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3.6.6 Rabbia

  • 22 aprile 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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3.6.6 Rabbia

Servizi Coinvolti: SSA

Breve descrizione delle attività

Il Regolamento di Polizia Veterinaria n. 320 del 8 febbraio 1954 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 136 del 5 agosto 2022. La rabbia, sulla base della normativa unionale vigente, è considerata come “malattia di categoria B”. Il Regolamento (UE) n. 2020/689, così come esplicitato anche dall’OIE, stabilisce che uno Stato possa essere definito libero da rabbia, qualora siano soddisfatti, tra gli altri, i seguenti requisiti: deve essere operativo un efficace sistema di sorveglianza della malattia, siano applicate le misure di controllo per la rabbia e che quest’ultima sia sottoposta a denuncia.

L’Italia è indenne dalla rabbia dal 2013; al fine di mantenere tale status, il Paese deve garantire determinate condizioni e mettere in atto le opportune azioni, tra cui la sorveglianza attraverso il controllo sia degli animali da compagnia resisi responsabili di eventi di morsicatura e/o aggressioni, sia degli animali da compagnia oggetto di importazione.

Fino all’emanazione delle disposizioni del Ministero della Salute sulle procedure di sorveglianza della rabbia, rimangono in essere le attività consuete, purché non in contrasto con la normativa unionale.

L’autorità competente deve mettere in atto un sistema di sorveglianza generale di base per le malattie elencate nella normativa unionale, tra cui la rabbia, fondato sulla notifica e sulle indagini di casi di malattia nella popolazione animale interessata.

Sintesi dell’attività

Obiettivi 2023-2027

L’obiettivo del piano è individuare precocemente la possibile introduzione della malattia sul territorio regionale.

Indicatore di processo

 

 

 

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