X
GO

TRASPARENZA E SOSTENIBILITA' DELL'ANALISI DEL RISCHIO DELL'UNIONE NELLA FILIERA ALIMENTARE: NUOVO REGOLAMENTO

Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio

  • 12 settembre 2019
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 3321
  • 0 Commenti

Il 6 settembre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE.

Il nuovo Regolamento si è reso necessario in quanto dalla valutazione REFIT, il programma della Commissione che punta a garantire che la legislazione dell’UE dia risultati ai cittadini ed alle imprese in modo efficace ed efficiente, risulta che la comunicazione del rischio, parte essenziale del processo di analisi del rischio, viene considerata complessivamente di scarsa efficacia. Ciò ha ripercussioni sulla fiducia nutrita dai consumatori nei risultati del processo di analisi del rischio.

Si è riscontrata anche una certa ambiguità con cui i cittadini percepiscono la differenza tra pericolo e rischio; la comunicazione del rischio dovrebbe cercare di chiarire questa distinzione e rafforzarne dunque la comprensione da parte del pubblico.

Risulta pertanto necessario garantire una comunicazione del rischio trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l'analisi complessiva, con la partecipazione di responsabili della valutazione del rischio e responsabili della gestione del rischio a livello dell'Unione e nazionale. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i cittadini più fiduciosi del fatto che l'analisi del rischio è sostenuta dall'obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori e dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell'interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità.

Tra le varie modifiche apportate con il nuovo Regolamento, si sottolinea l’introduzione di una nuova sezione dedicata proprio alla comunicazione del rischio (Sezione I bis al capo II del Reg. CE n. 178/2002: l’articolo 8 bis delinea dettagliatamente gli obiettivi della comunicazione del rischio, l’articolo 8 ter descrive i principi generali della comunicazione del rischio e nell’articolo 8 quater viene specificata l’adozione di un piano generale sulla comunicazione del rischio da parte della Commissione per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 8 bis, conformemente ai principi generali di cui all’articolo 8 ter.

Il Regolamento (UE) 2019/1381 entra in vigore dal 27 Settembre 2019 e si applica a decorrere dal 27 marzo 2021. I punti 4) e 5) dell’articolo 1 si applicano invece a decorrere dal 1 luglio 2022.

Autore: Dott.ssa Moira Mattioni

Stampa

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x