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Controlli analitici 1.3.1 PAMA

  • 24 gennaio 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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1.3 Controlli analitici

Normativa di riferimento

  • Raccomandazione n. 473/Euratom del 08.06.2000 della Commissione riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione
  • Regolamento (CE) n. 396 del 23.02.2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la Direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio. Tale regolamento ha sostituito le normative nazionali dal 01.09.2008 comprende 7 allegati tecnici
  • Regolamento (CE) n. 1882 del 19.12.2006 della Commissione che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei nitrati
  • Regolamento (CE) n. 401 del 23.02.2006 della Commissione relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo delle micotossine
  • Regolamento (CE) n. 333 del 28.03.2007 della Commissione che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e Benzo[a]pirene
  • Regolamento (CE) n. 1333 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari
  • Regolamento (CE) n. 1129 del 11.11.2011 della Commissione che modifica l’allegato II del Reg. (CE) n. 1333/2008 istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari
  • Regolamento (CE) n. 231 del 09.03.2012 della Commissione che stabilisce le specifiche relative agli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 (requisiti di purezza)
  • Regolamento (UE) n. 1935/2004 del 27.10.2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
  • Regolamento (CE) n. 10/2011 del 14.01.2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
  • Regolamento (CE) n. 1169/2011 del 25.10.2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
  • Raccomandazione della Commissione n. 118 del 03.03.2014 sul monitoraggio di tracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti
  • Regolamento (UE) n. 2017/2158 del 20.11.2017 della Commissione che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti
  • Raccomandazione (UE) n. 2019/1888 del 07.11.2019 della Commissione sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti
  • Raccomandazione (UE) n. 2022/495 del 25.03.2022 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di furano e di alchil furani negli alimenti
  • Raccomandazione (UE) n. 2022/553 del 05.04.2022 della Commissione relativa al monitoraggio della presenza di tossine dell’Alternaria negli alimenti
  • Regolamento delegato (UE) n. 2022/931 del 23.03.2022 che stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti
  • Regolamento (UE) n. 2022/741 del 13.05.2022 della Commissione relativo al programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione dei residui di antiparassitari: anni 2023 – 2024 – 2025
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/932 del 09.06.2022 per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti
  • Raccomandazione (UE) n. 2022/1342 del 28.07.2022 della Commissione sul monitoraggio del mercurio nei pesci, nei crostacei e nei molluschi
  • Regolamento n. 2022/1393 del 11.08.2022 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.  1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati
  • Raccomandazione (UE) n. 2022/1431 del 24.08.2022 della Commissione relativa al monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti
  • Regolamento (UE) n. 915 del 25.04.2023 della Commissione che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti
  • D.M. del 21.03.1973 e smi Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale
  • D.M. del 04.04.1985 Disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
  • D.M. del 23.12.1992 relativo ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti
  • D. Lgs. n. 230 del 17.03.1995 di attuazione delle Direttive Euratom n. 89/618, n. 90/641, n. 96/29, n. 2006/117 in materia di radiazioni ionizzanti, n. 2009/71 in materia di sicurezza nucleare negli impianti nucleari e n. 2011/70 in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili
  • D.M. del 23.07.2003 relativo ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari
  • D. Lgs. n. 179 del 21.05.2004 attuazione della Direttiva n. 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele
  • D.M. del 01.02.2007 Recepimento della Direttiva n. 31/CE della Commissione del 29.04.2005, che modifica la Dir. n.  84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
  • D. Lgs. n. 231 del 15.12.2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n.  1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) n. 1169/2011 e della Direttiva n. 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n.  170 del 12.08.2016, «Legge di delegazione europea 2015»
  • D. Lgs. n. 101 del 31.07.2020 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.  117
  • D.G.R.M. n. 386 del 26.04.2016 Recepimento Intesa n. 41/CSR del 03.03.2016 concernente linee guida sull’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005
  • D.G.R.M. n. 1508 del 05.12.2016 Recepimento Intesa n. 212/CSR del 10.11.2016 concernente linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 882/2004 e n. 854/2004
  • D.D. S. PVSA n. 91 del 16.05.2023 “Sicurezza alimentare – Piano regionale di campionamento alimenti per l’anno 2023”
  • Nota Min.  Sal. n. 6614 del 27.02.2020 “Piano Nazionale riguardante il controllo ufficiale degli additivi e degli aromi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari quadriennio 2020-2024”
  • Nota Dirigente P.F. VSA n. 650 del 22.01.2014 relativa alla pubblicazione sul sito web della Commissione europea del documento “Guidance document describing the food categories in Part E of Annex II to Regulation (EC) n. 1333/2008 on Food Active” (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/additives/guidance_en. htm)
  • Nota Dirigente P.F. VSA n. 12956 del 19.12.2014 in merito alla corretta applicazione delle indicazioni dell’allegato II parte E del Reg. (CE) n. 601/14 durante l’attività di controllo e verifica

1.3.1 PAMA

Servizi coinvolti: SIAOA-SIAN-SIAPZ; è opportuna l’adozione di un programma di campionamento unico interservizi.

Descrizione

Il “campionamento ai fini di analisi, prova o diagnosi” è uno degli strumenti del Controllo Ufficiale volto alla verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali e come tale, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2017/625, deve essere eseguito periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi diretti e di quelli veicolati dall’ambiente e con una frequenza appropriata.

Al fine di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei controlli da parte delle diverse Autorità coinvolte, nel 2010 la P.F. ha emanato il primo Piano di campionamento coordinato sul territorio regionale e nel corso degli anni ha integrato in un provvedimento unico i principali piani di controllo previsti dalla normativa vigente, con l’obiettivo di programmare e coordinare l’attività di campionamento a livello regionale, armonizzare i controlli ufficiali, ottimizzare l’attività stabilendo un livello minimo di sorveglianza sulle matrici a rischio e fornire a tutti gli operatori coinvolti una visione complessiva dei risultati conseguiti ai fini della successiva programmazione.

Con il DDPF n. 60 del 29.03.2017, “Sicurezza alimentare: Piano regionale di campionamento per il triennio 2017 - 2019”, il Settore PVSA ha disposto una riprogrammazione delle attività di campionamento in virtù dei criteri contenuti nella Linea guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) nn.2004/854 e 882/2004 del 10.11.2016 n. 212/CSR, recepita con DGRM n. 1508/2016.

Nel 2020 e nel 2021, sulla base della valutazione dell’attività svolta negli anni precedenti, delle relazioni predisposte dai laboratori di analisi, dello stato di accreditamento delle prove da parte dei laboratori Ufficiali e delle indicazioni fornite dalle singole AASSTT, si è reso necessario rimodulare la numerosità campionaria e introdurre nuove matrici ed analiti da ricercare.

Il D. Lgs. n. 27 del 02.02.2021, concernente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art.12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, ha definito le nuove modalità di campionamento degli alimenti adeguandole alle previsioni del Regolamento (UE) 2017/625. Considerata l’evoluzione normativa ed i risultati dei piani di campionamento effettuati nel periodo 2010-2021, il Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - ARS ha emanato il DD Settore PVSA n. 74 del 22.04.2022 e il DD Settore PVSA n. 91 del 16.05.2023: “Sicurezza alimentare – Piano regionale di campionamento alimenti” rispettivamente per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Gli obiettivi del piano sono:

  • Coordinare l’attività di campionamento a livello regionale, al fine di garantire una migliore armonizzazione dei controlli ufficiali ed ottimizzare le attività.
  • Verificare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza stabiliti dai Regolamenti unionali, in rapporto alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta ed all’uso abituale.
  • Stimare i livelli di prevalenza dei più comuni patogeni a trasmissione alimentare con particolare riferimento a quelli indicati nel Reg. n. 2073/2005 e smi e nelle LLGG 854/04 e 882/04.
  • Individuare le matrici più a rischio per il consumatore al fine di intraprendere azioni specifiche in fase di controllo.
  • Attuare i monitoraggi conoscitivi previsti da varie raccomandazioni UE al fine della raccolta dati per i diversi contaminanti chimici la cui tossicità è nota e definita, con lo scopo di definire i limiti massimi per ciascun contaminante e per specifici alimenti.

Allo stato attuale il piano regionale di campionamento alimenti comprende:

  • Controllo criteri di sicurezza alimentare
  • Controllo vendita latte crudo
  • Controllo tenori massimi di alcuni contaminanti
  • Controllo additivi alimentari
  • Controllo miele
  • Controllo acque
  • Controllo residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentare di origine animale e vegetale
  • Controllo allergeni
  • Controllo materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA)
  • Controllo alimenti trattati con radiazioni ionizzanti
  • Monitoraggio della radioattività ambientale negli alimenti
  • Monitoraggio tenori di acrilammide
  • Monitoraggio Furani e alchil furani
  • Monitoraggio presenza di sostanze indesiderabili (contaminanti agricoli e tossine vegetali naturali) in alimenti non regolamentati
  • Monitoraggio contaminanti ambientali e industriali in alimenti non regolamentati
  • Monitoraggio criteri di igiene di processo Salmonella spp. - carcasse suine
  • Monitoraggio criteri di igiene di processo (per categorie di alimenti diverse dalle carcasse)
  • Monitoraggio criteri supplementari (“valori guida”)

Il PNP 2015-2018 ha previsto una specifica linea di intervento denominata “pianificazione attività di campionamento ufficiale con i laboratori designati” con lo scopo di assicurare, in un’ottica di integrazione, un’appropriata capacità della rete dei laboratori pubblici e di avere, di conseguenza, il più ampio spettro di possibilità analitiche. È stato quindi emanato il DDPF n. 157 del 13.11.2018 “DGRM n. 540/2015 - Piano Nazionale Prevenzione; linea di intervento 11.4 - pianificazione attività di campionamento ufficiale con i laboratori ufficiali designati”, con cui si è provveduto a regolamentare tale pianificazione.

Dal 2020, a seguito di accordo intercorso tra i due Laboratori designati, IZSUM e ARPAM, condiviso con la Regione, i campioni di origine vegetale prelevati dai Servizi IAN per le analisi microbiologiche sono conferiti all’IZSUM.

Sintesi dell’attività

Piano di campionamento delle matrici alimentari per la verifica del rispetto dei criteri di sicurezza alimentare

Descrizione

I rischi microbiologici dei prodotti alimentari costituiscono una delle principali fonti di malattie umane causate dagli alimenti; i prodotti alimentari non devono contenere microrganismi, né loro tossine o metaboliti, in quantità tali da rappresentare un rischio inaccettabile per la salute umana. Al fine di contribuire alla protezione della salute pubblica, in ottemperanza all’art.4 del Reg. (CE) n. 852/2004, il Reg. (CE) n. 2073/2005 e smi introduce nel territorio della UE i criteri microbiologici, di sicurezza e di igiene di processo, che gli Operatori del Settore Alimentare devono osservare nella produzione di alimenti per l’uomo quando validano e verificano il corretto funzionamento e l’efficacia dei piani di autocontrollo predisposti.

I criteri di sicurezza alimentare rappresentano pertanto standard microbiologici di accettabilità che gli alimenti, individuati nel regolamento sulla base della valutazione quantitativa del rischio, devono avere una volta immessi nel mercato unico fino alla fine della loro vita commerciale. Definire tali criteri armonizzati consente di avere da un lato alimenti sicuri e, dall’altro, di evitare interpretazioni divergenti sia tra i vari OSA sia, in ambito di controllo ufficiale, tra le Autorità Competenti preposte alla verifica del rispetto dei criteri e, in senso più ampio, dell’autocontrollo dell’OSA.

Spetta all’Autorità Competente, quindi, verificare il rispetto da parte degli operatori dei criteri microbiologici previsti dal regolamento comunitario e, sulla base della valutazione del rischio (studi di prevalenza, concentrazione del patogeno, esposizione alimentare), procedere a ulteriori campionamenti ed analisi per la rilevazione e la misura della presenza di altri microrganismi, delle loro tossine o dei loro metaboliti.

Di seguito si riportano le frequenze di positività suddivise per categoria di alimento e singolo analita relative all’ultimo triennio.

Di seguito la tendenza, dal 2010, delle non conformità analitiche per Salmonella spp. nelle carni da consumarsi cotte e in quelle RTE e la tendenza delle positività per L. monocytogenes nelle carni RTE suddivise per tipologia di alimento (% di positività).

Prodotti lattiero-caseari (gelati esclusi) - Di seguito la tendenza della positività % per L. monocytogenes dal 2010.

Di seguito la tendenza annuale di non conformità analitiche rispettivamente per E. coli e Salmonella spp. nei MEL

Di seguito la tendenza annuale di non conformità analitiche per L. monocytogenes nei cibi pronti in genere di origine animale, di origine vegetale e nei Vegetali di IV gamma.

Piano di campionamento delle matrici alimentari per la verifica dei criteri di igiene di processo e criteri supplementari in categoria di alimenti diversi dalle carcasse

Questo tipo di controllo è stato introdotto nel PAMA per la prima volta nel 2017 a fronte delle indicazioni fornite dalla Linee guida per il controllo ufficiale n. 212/CSR del 10.11.2016. Obiettivo del controllo è verificare i criteri di igiene di processo fissati dal regolamento (CE) 2073/2005 e smi e gli ulteriori criteri non contemplati nei regolamenti unionali che possono essere utilizzati per la rilevazione e la misura della presenza di altri microrganismi o come verifica dei processi. Infatti, nelle LLGG sono stati individuati ulteriori valori guida relativi a combinazioni microrganismo/matrice alimentare, al fine di uniformare nel territorio nazionale il controllo ufficiale, l’interpretazione e la gestione degli esiti analitici.

Si riportano di seguito le categorie di alimento che nel periodo 2017 - 2022 hanno presentato “positività analitiche” intese come superamento dei limiti individuati dalla normativa vigente critiche e la tendenza annuale per alcune di esse.

Controlli ufficiali sui criteri di igiene di processo su carcasse

In accordo con quanto disposto dal Reg. UE 2019/627, art. 35 (Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi alla Salmonella) e art. 36 (Modalità pratiche per i controlli ufficiali relativi al Campylobacter), l’Autorità Competente che vigila sugli impianti di macellazione di ungulati o di avicoli, deve verificare la corretta attuazione da parte dell’OSA delle disposizioni di cui all’allegato I, capitolo 2 del Reg. (CE) 2073/2005, mediante l’attuazione di misure di controllo di cui ai suddetti articoli 35 e 36. Come richiamato nella nota del Ministero della Salute prot. n.  3974 del 04.02.2021, al fine di rispondere al debito informativo con la Commissione Europea, le ACL devono rendicontare le verifiche della corretta attuazione da parte degli OSA di quanto previsto all’Allegato I, capitolo 2, punto 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.9 (criteri di igiene di processo) del Reg. (CE) 2073/2005. Le modalità sono quelle previste al punto 3) degli artt. 35 e 36 del Reg. (UE) 2019/627. Gli eventuali isolati di Salmonella spp. devono essere sierotipizzati e rendicontati annualmente al Settore PVSA per i successivi adempimenti ministeriali.

Questo tipo di controllo è stato inserito per la prima volta nel Piano Regionale di Campionamento Alimenti nel 2015 limitatamente alle carcasse suine e dal 2022 è stato esteso anche alle carcasse di specie animale diversa. In alcune AASSTT tale controllo era già stato realizzato nel 2021.

Negli anni il controllo a livello regionale si è contraddistinto per una certa disomogeneità, in quanto in alcuni stabilimenti sono state rispettate le frequenze previste dalla Nota del Ministero della Salute n.  31817-P-05/08/2014, in altre è stato effettuato un numero inferiore di campioni.

Di seguito si riportano le positività per Salmonella spp., relative alle carcasse suine, riscontrate nei soli stabilimenti operativi al 31/12/2022.

Il controllo delle carcasse di ungulati diversi dal suino ha evidenziato nel 2022 la positività in un solo mattatoio dell’AST di MC (15% positività; S. Senftenberg), mentre il controllo di Salmonella spp. e di Campylobacter spp. nelle carcasse di pollame ha consentito il rilevamento di numerose positività per entrambi i patogeni come di seguito indicato:

Nelle tabelle seguenti sono riportati i sierotipi di Salmonella spp. isolati da carcasse suine nel periodo 2015-2022 e da quelle di pollame nel periodo 2021-2022.

Piano di campionamento delle matrici alimentari per la verifica del rispetto dei tenori massimi di alcuni contaminanti dei prodotti alimentari

Descrizione

I contaminanti chimici contemplati in questo capitolo sono contaminanti ambientali e industriali (metalli pesanti, Diossine, PCB, Idrocarburi Policiclici Aromatici), contaminanti agricoli (micotossine, nitrati). Essi possono derivare sia da contaminazione primaria all’origine del processo produttivo, sia da contaminazione secondaria (trasporto, stoccaggio e vendita). Il Ministero della Salute ha emanato, con nota prot. 6781 del 24.02.2023, il Piano Nazionale di controllo ufficiale dei contaminanti e tossine vegetali naturali negli alimenti per gli anni 2023-2027 sulla base dell’art.4 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932. Il piano individua, oltre ai contaminanti agricoli, le tossine vegetali (acido erucico, alcaloidi del tropano, tetraidrocannabinolo, ecc.) e le principali matrici alimentari oggetto di campionamento, provvedendo alla distribuzione dei campioni per singola regione.

I metalli pesanti e i nitrati possono essere sia di origine naturale sia di origine antropica, le micotossine sono prodotti naturali, mentre gli IPA sono esclusivamente di origine antropica.

I loro limiti sono previsti dal Regolamento n. 915 del 24.02.2023 che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 1881 del 19.12.2006 e smi.

Relativamente alle non conformità analitiche, intese come superamento dei limiti individuati dalla normativa vigente, di seguito si riportano le frequenze di positività suddivise per categoria di alimento e singolo analita relative all’ultimo triennio.

Nell’anno 2020 è stato rilevato il superamento del Tenore Massimo di Cadmio previsto dal Regolamento (CE) n. 1881/2006 del 19.12.2006 (ora 2023/915) in un campione di pasta di cacao proveniente dal Venezuela.

Nel triennio 2020-2022, a differenza dei precedenti anni, non sono stati riscontrati superamenti dei Limiti Massimi di Aflatossina B1 e della sommatoria delle Aflatossine B e G. L’unica non conformità è stata rilevata dell’anno 2022 su un campione di caffè torrefatto per il superamento del Tenore Massimo di Ocratossina A.

Il controllo dei nitrati negli alimenti di origine vegetale ha determinato due superamenti del Tenore Massimo previsto nel Reg. (CE) n. 1881/2006 del 19.12.2006 (ora 2023/915), uno nell’anno 2014 e uno nel 2015, in entrambi i casi in campioni di rucola, mentre nel triennio 2020-22 tutti i campioni sono stati conformi.

Infine non sono state riscontrate non conformità degli IPA ricercati nel 2020 e 2021 da ARPAM negli oli e grassi vegetali, alimenti per la prima infanzia e cacao o prodotti derivati.

Piano di campionamento additivi alimentari

Descrizione

Il Piano prevede il controllo dei requisiti di purezza degli AA tal quali, ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2012 ed il controllo dell’utilizzo degli AA nei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 1333/2008, al fine di verificare che la produzione e commercializzazione di additivi tal quali sia conforme ai requisiti di purezza, che l’uso di additivi alimentari in alimenti sia conforme e non determini il superamento dei livelli massimi da essa fissati e che non venga fatto un uso illegale di additivi non autorizzati in alimenti. Nel 2020 il Piano regionale è stato adeguato al Piano Nazionale sul controllo ufficiale degli additivi alimentari tal quali e nei prodotti alimentari e degli aromi alimentari 2020-2024. Il controllo analitico degli aromi, sia tal quali che sui prodotti alimentari, è stato posticipato al 2024.

Nel corso degli anni di applicazione del PAMA le non conformità hanno riguardato soprattutto i prodotti a base di carne (nitrati, nitriti e polifosfati) e i crostacei e cefalopodi (solfiti). Nessuna non conformità ha riguardato i requisiti di purezza degli AA tal quali.

Per gli ulteriori aspetti di controllo vedasi il paragrafo 1.3.5.

Si riportano inoltre le frequenze delle sole positività riscontrate nell’ultimo triennio, suddivise per categoria di alimento e singolo analita.

Piano di campionamento delle matrici alimentari per la verifica della conformità del miele

Descrizione

Le attività del controllo ufficiale sono finalizzate alla verifica della conformità del miele alla normativa di riferimento, in particolare per quanto concerne alcuni parametri chimico-fisici per i quali, nel tempo, sono state riscontrate non conformità e per la ricerca di residui di sostanze antibatteriche quali le tetracicline e i sulfamidici.

I controlli analitici degli ultimi anni non hanno rilevato non conformità.

Piano di campionamento delle matrici alimentari per la verifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari

Descrizione

I prodotti fitosanitari sono prodotti chimici particolarmente pericolosi per la salute e per l’ambiente. I rischi per la salute umana derivano sia dall’esposizione diretta (utilizzatori), sia dalla esposizione indiretta (consumatori). Per la valutazione di tali effetti vengono emanati programmi nazionali e unionali. Tale attività di controllo ha come finalità la verifica del rispetto dei limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari, la verifica della corretta applicazione dei prodotti fitosanitari e la valutazione dell’esposizione dei consumatori ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

Il programma nazionale stabilisce il numero minimo di campioni per ogni classe di alimento e il tipo di campioni da prelevare ed esaminare e prevede, oltre alle classi di alimenti, anche i luoghi del controllo, stabilendo i flussi per la trasmissione dei dati.

Il programma unionale, pur essendo triennale, viene adottato ed aggiornato ogni anno, per tener conto degli esiti dei controlli degli anni precedenti; ogni anno vengono prelevate 13 tipologie di alimenti, di cui 10 di origine vegetale, 2 di origine animale ed 1 di alimenti rientranti nella tipologia dei Baby Food.  

Le categorie degli alimenti di origine vegetale possono essere riassunte in sei macroclassi e la distribuzione dei campionamenti, pressoché costante negli anni, è illustrata nel seguente grafico:

In ogni campione sono state ricercate circa 140 molecole di pesticidi e sono risultati tutti conformi ai Limiti Massimi dei Residui previsti dalla vigente normativa unionale.

I campioni con la maggior presenza di residui di prodotti fitosanitari sono principalmente la frutta (60%), i vegetali/ortaggi (32 %), il vino (27 %) e a seguire i cereali e loro prodotti derivati (20%).

La distribuzione dei residui nell’anno 2022 è illustrata di seguito:

La multiresidualità è stata riscontrata nei campioni di frutta (32% dei prodotti con due o più principi attivi) e vegetali/ortaggi (12% di multiresidui); l’incidenza maggiore del numero di residui è stata rilevata in campioni di mele, pesche e fragole e banane.

I principi attivi che ricorrono con maggior frequenza sono Fluodioxonil, Boscalid, Etofenprox, Pirimifos metile, Deltametrina, Azoxystrobin, Metalaxil, Piriproxyfen.

Piano di campionamento per la verifica della radioattività negli alimenti

Descrizione

Il controllo della radioattività nei campioni alimentari, previsto dal D. Lgs. 101/2020 ed in precedenza del D. Lgs n. 230/95 e dal DPR n. 185/64, viene effettuato nella Regione Marche sin dal 1986, anno in cui si è verificato l'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina.

La dieta è usualmente la più importante via attraverso cui i radioisotopi naturali e artificiali possono arrivare all’uomo.

L'attività di prelievo dei campioni è effettuata dai Servizi SIAN e SIAOA sulla base dell’apposito piano di campionamento regionale. Viene attuata da aprile del 2003 ed ha subito un’interruzione nel periodo 2008-2010 causa lavori di ristrutturazione dello specifico laboratorio dell’ARPAM.

I risultati delle analisi radiometriche effettuate sui campioni alimentari in questi anni hanno evidenziato livelli di concentrazione di Cs-137 (radionuclide a vita lunga derivante dal fall-out a seguito di incidenti nucleari) quasi sempre inferiori alla sensibilità strumentale che è dell'ordine di 0.1 Bq/kg, tranne in alcuni prodotti come i funghi e carne di cinghiale. Comunque, anche in questi prodotti i livelli di concentrazione di attività di Cs-137 sono risultati essere sempre ampiamente inferiori ai livelli massimi ammissibili previsti dagli specifici Regolamenti dell'Unione Europea.

Piano di campionamento regionale sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti

Descrizione

Le attività di controllo ufficiale sono finalizzate all’attuazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 2017/2158 del 20.11.2017 entrato in applicazione in data 11.04.2018, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti, il quale, nel 14° considerando, precisa che, oltre alla campionatura e all'analisi effettuate dagli operatori del settore, il Reg. (UE) n. 2017/625 impone agli Stati membri di eseguire periodicamente controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. Nel 2019 è stata inoltre emanata la Raccomandazione (UE) n. 2019/1888 della Commissione del 07.11.2018 sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti, con l’intento di verificare i tenori di acrilammide anche in alimenti che non rientrano nell’ambito del Regolamento (UE) n. 2017/2158. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi al Ministero attraverso la piattaforma NSIS.

Nel triennio 2020-2022 sono stati riscontrati valori quantificabili di acrilammide nella maggior parte dei campioni analizzati, ma solo in un campione di “Cereali per la prima colazione”, prelevato nel 2020, il valore del parametro determinato ha superato il valore di riferimento indicato nel Regolamento n. 2017/2158 (495 ± 176 μg/Kg).

Piano di campionamento regionale sul controllo allergeni negli alimenti

Descrizione

Il Regolamento (CE) n. 1169/2011 individua, nell’allegato II, una lista di sostanze o prodotti che, provocando allergie o intolleranze, devono essere indicate obbligatoriamente in etichetta, qualora utilizzate nella preparazione di un alimento. In virtù dei risvolti sanitari che il pericolo “allergeni” può presentare per alcuni consumatori, la Regione Marche, dal 2013, ha pianificato un’attività di campionamento specifica finalizzata alla verifica della corretta applicazione della normativa in materia di etichettatura e allergeni, circoscrivendo il controllo ad alcune delle sostanze presenti nell’elenco quali glutine, lattosio, proteine del latte (lattoglobuline), proteine delle uova, crostacei e molluschi, frutta a guscio, sesamo, soia, senape e sedano e lupino.

Due le positività riscontrate nel triennio 2020 – 2022, rispettivamente per proteine delle uova nella categoria Prodotti e preparazioni a base di carne (campione di Salsicce fresche) e per proteine del Lupino in un preparato per pasticceria, entrambi prelevati nel 2022.

Piano di campionamento regionale sul controllo materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)

Descrizione

I materiali e gli oggetti che vengono a contatto con gli alimenti (dagli imballaggi fino ai contenitori, le posate, gli utensili) possono trasferire sostanze indesiderate agli alimenti. La normativa italiana, fra le prime in Europa, ha introdotto vari approcci che mirano al controllo dei materiali utilizzati a contatto con gli alimenti (liste positive, test di cessione con ricerca di migranti specifici, ecc.).

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004, norma quadro, stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione (GMP-Good Manufacturing Practices) e non devono trasferire agli alimenti, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, componenti in quantità tale da:

  • Costituire un pericolo per la salute umana
  • Comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
  • Comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche

Da un punto di vista analitico, in genere, non viene verificata l’effettiva contaminazione dell’alimento ma la possibilità o potenzialità di rilascio di un contaminante da parte di un materiale in determinate condizioni d’uso.

Nel triennio 2020-2022 sono stati analizzati mediamente 37 campioni annui per la ricerca sia della migrazione globale che della migrazione specifica di Cromo, Nichel, Manganese, Piombo, Cadmio e Formaldeide, in base al materiale dell’oggetto sottoposto a controllo (acciaio, ceramica, vetro, resina melaminica o MOCA con rivestimenti in PTFE).

Piano di campionamento regionale sul controllo degli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti

Descrizione

Il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti è una tecnologia di conservazione che ha lo scopo di preservare la qualità igienica degli alimenti e di prolungarne la shelf-life.

Il processo consiste nel sottoporre l’alimento a dosi ben definite di radiazioni ionizzanti che sono in grado di inattivare il materiale genetico delle cellule microbiche, con conseguente inibizione della moltiplicazione batterica e di inibire l’attività degli enzimi degradativi che provocano il deterioramento degli alimenti.

Il trattamento prevede l’obbligo di etichettatura, il controllo degli impianti e il controllo degli alimenti in fase di commercializzazione.

Il Ministero della Salute con nota prot.5968 del 17.02.2023 ha emanato il Piano Nazionale di controllo ufficiale sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti 2023-2027. Il piano individua le principali matrici alimentari da sottoporre a controllo e i criteri che le regioni devono tenere presente per l’adozione del piano nel proprio territorio.

Per questo tipo di controllo, introdotto per la prima volta nel Piano di campionamento regionale nel 2015, sono state riscontrate due non conformità, una nel 2017 su un campione di Molluschi bivalvi (vongole) risultato “Irraggiato” ma il cui trattamento non era dichiarato in etichetta ed una nel 2022 su un campione di cosce di rana con ossa; anche in questo caso il trattamento non era dichiarato in etichetta.

Obiettivi 2023-2027 (di tutti i piani di campionamento previsti nel PAMA)

  1. Esecuzione annuale del numero di campioni previsti dal PAMA
  2. Inserimento dell’attività nell’apposito applicativo del DATAFARM
  3. Valutazione dell’andamento della prevalenza e dei livelli di contaminazione dei principali pericoli biologici, chimici e fisici nelle diverse categorie di alimenti

Indicatori e valori attesi

 

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