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C. Misure di coordinamento

  • 12 gennaio 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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C. Misure di coordinamento

Il Regolamento (UE) n.  2017/625, all’art. 4 (2), prevede che, se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate.

In base a quanto disposto dal Decreto legislativo n.  27/2021, il Ministero della salute è l'organo di collegamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge 4 ottobre 2019, n.  117, responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le Autorità competenti in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, dello stesso Decreto.

In tali settori, il Ministero della salute, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, garantisce il coordinamento, l'uniformità, l'efficacia e l'efficienza dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali tra tutte le Autorità competenti sul territorio nazionale attraverso l'adozione di piani nazionali di controllo pianificati.

C.1 Coordinamento ACC-ACR

Le attività di coordinamento tra la ACC e l’ACR sono assicurate da specifici organismi strutturati, quali Comitati, Commissioni, Tavoli e Protocolli (es. Conferenza Stato Regioni).

C.2 Coordinamento ACR-ACL

La Regione attua il coordinamento tra ACR e ACL mediante riunioni su argomenti specifici con i Servizi territoriali delle AASSTT e gruppi di lavoro specifici per materia (Piano della Prevenzione, Piano campionamento alimenti, molluschi bivalvi, gruppo di coordinamento audit, gruppo dei referenti tecnici per il PCRP).

C.3 Coordinamento tra ACR e Laboratori

Il coordinamento tra ACR e laboratori del controllo ufficiale è stato regolamentato attraverso una specifica linea di intervento del Piano della Prevenzione 2014-2018 con la predisposizione concordata di alcuni atti, tra cui:

il DDPF PVSA n.  174 del 13.12.2018 “DGRM n.  540/2015 - Piano Nazionale Prevenzione; linea di intervento 11.4 - Criteri e modalità di interfaccia tra ACR/ACL e laboratori di analisi ufficiali” che ha disciplinato i seguenti aspetti:

  1. Modalità di campionamento e trasporto dei campioni
  2. Documenti di accompagnamento dei campioni
  3. Modalità di consegna e criteri di accettazione dei campioni
  4. Prove e metodi
  5. Modalità e tempi di comunicazione dei rapporti di prova
  6. Conservazione del campione e della relativa documentazione
  7. Gestione delle emergenze e altre attività straordinarie
  8. Reclami
  9. Dati di attività analitica

Il DDPF PVSA n.  157 del 13.11.2018 “DGRM n.  540/2015 - Piano Nazionale Prevenzione; linea di intervento 11.4 - pianificazione attività di campionamento ufficiale con i laboratori ufficiali designati” tratta gli aspetti riguardanti la pianificazione e la rimodulazione del Piano campionamento alimenti, le modalità e i tempi di implementazione della ricerca e/o quantificazione di nuove molecole a seguito di nuove ricerche o di monitoraggi non programmati e i criteri e le modalità per la designazione e revoca dei laboratori ufficiali. 

C.4 Coordinamento e cooperazione con gli altri organi di controllo

Il Decreto legislativo n. 27/2021, all’articolo 2, comma 10, stabilisce che il Ministero della Salute si può avvalere del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute; in tal caso deve garantire il coordinamento delle attività di accertamento con le attività di controllo svolte dalle altre Autorità territorialmente competenti. Nel caso in cui il personale di tale Comando rilevi la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, informa l'Autorità competente dei provvedimenti adottati.

Il comma 12 del suddetto Decreto stabilisce che, il personale e le forze di polizia afferenti ad altre Istituzioni che, nell'ambito dello svolgimento dei controlli condotti per la propria attività istituzionale, sospettino la presenza di non conformità nei settori di cui al comma 1, ne danno tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

La legge n.  35 del 04.04.2012 e le relative Linee guida in materia di controlli approvate in Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013, nonché numerosi atti di indirizzo, mirano a promuovere l'integrazione e il coordinamento tra Organismi addetti al controllo sul territorio.

Al momento la Regione Marche ha stipulato, in data 19.06.2014, un Protocollo d’intesa con il Comando Carabinieri per la tutela della salute e, in data 05.05.2023, una convenzione con il MASAF per l’impiego delle Unità Carabinieri Forestali, Ambientali e Agroalimentari nell’ambito delle materie di competenza regionale.

Il base al Protocollo Regione-NAS, la Regione Marche concorrerà, nell’ambito delle proprie competenze ed in stretto raccordo con le AASSTT, oltre che con le Aziende ospedaliere, all’incremento e al rafforzamento delle attività del Nas-Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ancona, in modo da:

  • Svolgere le proprie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio, favorendo lo scambio reciproco di informazioni e dati utili all’espletamento delle funzioni conferite ai NAS;
  • Partecipare attivamente alle iniziative di formazione, informazione, aggiornamento ed approfondimento che verranno realizzate in forza del protocollo;
  • Assicurare il collegamento delle Banche Dati Regionali al Sistema centrale del Comando Tutela Salute di Roma.

La sottoscrizione del Protocollo consente al NAS di Ancona di:

  • Collaborare con la Regione nell’effettuazione delle attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della salute;
  • Supportare la Regione al fine di migliorare la gestione ed il controllo delle attività connesse alla tutela della salute, anche al fine di prevenire infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nazionale ed internazionale;
  • Acquisire i supporti necessari per ottimizzare il sistema di controllo in direzione del contrasto dei crimini sulla salute nell’ambito del territorio regionale;
  • Rendere disponibili i dati sensibili derivanti dall’attività di cui al Protocollo e le informazioni derivanti dall’attività istituzionale, in stretta aderenza ai regolamenti dell’Arma dei Carabinieri;
  • Realizzare iniziative, preventivamente concordate, di formazione/informazione e aggiornamento del personale regionale impiegato nelle attività ispettive in tema di tutela della salute e momenti di approfondimento, preventivamente concordati, al fine di perseguire una conoscenza giuridica condivisa e più ampia uniformità interpretativa della normativa vigente in tema di tutela della salute.

Per quanto riguarda la convenzione con i Carabinieri Forestali, essa prevede la collaborazione con la Regione Marche in una serie di materie, tra cui ambiti inerenti alle attività di polizia veterinaria:

  • attività di vigilanza e controllo in materia di polizia veterinaria e disciplina della riproduzione animale;
  • attività di vigilanza e controllo sulla detenzione e commercio da parte di soggetti privati di esemplari di specie esotiche invasive sulla base della normativa nazionale e unionale;
  • attività di vigilanza e controllo in materia di anagrafe e benessere degli animali;
  • collaborazione nella ricerca di bocconi avvelenati e bonifica con l’Unità Cinofila Antiveleno (UCA).

Altre attività previste dalla convezione riguardano attività di vigilanza e controllo sulla diffusione di organismi patogeni (Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale), attività di monitoraggio e controllo sulla diffusione di patogeni che interessano la fauna (Tutela del patrimonio faunistico regionale), controlli in materia di OGM destinati all’alimentazione umana e animale, controlli nel settore dell’agriturismo (Tutela del settore agroalimentare).   

D. Formazione

Il Regolamento (UE) n.  2017/625 all’art. 5, p. 4, stabilisce che il personale che effettua i controlli riceva una formazione adeguata e si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenza. All’Allegato II, capo I dello stesso regolamento sono definiti i temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Ai fini di rendere operativo su tutto il territorio regionale quanto previsto dal sopracitato regolamento, risulta essenziale che tutto il personale delle ACR ed ACL addetto ai controlli ufficiali ed altre attività ufficiali sia adeguatamente formato e mantenga aggiornate le qualifiche.

La DGRM n.  1741/2013 di recepimento delle Linee Guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle Autorità Competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria stabilisce i percorsi di formazione e mantenimento nel tempo di un’adeguata qualificazione degli operatori addetti al controllo ufficiale. Infatti il Capitolo 2 delle Linee Guida definisce tre percorsi formativi differenziati:

  • Primo percorso riguardante la formazione del personale che esegue CU (approfondimento del pacchetto igiene)
  • Secondo percorso riguardante la formazione del personale che esegue audit su OSA
  • Terzo percorso riguardante la formazione del personale che esegue audit sul SSN

Il Settore PVSA ha inoltre definito, con il DDPF n.  64 del 24.04.2018, i criteri per il recupero della qualifica di auditor su OSA e auditor su SSN, sia in caso di carenza del numero di audit che di carenza di ore di formazione.

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 prevede alcune linee strategiche di intervento riguardanti la formazione del personale addetto al controllo ufficiale nelle imprese alimentari, nei centri cottura e nelle mense al fine di prevenire l’insorgenza delle Malattie a Trasmissione Alimentare (MTA). Tali linee strategiche si inseriscono in un contesto più ampio di coordinamento fra strutture ospedaliere e personale coinvolto dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSTT per la gestione di un sistema di sorveglianza delle MTA, supportato da una procedura regionale che permetta la gestione integrata e coordinata dei focolai di tossinfezione alimentare.

Il Piano attuativo del PNP a livello regionale prevede due diverse tipologie di interventi formativi, la prima destinata agli operatori delle strutture sanitarie coinvolti nella prevenzione e nel controllo delle malattie trasmesse da alimenti (servizi SIAN, SIAOA e ospedalieri) e una seconda rivolta al personale addetto al controllo ufficiale nelle imprese alimentari, nei centri cotture e nelle mense diretta a mettere in atto le azioni correttive più appropriate riguardo alle non conformità riscontrate, al fine di prevenire l’insorgere di MTA.

In materia di AMR sono previste iniziative a livello di AST per gli operatori del controllo ufficiale mirate alla verifica dell’uso appropriato degli antibiotici.

 

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