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In quali attività si deve essere registrati ??

  • 23 dicembre 2014
  • Autore: Redazione VeSA
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Il Regolamento (CE) n.852/2004 prevede l’obbligo,per  gli operatori del settore alimentare (OSA), di notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione, vendita, somministrazione e distribuzione di alimenti  per
consentire all’Autorità Competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento (CE) n. 882/2004

Sono soggetti ad obbligo di notifica ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) n.852/2004:

  • ogni impresa alimentare che svolga una qualsiasi delle fasi di produzione,trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ed  a cui non si applichi il riconoscimento  previsto dal Regolamento (CE)853/2004.
     
  • la produzione primaria;
     
  • la produzione e/o la vendita all’ingrosso e/o al dettaglio di alimenti in sede fissa e/o su aree
    pubbliche;
     
  • il trasporto ed il magazzinaggio;
     
  • l’attività di preparazione e di  somministrazione di alimenti (compresi gli agriturismi);
     
  • la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, sagre, fiere etc. ;
     
  • la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell’azienda agricola di allevamento fino ad un massimo di 500 capi annui, per la fornitura da parte del produttore direttamente al consumatore finale ( in  questo  caso  consulta  l'articolo dedicato alla produzione primaria o chiedi informazione al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale della tua Area Vasta - ASUR Marche );
     
  • la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale tramite distributori automatici;
     
  • la produzione di alimenti di origine animale  per la cessione diretta al consumatore finale o  per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che tale cessione  non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di volumi, ma costituisca un’attività marginale;
     
  • le imprese che sono «intermediari commerciali», ovvero si occupano della movimentazione dei prodotti tra fornitori e dettaglianti, senza nessuna manipolazione  e/o stoccaggio. In questi casi l’unità da registrare può essere rappresentata dagli uffici dove sono conservati i documenti commerciali. ( nota MinSan  n. 0041148-P-10/12/2012)

 Sono escluse dall’obbligo di notifica:

  • La produzione primaria per uso domestico privato;
     
  • la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato ivi compresa la macellazione a domicilio dei suini effettuata nel periodo invernale a seguito dell'autorizzazione comunale;
     
  • la fornitura diretta, occasionale e su richiesta, di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini: in tal caso il dettagliante che acquista alimenti da un produttore non registrato, escluso dal campo di applicazione del Regolamento (CE) 852/2004, ha comunque l’obbligo di mantenerne la rintracciabilità (in particolare nel caso di stati di allerta alimentare) e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (come previsto dal Regolamento CE 178/2002).

Autore: Dott.ssa G. Ciccaleni

Data di pubblicazione 23/12/2014

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