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CGO 7 Identificazione e registrazione dei bovini e bufalini

  • 25 febbraio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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CGO 7 Identificazione e registrazione dei bovini e bufalini

Premessa- Per bovini e bufalini i termini per l’apposizione dei marchi identificativi sono di 20 giorni dalla nascita. Inoltre solo per la specie bovina è necessario notificare gli eventi di nascita, morte, movimentazione di ciascun capo alla Banca Dati Nazionale (BDN) direttamente o per il tramite di un soggetto delegato e aggiornare il passaporto degli animali.

Registrazione dell’azienda agricola in BDN

  • Entro 20 giorni dall’inizio dell’attività si richiede al Servizio Veterinario il codice aziendale per la registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN)
  • Eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda devono essere comunicate al Servizio Veterinario competente entro 7 giorni

Identificazione e registrazione dei capi

  • I codici identificativi (2 marche auricolari individuali)  vanno richiesti alla BDN
  • La marcatura è effettuata entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che gli animali lascino l’azienda
  • I capi sono registrati in BDN  entro 7 giorni dalla marcatura o tramite invio al Servizio Veterinario competente della cedola ricevuta con le marche, debitamente compilata. Si rilascia il passaporto in casi previsti.

L’allegato I del Regolamento UE 653/2014, che riporta l’elenco dei mezzi di identificazione ufficiali consentiti, aggiunge, a decorrere dal 18 luglio 2019, alla modalità di identificazione con marchio auricolare convenzionale le seguenti:

 - identificatore elettronico sotto forma di auricolare elettronico

        - identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale

        - identificatore elettronico sotto forma di trasponder iniettabile

Poiché l’introduzione delle relative diposizioni comporterà inevitabilmente investimenti da parte dei Paesi Europei, è stato previsto un periodo di transizione di cinque anni per consentire il tempo necessario utile a giungere pronti ed attivi al 18 luglio 2019.

Capi importati da Paesi terzi

  • La marcatura è effettuata entro 7 giorni dai controlli frontalieri
  • La documentazione per la registrazione in BDN è consegnata al Servizio Veterinario competente entro 7 giorni dalla marcatura e in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda

Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN

  • Il registro aziendale è aggiornato entro 3 giorni dagli eventi (marcature, movimentazioni, entrata/uscita, decessi, furti)
  • La comunicazione e l’aggiornamento in BDN è effettuata entro 7 giorni dagli eventi o con la notifica degli stessi al Servizio Veterinario

Movimentazione dei capi, decessi, furti e smarrimenti

  • Le informazioni sui capi in uscita (verso altra azienda, stalla di sosta, pascoli, impianti di macellazione) o in ingresso sono registrate in BDN e nel registro aziendale
  • La notifica dei decessi in azienda deve avvenire al Servizio veterinario competente entro 48 ore; per i capi in età da est TSE (>48 mesi) entro 24 ore
  • Furti, smarrimenti di animali o marche auricolari non utilizzate sono notificate al Servizio veterinario entro 2 giorni
  • Le movimentazioni sono accompagnate dal Modello 4 (cartaceo o digitale)

Fondamentale risulta tenere ed aggiornare il registro di stalla che deve recare informazioni su: il numero degli animali presenti in azienda e l’indicazione dei relativi marchi di identificazione, le nascite e i decessi, nonché tutti i movimenti in entrata e in uscita dall’allevamento. Termini per l’iscrizione nel Registro di stalla: per la specie bovina e bufalina qualunque evento (nascita, morte e movimento) deve essere registrato entro 3 gg;

 

Autori:

Monica Neroni

Marco Canalini                                                                             ultima modifica: 25 febbraio 2019

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