X
GO

5.2 Benessere Animale durante il trasporto

  • 19 marzo 2024
  • Autore: Redazione VeSA
  • Visualizzazioni: 250
  • 0 Commenti

5.2 Benessere Animale durante il trasporto

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22.12.2004 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive n. 64/432/CEE e n. 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97
  • D. Lgs n. 151 del 25.07.2007 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate
  • D.G.R.M. n. 1767 del 01.12.08 Recepimento accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. del 20.03.08 - Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto degli animali vivi
  • Nota Min.  Sal. n. 18896-P del 23.09.2008 Chiarimenti su Regolamento (CE) n. 1/2005 ed accordo Stato-Regioni del 21.05.2008 - trasporto animali
  • Nota Min.  Sal. n. 4192 del 05.03.2009 Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto. Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori
  • Nota Dirigente P.F. VSA n. 2378 del 13.03.12 Autorizzazioni tipo1 e tipo 2 per il trasporto degli animali vivi

Servizi Coinvolti: SIAPZ

Descrizione

Il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione Europea (UE) in relazione con una attività economica, è regolamentato al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere. Il regolamento comunitario estende le responsabilità in materia di benessere degli animali a tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le operazioni che precedono e seguono il trasporto. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a vigilare sull'osservanza della legislazione durante le operazioni pertinenti alle loro competenze.

Per tutti i percorsi superiori a 65 km, i trasportatori devono ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del proprio Stato membro. Per ottenere detta autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di disporre di personale in possesso, nei casi previsti dalla norma, di certificato di idoneità, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate.

Per i lunghi viaggi (di durata superiore a otto ore), il richiedente deve fornire anche:

  • Una documentazione specifica riguardo ai certificati di idoneità per conducenti e accompagnatori, certificati di omologazione dei mezzi di trasporto che verranno impiegati, informazioni sui mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli, piani di emergenza;
  • La prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare, a decorrere dal 01.01.2007 per i veicoli nuovi e dal 2009 per quelli vecchi.

Le suddette autorizzazioni hanno validità quinquennale, presentano un formato europeo armonizzato e sono registrate in una base di dati elettronica accessibile alle autorità di tutti gli Stati membri.

Inoltre i trasportatori, nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, devono essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato, che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.).

Le autorità competenti devono organizzare verifiche nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri. Inoltre in qualsiasi momento del viaggio possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati purché non compromettano il benessere animale.

Un piano regionale di controllo del benessere nel trasporto che determini anche il numero di controlli da effettuare in ogni AASSTT non è stato predisposto; le indicazioni nazionali forniscono una frequenza minima di controllo. In alcuni casi detti controlli vengono fatti su richiesta di altre autorità preposte al controllo della circolazione stradale o a seguito di altri controlli (NAS, NOE-Nucleo operativo ecologico, Corpo forestale dello Stato, ecc.) o su segnalazione. Alcuni Servizi IAPZ pianificano sopralluoghi congiunti con la polizia stradale.

All’arrivo al mattatoio possono essere verificati i requisiti dei mezzi, le autorizzazioni ed il benessere degli animali dai veterinari ufficiali tramite le apposite check list.

Negli allevamenti all’arrivo e alla partenza degli animali possono essere effettuati controlli relativi ai mezzi di trasporto e alle modalità di carico - scarico degli animali.

Altri controlli vengono effettuati su richiesta dell’Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari.

Sintesi dell’attività 

Situazione

Anno 2021

Anno 2022

Obiettivi 2023-2027

  1. Esecuzione del numero di controlli previsto/programmato

Indicatori e valori attesi

 

 

 

 

 

 

 

Stampa
Tag:
Valutazioni:
Nessuna valutazione

Redazione VeSARedazione VeSA

Altri articoli di Redazione VeSA

Contatta l'autore

Contatta l'autore

x