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Influenza aviaria: rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale

Indicazioni operative ministeriali (Nota DGSAF 21329 del 02/10/2020)

  • 5 ottobre 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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In seguito alle raccomandazioni dell’EFSA a tutti gli Stati membri di intensificare le misure di sorveglianza e di biosicurezza per evitare possibili nuovi focolai di influenza aviaria nei prossimi mesi del 2020 (leggi l’articolo Influenza aviaria: possibili epidemie in autunno/inverno 2020 in UE), il Ministero della Salute ha diffuso una circolare nella quale vengono riportate le indicazioni operative per l’attuazione delle attività di rafforzamento delle misure di biosicurezza e di sorveglianza sul territorio nazionale.

In particolare le disposizioni firmate prevedono:

1. Rafforzamento dell’applicazione delle misure di biosicurezza di cui all’Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche

Nella nota ministeriale si chiarisce che, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio di introduzione di virus influenzali tramite contatti con volatili selvatici, oltre alle misure già previste, deve essere garantita negli allevamenti avicoli, con particolare attenzione a quelli situati nelle zone a rischio e a elevata densità avicola di cui al DM 14 marzo 2018, la sistematica adozione di idonee misure di biosicurezza in grado di ridurre al massimo il contatto diretto e indiretto con i volatili selvatici, ed in particolare di misure relative a:

a) Corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione, con particolare riferimento a tutto quello che viene introdotto all'interno dei locali in cui sono presenti gli animali;

b) Divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;

c) Verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;

d) Stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;

e) Stoccaggio e smaltimento della pollina;

f) Stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;

g) Nel caso l’allevamento utilizzi acque di superficie per l’abbeverata degli animali, queste devono essere adeguatamente disinfettate;

h) I proprietari/detentori predispongano mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell’azienda.

2. Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI

Tutti i casi sospetti di influenza aviaria devono essere precocemente rilevati e segnalati alle autorità sanitarie competenti. In particolare i segni/sintomi da tenere in considerazione sono i seguenti:

a) aumento della mortalità;

b) cali di produzione;

c) variazioni nel consumo di acqua e mangime.

In tali situazioni, i Servizi veterinari della ASL devono conferire al laboratorio dell’IZS competente per territorio un set di campioni standard per i test virologici o sierologici.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- almeno 5 volatili malati/morti, laddove ce ne siano. Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente e/o di soggetti gravemente malati o moribondi abbattuti in modo eutanasico;

e/o

- almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei (in base alla dimensione dei soggetti). I tamponi devono essere prelevati da 20 animali o da tutti i volatili presenti di un’azienda in cui si sospetta l’infezione, se il numero di soggetti presenti è inferiore. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal 20 volatili o da tutti quelli presenti in azienda, se il numero di soggetti è inferiore. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti. I campioni devono essere distribuiti nei diversi capannoni in numero non inferiore a 5 per capannone. Se i capannoni sono più di 4, verranno controllati i capannoni ritenuti più a rischio o quelli che effettuano per primi il carico degli animali.

3. Chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all’aperto Zone A e B dell’Accordo Stato Regioni 25 luglio 2019, rep. 125

Nelle aree individuate a rischio di introduzione e diffusione della malattia (indicate nell’Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019, rep. 125, Zone A e B di cui alla nota DGSAF prot. 29049 del 20 novembre 2019 e s.m.), il pollame e tutti gli altri volatili in cattività, allevati all’aperto, devono essere trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, deve essere adottata, previo accordo con i Servizi veterinari della ASL, ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.

4. Campagna di informazione e rafforzamento delle attività di sorveglianza passiva

La DGSAF infine raccomanda di allertare tutte le Autorità veterinarie, sanitarie e deputate alla vigilanza sulla fauna selvatica del probabile rischio di introduzione del virus HPAI. Altrettanto importante sollecitare, anche in collaborazione con le associazioni venatorie e naturalistiche, un aumento delle attività di sorveglianza passiva mediante il rilevamento di tutti gli uccelli malati o trovati morti sui quali effettuare i test, presso gli IIZZSS competenti per territorio, al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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Categorie: Influenza aviare
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