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ORGANIZZAZIONE 1.1 Categorizzazione degli stabilimenti

  • 24 gennaio 2024
  • Autore: Redazione VeSA
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1.1 Categorizzazione degli stabilimenti

normativa di riferimento

  • DGRM n. 1508 del 05.12.2016 di recepimento dell’Intesa Stato-Regioni 212/CSR del 10.11.2016 sulle Linee Guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2004/854 e n. 882/2004
  • D.D.P.F. PVSA n. 45 del 17.03.2015 che fornisce le linee guida ai Dipartimenti di Prevenzione per la valutazione del rischio delle imprese alimentari ai fini del controllo ufficiale
  • D.D.P.F. PVSA n. 76 del 06.05.2020 decreto dirigenziale n. 45 del 17.03.2015, valutazione del rischio degli stabilimenti ai fini del controllo ufficiale; modifica delle tabelle 4 e 6 dell’allegato A
  • Nota Min.  San.  n. 45519 del 08.11.13 concernente “Classificazione in base al rischio degli stabilimenti – raccomandazioni FVO missione DGSANCO 2013-6875”

Servizi coinvolti: SIAOA-SIAN; è opportuna l’adozione di una procedura unica interservizi per la categorizzazione del rischio degli stabilimenti.

Descrizione

In base all’art.9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2017/625 i controlli ufficiali devono essere eseguiti regolarmente in base al rischio e con frequenza adeguata per raggiungere gli obiettivi del regolamento stesso, tenendo conto dei rischi identificati, di eventuali informazioni sulla non correttezza dell’etichettatura, dei precedenti degli operatori in merito alla conformità o meno alla normativa, dell’affidabilità e dei risultati dei propri controlli già eseguiti e di ogni informazione che possa indicare un’eventuale non conformità.

Nella Regione Marche con il DDPF n. 45/2015 sono state revisionate le linee guida per la valutazione del rischio delle imprese alimentari, con il fine di definire dei criteri omogenei per la classificazione delle imprese alimentari in base al livello di rischio e di predisporre un’anagrafe regionale informatizzata delle imprese alimentari, che riporti l’indicazione del relativo livello di rischio.

In particolare, al fine di migliorare l’attendibilità del dato di categorizzazione, si è ritenuto più utile inserire, tra i criteri, la tipologia di prodotto anziché la tipologia di attività, che permette, in fase di categorizzazione, di entrare nel dettaglio degli alimenti prodotti in un determinato stabilimento con particolare riferimento alla deteriorabilità ed ai pericoli correlati.

Un aspetto importante precisato nel decreto è la possibilità di procedere alla modifica della categoria di rischio al di fuori delle tempistiche prestabilite mediante “declassamenti d’ufficio” a seguito del riscontro di gravi e/o ripetute non conformità.

In definitiva, la categorizzazione del rischio di un OSA rappresenta la base per definire un’appropriata frequenza di controllo come attività di base programmata (stima della frequenza appropriata) che dovrà anche tenere conto delle caratteristiche produttive del territorio e delle risorse disponibili.

La categorizzazione degli stabilimenti rientranti nel campo di applicazione del DDPF n. 45/2015 dovrà essere effettuata entro sei mesi dal riconoscimento definitivo e dovrà essere sottoposta ad una periodica rivalutazione con frequenza almeno biennale.

Per quanto sopra nel documento di programmazione ogni Servizio dovrà, ad inizio anno, definire nel dettaglio gli stabilimenti da sottoporre ad una nuova categorizzazione al fine del rispetto della frequenza biennale.

Ogni qual volta in uno stabilimento la nuova categorizzazione comporti una modifica in negativo del livello di rischio, dovrà essere predisposta una nuova programmazione.

Qualsiasi modifica dei flussi operativi di uno stabilimento (aggiornamento del Decreto di riconoscimento, modifiche strutturali ed impiantistiche, predisposizione di nuove linee di lavorazione, ecc.) dovrà comportare una nuova categorizzazione del rischio.

Nel 2019 il Ministero della Salute ha svolto un audit in Regione Marche nel settore “esportazione prodotti alimentari”, al fine di valutare che le attività di controllo ufficiale in materia di esportazione di prodotti alimentari verso Paesi Terzi e le relative operazioni di rilascio delle pertinenti certificazioni, siano conformi alla normativa vigente. L’audit ha evidenziato la necessità di rimodulare l’assegnazione dei punteggi e dei criteri per la valutazione del rischio, in quanto è stata accertata l’assegnazione di medesimi livelli di rischio a stabilimenti che lavoravano prodotti destinati a mercati esteri rispetto ad altri che lavoravano prevalentemente per il mercato comunitario, anche accertando la fabbricazione con regimi produttivi diversi ed elevato numero di personale. L’assegnazione dei punteggi e criteri per la valutazione del rischio degli stabilimenti riconosciuti non rispecchiava la realtà produttiva.

È stato, quindi, emanato il DDPF n. 76 del 06.05.2020 di modifica delle tabelle 4 e 6 del decreto dirigenziale n. 45/2015 con l’obiettivo di attribuire un maggior peso alla categoria “entità della produzione”, che comprende i due criteri di valutazione, “dimensione dello stabilimento” e “dimensione del mercato servito”.

Sintesi dell’attività

Situazione

Situazione classificazione del rischio degli stabilimenti riconosciuti 853 della Regione Marche (dati al 31/10/2023)

Le percentuali di stabilimenti classificati nelle varie classi di rischio evidenzia una certa disomogeneità nelle diverse   AASSTT.

Classificazione del rischio per attività svolte negli stabilimenti

Obiettivi 2023-2027

  1. Categorizzazione entro 6 mesi dal riconoscimento definitivo
  2. Rispetto della frequenza almeno biennale di categorizzazione per ogni stabilimento

Indicatori e valori attesi

 

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