X
GO

Disposizioni specifiche per cani gatti e furetti provenienti da Paesi Terzi

  • 11 ottobre 2018
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 3857
  • 0 Commenti

Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco della Commissione Europea pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 1219/2014. L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea.

Cani gatti e furetti provenienti da Paesi terzi con situazioni favorevoli riguardo alla rabbia inclusi nell’elenco all’allegato II, parte 2, del Regolamento UE 1219/2014, identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo.

Nel certificato sanitario viene attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia è considerata valida solo se effettuata successivamente all’identificazione dell’animale ed in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.

Cani, gatti e furetti provenienti da tutti gli altri Paesi Terzi non compresi negli elenchi dell’Allegato II parte 1 e Parte 2 del Regolamento 1219/2014, devono essere identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011. Inoltre devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia. L’esame di titolazione deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo. La titolazione degli anticorpi non va rinnovata nel caso in cui gli animali vengano regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

 

Stampa
Tag:
Valutazioni:
5.0

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x