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Riclassificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi nella Regione Marche

  • 7 settembre 2016
  • Autore: Redazione VeSA
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La Giunta Regionale delle Marche con Deliberazione n. 850/2016 del 01/08/2016 ha provveduto alla riclassificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nella nostra regione.

Il provvedimento, attualmente previsto  con cadenza triennale, rientra tra quelli richiesti dal Regolamento (CE) 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ha previsto all’allegato II, che le autorità competenti effettuino la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento stesso e nel Regolamento (CE) 853/04.

La documentazione preparatoria è stata predisposta da uno specifico gruppo di lavoro presso la Posizione Funzionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare (PF VSA) che ha provveduto a valutare i dati del monitoraggio microbiologico delle zone di produzione dei molluschi bivalvi dell'ultimo triennio e ha prodotto una proposta di riclassificazione.

A tale scopo sono stati presi in considerazione tutti i risultati del monitoraggio per E. coli  delle aree di produzione dei molluschi bivalvi nel periodo compreso tra il gennaio 2013 ed il dicembre 2015.

Tutti i campioni sono stati raccolti dai Servizi Veterinari territoriali presso le stazioni di campionamento individuate dalla specifica Indagine Sanitaria, con una frequenza e secondo protocolli di campionamento definiti nel Decreto del Dirigente della PF VSA  152/2013.

Le analisi sono state eseguite nelle quattro sezioni marchigiane dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche con metodo ISO  16649-3:2015 previsto dalle norme comunitarie, sempre con metodica accreditata secondo la ISO/IEC 17025:2005.

Per la valutazione preliminare si è tenuto conto della quantità di risultati disponibili per ciascuna zona di produzione; il valore minimo, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'Unione Europea, è di almeno 24 risultati per stazione di campionamento negli ultimi tre anni:

  • Al di sotto di questo valore o con assenza di risultati nell'ultimo anno la zona non è stata classificata;

  • Un’eccezione è stata considerata per quelle zone di recente classificazione per le quali non erano ancora disponibili 24 risultati;

  • Quando il numero di risultati è stato superiore, sono stati considerati gli ultimi 24 risultati in ordine cronologico;

  • Sono stati scartati i risultati >700 MPN/100g collegabili ad eventi eccezionali accertati e documentati, come, ad esempio, rottura di collettori fognari, precipitazioni eccezionali (>99° percentile calcolato sulle precipitazioni dal 2011 al 2015).

Sono state classificate come “A”, su base annuale quelle zone nelle quali tutte le stazioni di campionamento hanno avuto risultati conformi ai criteri previsti dal Regolamento  (UE) 2285/2015, cioè:

  • con risultati conformi per E. coli (≤230 MPN/100g) superiori all'80%;

  • con non più di un risultato >700 MPN/100g e riconosciuto come valore anomalo rispetto alla distribuzione di dati, utilizzando la rappresentazione Box & Whiskers di Tuckey per l'individuazione grafica degli outliers.

Le zone con risultati >4600 MPN/100g in numero superiore al 10%, sulla base di quanto previsto dal Regolamento  (CE) 854/2004, sono state classificate come “C”.

Tutte le altre zone sono state classificate come “B” su base annuale.

L'analisi dei dati estesa agli ultimi 5 anni (2011-2015), ha permesso di riconoscere, in generale, un evidente andamento stagionale che nella maggior parte dei casi vede i valori più elevati nel periodo tardo autunnale/invernale e cioè da novembre ad aprile.

Nelle zone per le quali i risultati consentivano una classificazione di tipo “B” su base annuale, si è proceduto ad estendere la valutazione agli ultimi 5 anni, per poter disporre di una base dati sufficientemente ampia, distinguendo i risultati nei rispettivi periodi, “estivo”, da maggio ad ottobre, ed “invernale” da novembre ad aprile, confrontandoli poi con i criteri di cui al Regolamento  (UE) 2285/2015 per la classificazione di tipo “A”. Quando il numero di risultati per un determinato periodo è stato inferiore a 24 è stata mantenuta la classificazione di tipo “B”.

Considerato opportuno tener conto di una fase di transizione della durata di un mese all'inizio ed alla fine del periodo stagionale, la classificazione per le zone “A” nel periodo estivo è stata fissata nel periodo 1° giugno 30 settembre, mentre la classificazione per la zone  “A” nel periodo invernale va dal 1° dicembre al 31 marzo.

Complessivamente, nel triennio considerato, sono stati valutati n. 2337 risultati per E. coli distribuiti su n. 97  stazioni di campionamento sottoposte a regolare monitoraggio. I risultati scartati perché collegati ad eventi eccezionali accertati e documentati sono stati n. 3.

Sulla base dei criteri sopra esposti e tenendo conto che in alcune aree è presente più di una stazione di campionamento, per  n. 4 aree di produzione non è stato possibile attribuire una classificazione in quanto non era disponibile una base dati sufficientemente ampia.

N. 48 aree sono state classificate quali zone “A”; di queste n. 27 non avevano avuto valori >700 MPN/100g e le restanti n. 21 aree avevano avuto un solo risultato con valore superiore a >700 MPN/100g riconosciuto come outlier.

Sono state classificabili quali zone “B” n. 38 aree; tuttavia, di queste, per n. 8 aree è stata riconosciuta una classificazione stagionale “A” nel periodo estivo e solo per una nel periodo invernale. Quali zone “C” sono state classificate n. 2 aree.

Nella tabella che segue sono stati posti a confronto gli esiti rispetto alla precedente classificazione del 2013:

Atto

Zone A

Zone B

Zone A stagionali

Zone C

Zone non classificate

DGRM 593/2013

47

41

13

0

-

DGRM 850/2016

48

29

9

2

4

 

 

Autore: Dr. Cesare Ciccarelli

 

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