Lo scorso 13/11/2009, la Regione marche ha pubblicato il Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare N°190 /VSA_04 avente come oggetto il “Piano di sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Reg. CE n° 854/04.
La principale novità apportata da questa norma consiste nell’apertura agli OSA, alle loro Associazioni o Cooperative od Organizzazioni, permettendo la stipula di accordi o convenzioni ( fornendone anche il fac-simile per la loro redazione) al fine di coinvolgere nell’operato del personale dell’ASUR, anche quello degli operatori della molluschicoltura o della pesca professionale dei molluschi.
Con il tempo, questo porterà ad una collaborazione più spinta, ad una maggior conoscenza tecnica e a una maggior comprensione, da parte di queste figure professionali, delle attività svolte, del loro fondamento scientifico, dell’importanza dell’applicazione di eventuali provvedimenti restrittivi, con il fine ultimo di una migliore tutela della salute dei consumatori.
Il provvedimento invita anche ad un aggiornamento della conoscenza, da parte delle varie zone territoriali, delle fonti di inquinamento potenziale di origine costiera, nell’individuazione di quelle nuove, se insediatesi nel frattempo, con una schedatura completa di esse, al fine di intervenire prontamente qualora, per eventi fortuiti o dolosi, acque inquinate, in varia quantità , dovessero giungere in mare ed inficiare le qualità chimico batteriologice dei molluschi raccolti o prodotti nella zona interessata.
E’ stata anche intensificata, rispetto al passato, la frequenza dei controlli microbiologici per Escherichia coli e per Salmonella, con l’adozione di una cadenza bimestrale sia per i mitili che per le vongole.
Nulla è variato per quanto riguarda i parametri chimici e microbiologici.
Una grossa novità è costituita dal fatto che , nel caso sia necessario emanare un provvedimento restrittivo, non viene più inviata proposta di Ordinanza al Sindaco competente sul tratto di costa interessato, ma è lo stesso Coordinatore del Piano di Sorveglianza ( generalmente individuato nella figura del Direttore del Servizio Veterinario I.A.O.A. della Zona territoriale dell’ASUR interessata) che provvede autonomamente, seguendo il fac simile di provvedimento allegato al Decreto.
Ciò permette di instaurare un tempestivo meccanismo d’azione tra il laboratorio che riscontra la non conformità del campione analizzato e la struttura sanitaria che può emettere, in tempo reale, il provvedimento conseguente, limitando ancor di più, in questo modo, la possibilità dell’arrivo in commercio di prodotto non conforme.
Stesso meccanismo è previsto al ritorno del prodotto nelle condizioni ottimali, con rapida emanazione del provvedimento di revoca delle precedenti restrizioni, al fine di non intralciare inutilmente le attività produttive del settore.
Analogamente è previsto l’interscambio delle informazioni tra l’AC e gli operatori per eventuali riscontri analitici da essi ricavati dalla espletazione dell’autocontrollo, al fine di predisporre, di comune accordo, tutti gli interventi preventivi, atti a fare in modo che il prodotto che raggiunge il consumatore sia sempre il più sano possibile.
Consulta anche l' articolo di presentazione della nuova classificazione 2013, adottata con Delibera Giunta Regionale n.136 del 18/02/2013 "Revisione della classificazione sanitaria delle zone di classificazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE del 29/04/2004 n.854 approvata con DGRM n.1300/2009"
e della sua successiva modifica, approvata con D.G.R.M. n.593 del 22/04/2013 "Aggiornamento della classificazione sanitaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Reg. CE 29/04/2004 n.854 approvata con DGRM 136/2013"
Leggi anche l'articolo di presentazione del Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 152 del 7 novembre 2013 che aggiorna le procedure per la classificazione e la sorveglianza delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi - M.B.V. ai sensi del Reg. CE 854/04
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Ultima modifica: dicembre 2013