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6.2 Biosicurezza settore suinicolo

  • 14 marzo 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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6.2 Biosicurezza settore suinicolo

Normativa di riferimento

  • Regolamento (CE) n. 1375 del 10.08.2015 della Commissione che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni
  • Regolamento (UE) 2023/549 del 16.03.2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605
  • D.M. del 01.04.1997 Piano nazionale di controllo della malattia di Aujesky nella specie suina
  • Legge n. 29 del 07.04.2022 conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.  9 del 17.02.2022 recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste Suina Africana (PSA)”
  • D.M. del 28.06.2022 Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini
  • Dispositivo DGSAF prot. n. 12438 del 18.05.2022 Misure di prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) – Trasmissione di Dispositivo Dirigenziale inerente all’identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti
  • DGRM n. 794 del 29.06.2020 Piano di controllo finalizzato all’eradicazione della Malattia di Aujeszky nelle aziende suinicole della Regione Marche
  • DGRM n. 949 del 25.07.2022 Legge n. 29 del 7 aprile 2022 - Piano regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) - PRIU 2022-2026
  • Nota Min.  Sal. n. 1324 del 17.01.2023 Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023
  • Nota P.F. PVSA n. 199480 del 09.10.07 Norme di biosicurezza negli allevamenti di suidi
  • Nota SPVSA n. 9153 del 12.08.2022 Pubblicazione Decreto 28 giugno 2022 inerente ai requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini e check list biosicurezza nel sistema informativo Classyfarm.it

Servizi Coinvolti: SSA

Descrizione

La Regione Marche, attraverso alcune disposizioni di legge come il DM del 01.04.1997 e smi e la DGRM n. 794 del 29.06.2020, prevede l’obbligo di applicazione di misure di biosicurezza in tutti gli allevamenti suini.

Il pericolo di introduzione di malattie, quali la Peste Suina Africana, la malattia di Aujeszky, la Trichinellosi, impone il rispetto di rigide misure di biosicurezza da parte di tutti gli operatori della filiera suinicola, nonché da parte degli allevamenti familiari di suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (NON DPA).

Il controllo delle potenziali vie di introduzione e diffusione delle patologie avviene anche e soprattutto tramite la verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza. Detta attività si effettua utilizzando le check-list del sistema Classyfarm. In tale contesto i requisiti da verificare sono di tipo sia strutturale che gestionale, differenziati in base alle caratteristiche degli allevamenti, tenendo in considerazione diversi elementi tra i quali il numero di animali allevati (alta e bassa capacità) e la modalità di allevamento (stabulato e semibrado).

I Servizi di Sanità Animale procedono alla verifica negli allevamenti facenti parte del campione selezionato per il controllo anagrafico, compilando la check-list ufficiale su almeno l’1% del totale delle aziende, per ogni categoria di azienda e comunque in un numero di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali. In aggiunta si effettuano le verifiche su 1/3 degli allevamenti con tipologia di allevamento SEMIBRADO; questi ultimi devono essere visitati ogni 3 anni, per cui ogni anno va effettuata la verifica delle condizioni di biosicurezza in almeno il 30% degli allevamenti semibradi.

Sintesi delle attività

Obiettivo 2023 – 2027

L’obbiettivo è sia quello di proteggere il patrimonio regionale dall’introduzione e diffusione di alcuni patogeni ed in particolare del virus PSA sul territorio indenne, sia quello del raggiungimento della qualifica di territorio regionale indenne da malattia di Aujeszky. A tal fine va eseguito ogni anno il 100% dei controlli previsti.

Indicatori e valori attesi

 

 

 

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