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NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTROLLI UFFICIALI sulla catena agroalimentare

Regolamento (UE) 2017 / 625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017

  • 23 marzo 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali relativi alla sicurezza alimentare, alla salute delle piante, alla salute e al benessere degli animali, pubblicato in data 7 aprile 2017, ha stabilito regole integrate per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per esseri umani, animali e piante lungo la catena agroalimentare.

I controlli ufficiali, effettuati dalle autorità competenti in ciascuno Stato membro, servono a verificare se esse siano applicate in modo corretto.

Il nuovo regolamento quindi fornirà un quadro unico per tutti i controlli ufficiali.

Le aziende e le autorità potranno beneficiare di una riduzione degli oneri amministrativi, di processi più efficienti e controlli rafforzati; i consumatori di una maggiore trasparenza su come vengono effettuati i controlli per garantire la sicurezza alimentare e standard elevati per la salute delle piante, la salute e il benessere degli animali e per prevenire le frodi.

I controlli ufficiali riguarderanno anche i prodotti provenienti da paesi terzi e prodotti acquistati online ('e-commerce'). In particolare viene confermato che gli Stati membri possono, a fini di controllo, ordinare prodotti on-line senza identificarsi (Mystery Shopping) e utilizzare i prodotti acquistati come campioni ufficiali.

Il nuovo Regolamento prevede regole di controllo basate sul rischio globale lungo la catena agroalimentare. Ciò consentirà alle autorità nazionali di indirizzare le risorse dove maggiormente necessario.

Utilizzando un approccio basato sul rischio, la frequenza dei controlli sarà collegata ai rischi che un prodotto o un processo presenta per quanto riguarda la frode, la salute, la sicurezza, il benessere degli animali o, in alcuni casi l'ambiente.

Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio sono, per esempio, dati precedenti di conformità relativi all'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa la proprietà, la qualità, la composizione o il paese di provenienza del prodotto alimentare

Sono inoltre previsti anche una maggiore trasparenza e una maggiore responsabilità da parte delle autorità degli Stati membri che sono anche tenute a pubblicare relazioni annuali.

I controlli verranno eseguiti senza preavviso, a meno che ciò non sia necessario.

Per quanto riguarda il benessere degli animali, la normativa prevede che siano stabiliti centri di riferimento dell'UE per la realizzazione di studi scientifici e tecnici, lo svolgimento di corsi di formazione e la diffusione dei risultati della ricerca e le informazioni sulle innovazioni tecniche.

I centri di riferimento forniranno ai Paesi membri anche la competenza scientifica e tecnica dei metodi per valutare e migliorare il benessere degli animali.

Infine il nuovo regolamento chiarisce e rafforza le norme sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa tra i paesi dell'UE al fine di garantire l'applicazione transfrontaliera delle norme lungo la catena agroalimentare.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e altre autorità di controllo, come i pubblici ministeri, su eventuali casi di non conformità. Questo permette una ricerca più rapida e più efficiente di eventuali non conformità attraverso i confini dei vari paesi.

Un’ulteriore novità riguarda la creazione di un Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali (IMSOC) che integrerà tutti gli sistemi informatici esistenti (e futuri), ad esempio TRACES, RASFF e Europhyt, al fine di garantire un uso ottimale dei dati e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Per approfondire

Il nuovo regolamento europeo disciplina:

  1. l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
  2. il finanziamento dei controlli ufficiali;
  3. l'assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri;
  4. l'esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
  5. l'adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell'Unione da un paese terzo;
  6. l'istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.

L'obiettivo del nuovo regolamento è quello di assicurare un approccio armonizzato in materia di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati al fine di garantire l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare.

In particolare quindi il regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:

  • gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
  • l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
  • i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
  • le prescrizioni in materia di salute animale;
  • la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
  • le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
  • le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
  • la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
  • l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Alcune eccezioni (articolo 167: "Entrata in vigore e applicazione"):

  • nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1 ("Oggetto e ambito di applicazione"), paragrafo 2, lettera g), l'articolo 34 ("Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi"), paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 37 ("Designazione dei laboratori ufficiali"), paragrafo 4, lettera e) e l'articolo 37, paragrafo 5 si applicano dopo 5 anni dall'entrata in vigore.
  • tutto il Titolo III (“Laboratori di riferimento e centri di riferimento”), articoli da 92 a 101, si applicano dopo 1 anno dall'entrata in vigore, invece degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal presente regolamento.
  • l'articolo 163 (“Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014") si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento abroga:

  1. Reg CE n. 854/2004 (organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano);
  2. Reg CE n. 882/2004 (controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali);
  3. Dir 89/608/CEE (mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica);
  4. Dir 89/662/CEE (controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari);
  5. Dir 90/425/CEE (controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale);
  6. Dir 91/496/CEE (organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità);
  7. Dir 96/23/CE (misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti);
  8. Dir 96/93/CE (certificazione di animali e di prodotti di origine animale),
  9. Dir 97/78/CE (organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità);
  10. Decisione 92/438/CEE (informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift));

Il regolamento modifica:

  1. Reg CE n. 999/2001 (prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili).
  2. Leggi “Articolo 153 Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001” del Nuovo Reg UE.
  3. Reg CE n. 396/2005 (livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale).
  4. Leggi “Articolo 155 Modifiche del regolamento (CE) n. 396/2005 e relative misure transitorie” del Nuovo Reg UE.
  5. Reg CE n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano).
  6. Leggi “Articolo 160 Modifiche del regolamento (CE) n. 1069/2009” del Nuovo Reg UE.
  7. Reg CE n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari).
  8. Leggi “Articolo 161 Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009” del Nuovo Reg UE.
  9. Reg UE n. 1151/2012 (regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari).
  10. Leggi “Articolo 162 Modifiche del regolamento (UE) n. 1151/2012” del Nuovo Reg UE.
  11. Reg UE n. 652/2014 (gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale).
  12. Leggi “Articolo 163 Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014” del Nuovo Reg UE.
  13. Reg UE n. 2016/429 (malattie animali trasmissibili).
  14. Leggi “Articolo 164 Modifiche del regolamento (UE) 2016/429 e relative disposizioni transitorie” del Nuovo Reg UE.
  15. Reg UE n. 2016/2031 (misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante).
  16. Leggi “Articolo 165 Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031e relative disposizioni transitorie del Nuovo Reg UE.
  17. Reg CE n. 1/2005 (protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate).
  18. Leggi “Articolo 154 Modifiche del regolamento (CE) n. 1/2005 e relative misure transitorie” del Nuovo Reg UE.
  19. Reg CE n. 1099/2009 (protezione degli animali durante l’abbattimento).
  20. Leggi “Articolo 159 Modifiche del regolamento (CE) n. 1099/2009” del Nuovo Reg UE.
  21. Dir 98/58/CE (protezione degli animali negli allevamenti).
  22. Leggi “Articolo 151 Modifiche della direttiva 98/58/CE” del Nuovo Reg UE.
  23. Dir 1999/74/CE (norme minime per la protezione delle galline ovaiole).
  24. Leggi “Articolo 152 Modifiche della direttiva 1999/74/CE” del Nuovo Reg UE.
  25. Dir 2007/43/CE (norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne).
  26. Leggi “Articolo 156 Modifiche della direttiva 2007/43/CE” del Nuovo Reg UE.
  27. Dir 2008/119/CE (norme minime per la protezione dei vitelli).
  28. Leggi “Articolo 157 Modifiche della direttiva 2008/119/CE” del Nuovo Reg UE.
  29. Dir 2008/120/CE (norme minime per la protezione dei suini).
  30. Leggi “Articolo 158 Modifiche della direttiva 2008/120/CE” del Nuovo Reg UE.

Indice del Regolamento UE 2017/625

Autore: Dott. Stefano Manciola

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