche ai fini igienici e di manutenzione e di sicurezza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori di impianti sportivi comunali.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Emergenze
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