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COVID-19: nuovo Regolamento (UE) 2020/466 sui CONTROLLI UFFICIALI

  • 2 aprile 2020
  • Autore: Redazione VeSA
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Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da COVID-19, la Commissione Europea ha elaborato e pubblicato, in data 31/03/2020, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, un nuovo Regolamento riguardante i controlli ufficiali, in vigore dal 1 Aprile al 1 Giugno 2020.

La Commissione europea ha considerato infatti che l’attuale crisi, causata da COVID-19, rappresenta indubbiamente una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli e le altre attività ufficiali conformemente alla legislazione dell’UE.

In particolare le limitazioni e restrizioni agli spostamenti delle persone, imposte dai diversi Paesi, per ridurre la diffusione del virus e contenere il contagio, hanno reso difficile o impedito il regolare svolgimento dei controlli e delle altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli (esame clinico degli animali, controlli su prodotti di origine animale, piante e prodotti vegetali, alimenti e mangimi di origine non animale e prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri) così come il rilascio di certificati e attestati ufficiali originali in formato cartaceo, i quali devono accompagnare le partite di animali e di materiale germinale che vengono trasferite fra gli Stati membri o entrano nell’Unione.

Alla luce di tali circostanze, la Commissione sottolinea la necessità che vengano quindi adottate misure per evitare gravi rischi per la salute del personale delle autorità competenti, senza che però venga compromessa la prevenzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante derivanti da animali, piante e relativi prodotti e la prevenzione dei rischi per il benessere degli animali. Inoltre dovrebbe essere garantito il corretto funzionamento del mercato unico, sulla base della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.

Proprio per garantire questi aspetti fondamentali, la Commissione ha quindi adottato il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 riguardante misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).

Gli Stati membri che hanno gravi difficoltà a gestire i loro sistemi di controllo possono quindi applicare le misure previste dal presente regolamento. In questo caso dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri di questa situazione e delle misure adottate per risolvere le difficoltà di esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali in conformità del Regolamento (UE) 2017/625.

Nello specifico, il nuovo regolamento stabilisce che, in via eccezionale, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche (autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica) in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile, in modo tale che possano seguire le istruzioni fornite dalla stessa autorità competente per l’esecuzione di tali controlli. Tali persone inoltre devono agire in modo imparziale e non devono avere conflitti di interesse per quanto riguarda i controlli e le attività ufficiali che andranno a svolgere.

Viene inoltre indicato che le verifiche di certificati e altri attestati ufficiali possano essere effettuate su una copia elettronica di tali documenti originali o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces. Quanto indicato è possibile a condizione che la persona responsabile della presentazione del documento fornisca all’autorità competente una dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile.

Nello svolgere tali attività ufficiali di controllo documentale, l’autorità competente dovrà tener conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/625.

Infine nel Regolamento si stabilisce che, in via eccezionale:

a) analisi, prove o diagnosi, la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, possono essere effettuate da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea;

b) riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale (metodi e tecniche dei controlli ufficiali stabilite dall’articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/625) possono svolgersi da remoto, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

 

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

 

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