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IN UN DECRETO LEGISLATIVO LE NUOVE INDICAZIONI PER I CONTROLLI UFFICIALI

  • 16 marzo 2021
  • Autore: Redazione VeSA
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Con 20 articoli il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n.60 del 11-03-2021, si propone di dare corso alle principali aspettative formulate nel Regolamento (UE) 2017/625. L’entrata in vigore è quasi immediata, infatti la norma sarà attiva già dal prossimo 26 marzo.
Il noto e corposo Regolamento ispiratore stabilisce norme comuni per i controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, ma anche su selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante nell’ambito dell’Unione Europea.

Il Regolamento 2017/625 è la base normativa che si erge a garante di un’applicazione corretta, coerente ed armonizzata dei controlli nella filiera agroalimentare, ai fini della tutela della salute umana, degli animali, della sanità delle piante e del benessere degli animali.

Il Decreto n. 27 attua quanto previsto dal Regolamento Europeo, in particolare rinforza il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sanità animale e sicurezza alimentare e completa la tracciabilità informatizzata dei farmaci veterinari introducendo una precisa data limite per l'obbligo di registrazione dei trattamenti in formato elettronico.

Le Autorità destinate ad esercitare i controlli previsti nel Regolamento sono il Ministero della Salute (Autorità esclusiva per le relazioni ufficiali tra Italia. la Commissione europea e gli altri Stati membri), le Regioni e le Province Autonome, le Aziende sanitarie locali, ognuna per le proprie competenze costituzionali. A loro spetta, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, l’impegno di pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli e le altre attività ufficiali. Al Ministero delle Politiche Agricole spetta invece un ruolo di autorità competente sui controlli alimentari non sanitari, per tutti quegli argomenti non direttamente coinvolti nella sicurezza degli alimenti e dei mangimi, ma che possono implicare risvolti sulla loro correttezza commerciale. Lo stesso Ministero ha facoltà di intervenire nell’ambito delle frodi, ed anche, qualora se ne presentasse la necessità, di intraprendere le nuove procedure di controperizia e di controversia.

In questo contesto viene inserito il concetto di elevata trasparenza, richiamata dal Regolamento 2017/625, nei confronti dei controlli ufficiali, proponendo di mettere annualmente nel web, a disposizione di tutta la popolazione, i risultati degli accertamenti. Rientra nello stesso principio anche la pubblicizzazione delle informazioni sul rating dei singoli operatori, purché i criteri siano «oggettivi, trasparenti e pubblici» ed esistano garanzie di «equità, coerenza e trasparenza nel processo di attribuzione».

Il Ministero della Salute, designato ai sensi della Legge 4 ottobre 2019 n.117 quale organismo unico di coordinamento, individua le modalità, gli strumenti e le autorità cui attribuire le responsabilità dei controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2 del Regolamento, coinvolgendoli nella predisposizione del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP), secondo le modalità di cui all'articolo 109.

Sempre il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, individua, a seconda delle competenze, i laboratori ufficiali destinati ad operare in rete:

  1. l'Istituto Superiore di Sanità (ISS);
  2. gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS);
  3. i Laboratori di Sanità Pubblica delle ASL;
  4. i Laboratori delle agenzie per l'ambiente (ARPA);
  5. i Laboratori designati quali Laboratori Nazionali di Riferimento (LNR);
  6. altri laboratori che siano in possesso dei requisiti necessari. ai sensi dello stesso art. 37.

Gli operatori del settore alimentare e del settore dei mangimi sono tenuti a garantire l’accesso ai luoghi da sottoporre ad ispezione e alle documentazioni collegate, devono fornire assistenza e collaborare con i controllori anche nell’assicurare la realizzazione dei previsti prelievi di quantità sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni da analizzare. Come contropartita il Decreto introduce un impianto di equilibri dando all'operatore controllato strumenti di controperizia e di controversia, qualora non ci sia accordanza sull’entità delle valutazioni dell'Autorità Competente o sugli esiti dei controlli e dei campionamenti.

Inoltre le Autorità Competenti assicurano che gli stabilimenti e gli operatori del settore, che siano riconosciuti, registrati o comunque autorizzati ai sensi di normative vigenti, siano inseriti nel sistema informativo del Ministero della Salute o in altri impianti in uso alle Autorità regionali o locali ad esso collegati tramite cooperazione applicativa.

Per assicurare il completamento dell’impianto del sistema di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, disciplinati dal Decreto Legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, dal Decreto Legislativo n.158 del 2006 nonché dal Decreto Legislativo del 3 marzo 1993, n. 90, a far data dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti dovranno avvenire esclusivamente in formato elettronico.

Con l’articolo 15 vengono apportate modifiche al suddetto Decreto 158 per adeguarlo al Regolamento 625/2017 e al Regolamento (UE) 2016/429 in attesa che, il prossimo 28 gennaio si completi l’applicazione del Regolamento (UE) n. 2019/6.

Con il Decreto vengono inoltre fornite disposizioni in materia di macellazione al di fuori di stabilimenti autorizzati per il consumo domestico privato, al fine di consentire il mantenimento di tradizioni popolari nazionali, nel rispetto di precisi principi sanitari e di tutela del benessere animale.

Arrivano inoltre indicazioni di notifica al Ministero della Salute, in materia di alimenti addizionati di vitamine e minerali e altre sostanze, ai sensi del Regolamento (CE) 1925/2006.

I 3 allegati al Decreto, fermo restando quanto previsto da norme europee e nazionali di settore, forniscono aggiornamenti tecnici relativi alle attività di campionamento.

In particolare sono stabilite nell'allegato 1 le modalità per le analisi, prove e diagnosi di laboratorio per gli aspetti relativi alle matrici afferenti agli ambiti di cui all'art. 2, comma 1.

Le prassi di campionamento dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli di origine vegetale e animale, per la determinazione dei residui di prodotti fitosanitari e per la determinazione ai limiti massimi di residui (LMR), sono stabilite nell'allegato 2. Nello stesso secondo allegato viene prevista anche la forma e il contenuto del verbale di prelievo che va redatto conformemente a quanto disposto nell’allegato 1 e deve riportare il metodo di campionamento utilizzato, e i codici e le specifiche, del flusso tracciato EFSA in versione corrente ed aggiornata.

Nell’allegato 3 si trovano le indicazioni per effettuare i campionamenti per la verifica delle caratteristiche qualitative e merceologiche nei settori di cui all'articolo 2, comma 3.

L’articolo 18 è quello tramite il quale vengono abrogati numerosi ed importanti provvedimenti che hanno segnato tappe storiche dell’attività dei Servizi, sia Veterinari che di  Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, si segnalano in particolare le seguenti revoche:

  • Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (vigilanza sanitaria delle carni);
  • Legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);
  • DPR 26 marzo 1980, n. 327 regolamento di esecuzione della legge n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
  • Decreto Legislativo 110/1992 in materia di alimenti surgelati;
  • Decreto del Ministro della Sanità n. 119/1996 concernente l'impiego di sale alimentare nelle paste alimentari;
  • Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123, attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
  • DPR 2 novembre 2001, n. 433, regolamento di attuazione delle Direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali.

 

 

Autore

Giuseppe Iacchia 

 

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