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4.1 Controlli sullo stoccaggio, trasformazione e smaltimento dei Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.)

  • 22 aprile 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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4.1 Controlli sullo stoccaggio, trasformazione e smaltimento dei Sottoprodotti di origine animale (S.O.A.)

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 1069 del 21.10.2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 
  • Regolamento (UE) n. 142 del 25.02.2011 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della Direttiva n. 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
  • Comunicazione della Commissione n. 2018/C 133/02 del 16.04.2018 Orientamenti per l’utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano
  • D. Lgs n. 338 del 22.12.2004 Attuazione della Direttiva n. 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
  • D. Lgs n. 186 del 01.10.2012 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.  1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva n. 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera.
  • D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 Norme in materia ambientale
  • Accordo Stato Regioni del 07.02.2013 (20/CU) Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25.02.2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009”
  • L.R. n.  10 del 09.05.2019 Cimiteri per animali d'affezione
  • D.G.R.M. n. 814 del 07.07.2014 Recepimento accordo tra Governo, Regioni e PA sulle linee guida per l’applicazione Reg. CE n. 1069 del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 - Revoca DGRM n. 640 del 23.05.2005
  • D.G.R.M. n. 1508 del 05.12.2016 di recepimento dell’Intesa Stato-Regioni 212/CSR del 10.11.2016 sulle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE n. 854/04 e n. 882/04
  • D.G.R.M. n. 577 del 21.05.2019 Determinazione delle tariffe per l’ottenimento del decreto di riconoscimento degli stabilimenti di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009
  • D.D.P.F. PVSA n. 122 del 30.09.11 Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti del settore dei sottoprodotti di origine animale ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 - indicazioni provvisorie
  • Nota Min. Sal. prot.66071 del 20.11.19 modifiche all’art. 5, comma 14, lettera b) delle linee guida nazionali sui sottoprodotti di origine animale. Trasporto
  • Nota P.F. PVSA n. 7451 del 27.07.15 Indicazioni operative ed organizzazione dell’attività di controllo ufficiale sulla corretta applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009

Servizi coinvolti: SIAPZ-SIAOA

Descrizione

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 è entrato in applicazione a partire dal 04.03.2011 a seguito dell’emanazione del Regolamento n. 142/2011 del 25.02.2011. La nuova normativa ha definito in maniera più puntuale l’applicabilità delle norme ai prodotti finiti, la relazione con altri atti legislativi unionali e la classificazione di determinati materiali. In particolare si sottolinea:

  • Definizione precisa del campo di applicazione della normativa;
  • L’adeguamento della categorizzazione dei SOA ai rischi connessi ai diversi materiali;
  • Il riconoscimento di alcune tipologie di impianti, introducendo il regime della doppia autorizzazione;
  • La registrazione di alcune attività al fine di migliorare il controllo della filiera;
  • La presenza di alcune deroghe importanti non presenti nella legislazione precedente.

Le procedure di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti sono state stabilite, in via provvisoria nelle more dell’approvazione delle nuove linee guida applicative del Reg. (CE) n. 1069/2009, nel DDPF n. 122/2011 e successivamente confermate con la DGRM n. 814/2014.

La nuova normativa sul SUAP comporta una ridefinizione delle procedure per la registrazione e il riconoscimento di tali stabilimenti.

Inoltre la normativa si pone come obiettivo il miglioramento dei seguenti aspetti:

  • La rintracciabilità dei flussi dei sottoprodotti;
  • L’efficacia e l’armonizzazione dei controlli ufficiali.

Riguardo a quest’ultimo punto già la normativa regionale attualmente in vigore prevede la classificazione in base al rischio degli impianti riconosciuti, in funzione alle diverse di tipologie di attività svolte, con l’obiettivo di:

  • Determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi;
  • Controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei.

Le frequenze stabilite rappresentano inoltre un’indicazione di minima, suscettibile di variazioni nell’ambito della programmazione aziendale dell’attività di controllo dei Servizi territorialmente competenti, sia in base a criteri generali come le risorse umane e strumentali, che in funzione di caratteristiche più specifiche quali, le dimensioni dell’impianto, la valutazione e l’analisi dei rischi e le garanzie offerte dall’impresa in base ai contenuti ed all’applicazione del piano di autocontrollo aziendale.

Si sta affermando inoltre un nuovo concetto, quello di considerare i SOA elementi facenti parte di un circuito basato sull’ecosostenibilità, da qui la definizione di “economia circolare”, uno dei principali elementi del Green Deal, un modello europeo ed un sistema che implica condivisione, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti, estendendone il ciclo vitale.

Nell’ambito della normativa dei sottoprodotti si inseriscono anche servizi che stanno nascendo e si stanno sempre più affermando, dedicati al trasporto, alla cremazione o alla sepoltura di animali d’affezione che costituiscono un’interfaccia professionale tra il cittadino proprietario di PET, l’AASSTT e la rete ambulatoriale veterinaria privata.

Sintesi delle attività

Situazione

Obiettivi 2023-2027

  1. Gestione delle attività di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti
  2. Svolgimento attività definite dal piano di controllo ufficiale degli operatori del settore dei sottoprodotti

Indicatori e valori attesi

 

 

 

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