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Nuovo Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sulla catena agroalimentare: DOMANDE e RISPOSTE

  • 8 maggio 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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Con il Regolamento (UE) 2017/625 sui controlli sulla catena agroalimentare sono state stabilite norme armonizzate dell'UE per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per l'uomo, gli animali e le piante.

Il nuovo regolamento fornirà quindi un unico quadro per tutti i controlli ufficiali lungo la catena agroalimentare.

Le imprese e le autorità beneficeranno di una riduzione degli oneri amministrativi, di processi più efficienti e di un rafforzamento dei controlli. I consumatori beneficeranno di una maggiore trasparenza su come vengono effettuati i controlli per garantire la sicurezza alimentare e di elevati standard per la salute delle piante, la salute e il benessere degli animali e per prevenire frodi.

 

1) Cosa sono i controlli ufficiali e perché sono necessari?

I controlli ufficiali, svolti dalle autorità competenti di ogni Stato membro, servono per verificare se le misure per prevenire, eliminare o ridurre il livello di rischio per l'uomo, gli animali e le piante lungo la catena agroalimentare siano rispettate e correttamente attuate.

In particolare queste norme riguardano la sicurezza e la qualità degli alimenti e dei mangimi, la salute delle piante, la salute e il benessere degli animali e si applicano anche ai prodotti della catena agroalimentare che entrano nell'UE da paesi terzi.

Il nuovo Regolamento fornisce e prevede regole generali di controllo basate sul rischio globale lungo la catena agroalimentare. Ciò consentirà alle autorità nazionali di indirizzare le proprie risorse dove maggiormente necessario.

Con l’approccio basato sui rischi, la frequenza dei controlli sarà quindi collegata ai rischi che un prodotto o un processo presenta rispetto alla frode, alla salute, alla sicurezza, al benessere degli animali o all'ambiente. Altri fattori inclusi nella valutazione del rischio sono, per esempio, dati precedenti di conformità relativi all'operatore o la probabilità che i consumatori siano indotti in errore circa la proprietà, la qualità, la composizione o il paese di provenienza del prodotto alimentare.

Tali controlli mirati consentiranno di gestire nel modo migliore le risorse e di conseguenza di puntare l’attenzione sulle aree in cui le verifiche devono essere prioritarie.

I controlli verranno eseguiti senza preavviso, a meno che ciò non sia necessario.

2) I controlli ufficiali riguardano anche i prodotti provenienti da paesi terzi?

Sì. Sono previsti controlli alle frontiere effettuati su animali, prodotti di origine animale, piante, alimenti, mangimi e altri prodotti e merci che possono rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, il benessere della popolazione, degli animali e dell’ambiente.

Inoltre i posti di controllo di frontiera dovranno rispettare requisiti comuni per garantire controlli ufficiali efficaci e verrà introdotto un Common Health Entry Document (CHED) (documento comune di ingresso in “salute”) per le spedizioni provenienti da paesi terzi.

3) I prodotti acquistati online ("e-commerce") come verranno controllati?

Il nuovo Regolamento si applica anche ai prodotti agroalimentari venduti via internet e quindi il commercio elettronico sarà sottoposto a controlli ufficiali.

Il nuovo regolamento conferma che gli Stati membri, a fini di controllo, possono ordinare prodotti on-line senza identificarsi (Mystery Shopping) e utilizzare i prodotti acquistati come campioni ufficiali. La mancata conformità può comportare sanzioni, indipendentemente dalla sede dell'operatore.

4) Il nuovo Regolamento si occupa anche delle frodi alimentari?

Si. La frode alimentare pregiudica la fiducia dei consumatori e la corretta concorrenza e può compromettere la sicurezza alimentare e dei mangimi.

In particolare, la nuova norma impone agli Stati membri di effettuare regolari controlli ufficiali, senza preavviso, per individuare pratiche fraudolente anche per quanto riguarda i prodotti agricoli. Le sanzioni per frode dovranno riflettere il guadagno economico previsto o una percentuale del fatturato effettuato dall'operatore fraudolento.

Inoltre, potranno essere istituiti dei centri di riferimento dell'UE per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare. Essi forniranno ai paesi dell'UE dati tecnici aggiornati e affidabili e risultati di ricerca per aiutare a svolgere efficacemente i propri compiti di controllo.

5) Il nuovo Regolamento riguarda anche il benessere animale?

Si. Il nuovo Regolamento prevede l'istituzione di centri di riferimento dell'UE per il benessere animale che aiuteranno i paesi dell'Unione europea nei loro controlli ufficiali e forniranno l'esperienza scientifica e tecnica dei metodi per valutare e migliorare il benessere degli animali.

I centri di riferimento avranno lo scopo di effettuare studi scientifici e tecnici, condurre corsi di formazione e diffondere i risultati della ricerca e informazioni sulle innovazioni tecniche.

6) Sarà rafforzata la cooperazione e l'assistenza tra i paesi dell'UE?

Sì. Il nuovo regolamento chiarisce e rafforza le norme sulla cooperazione e l'assistenza amministrativa tra i paesi dell'UE per garantire l'applicazione transfrontaliera delle norme lungo l’intera catena agroalimentare.

Gli Stati membri sono tenuti a facilitare lo scambio di informazioni tra autorità competenti e altre autorità di controllo, come i pubblici ministeri, su possibili casi di inosservanza. Ciò consentirà una ricerca più rapida e più efficiente della non conformità attraverso i confini dei vari paesi.

Inoltre è prevista la creazione di un Sistema di Gestione Integrato per i controlli ufficiali (IMSOC) che integrerà tutti gli sistemi informatici esistenti (e futuri), ad esempio TRACESRASFF Europhyt, al fine di garantire un uso ottimale dei dati e accelerare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

7) Quando saranno applicate le nuove regole?

Il nuovo regolamento sui controlli ufficiali entrerà in vigore il 28 Aprile 2017, 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Alcune eccezioni (articolo 167: "Entrata in vigore e applicazione"):

  • nel settore disciplinato dalle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) (“Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante”), l'articolo 34 ("Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi"), paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 37 ("Designazione dei laboratori ufficiali"), paragrafo 4, lettera e) e l'articolo 37, paragrafo 5 si applicano dopo 5 anni dall'entrata in vigore (29 aprile 2022);
  • tutto il Titolo III (“Laboratori di riferimento e centri di riferimento”), articoli da 92 a 101, si applicano dopo 1 anno dall'entrata in vigore (28 aprile 2018), invece degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal presente regolamento;
  • l'articolo 163 (“Modifiche del regolamento (UE) n. 652/2014") si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (28 aprile 2017).

Leggi anche: Nuovo regolamento sui controlli ufficiali sulla catena agroalimentare

Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola

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