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Condizionalità: CGO 4 Sicurezza alimentare delle produzioni animali, di latte, mangimi e uova

  • 18 febbraio 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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CGO 4 Sicurezza alimentare delle produzioni animali, di latte, mangimi e uova

Premessa- Tra i Criteri di Gestione Obbligatoria troviamo quello relativo alla sicurezza alimentare delle produzioni animali.

Tutte le Aziende che producono alimenti devono essere registrate ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE 852/2004 presso le Aziende Sanitarie, secondo le modalità definite dal Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”. Procedura operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04”. Tale obbligo è esteso anche ai produttori primari. 

I titolari delle Aziende, di nuova apertura, che intendono produrre alimenti devono presentare alle Aziende Sanitarie competenti per territorio, per il tramite del Comune, la notifica di inizio attività (N.I.A.) ai fini della registrazione; ad essa devono allegare una relazione tecnica descrittiva delle attività svolte.

Per quanto concerne il latte crudo gli allevatori hanno l’obbligo di controllarlo per verificarne la conformità del tenore di germi e di cellule somatiche e per rilevare la eventuale presenza di residui di antibiotici con un numero rappresentativo di campioni prelevati casualmente. (cap III, sez. IX, allegato III Reg 853/2004).

Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di essi, registrati ai sensi del Reg. 183/05 e DGR n. 141 del 22.03.06, assicurano che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi. Gli obblighi sono descritti nell’allegato I parte A ed allegato III del Regolamento CE 183/2005.

Per quanto concerne le produzioni animali ci sono da seguire i seguenti criteri:

Rintracciabilità:

  • I sistemi e le procedure per la rintracciabilità di animali, mangimi, alimenti, sono conformi alle norme e rese disponibili per il controlli
  • Per alimenti e mangimi non conformi si applica la procedura di ritiro e si informa l’autorità competente

Registrazioni dei trattamenti veterinari e delle analisi

  • I trattamenti veterinari eseguirti e le prescrizioni veterinarie, se obbligatorie, sono regolarmente registrate
  • Le analisi svolte su animali, su altri campioni ed eventuali segnalazioni, sono regolarmente registrate

Gestione dei medicinali veterinari e di altre sostanze

  • Le scorte di medicinali veterinari sono conservate nel rispetto delle norme
  • E’ vietato detenere e utilizzare sostanze non consentite

Allevamento e commercializzazione

  • Gli animali trattati con sostanze non autorizzate o illecite non possono essere detenuti e commercializzati, cosi come i prodotti da essi derivati
  • Gli animali trattati con sostanze o medicinali non autorizzati, così come i prodotti da essi derivati, non possono essere commercializzati senza aver rispettato il periodo di sospensione
  • Prodotti e mangimi con residui di antiparassitari, oltre il livello massimi fissato dalla normativa, non possono essere commercializzati

Per quanto concerne la produzione del latte ci sono da seguire i criteri sotto elencati:

Salute degli animali

  • L’azienda può conferire il latte solo se ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, a meno che non sia autorizzata dalle Autorità Competenti
  • Con la compresenza di ovi-caprini e bovini, gli ovi-caprini sono sottoposti ai controlli per la tubercolosi
  • Il latte è prodotto da animali in buona salute, senza sintomi di malattie. I capi infetti, o sospetti di esserlo, sono isolati.
  • Gli animali in cura farmacologica sono identificati per evitare l’utilizzo del latte prima della fine del periodo di sospensione

Locali, impianti, attrezzature e gestione del latte

  • I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura e quelli per la lavorazione, stoccaggio, e trasporto del latte, sono idonei a prevenire contaminazioni, protetti da animali infestanti e parassiti, facili da pulire e disinfettabili
  • La mungitura è effettuata nel rispetto elle norme d’igiene, curando prima della mungitura la pulizia della mammella e delle parti adiacenti
  • Il latte appena munto è stoccato e refrigerato in azienda non più di  otto gradi, in caso di raccolta giornaliera, o non più di sei gradi per raccolta non giornaliera

Se autorizzato dall’Autorità Competente o previsto dai disciplinari di produzione, il latte può essere stoccato e refrigerato ad una temperatura più alta, purché trasformato entro due ore dalla mungitura.

L’azienda attiva le procedure idonee per il ritiro dal mercato del latte non conforme, comunicandolo alle Autorità Competenti.

Registrazioni

  • La quantità di latte venduta è opportunatamente registrata e documentata
  • Le aziende che producono latte fresco devono tenere il Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

Per la produzione di mangimi e alimenti per animali si seguono i criteri di seguito esposti:

Locali, impianti, attrezzature e gestione degli alimenti e dei mangimi

  • Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti, con opportune misure di controllo dei parassiti
  • Gli alimenti e i mangimi sono immagazzinati- trasportati- distribuiti correttamente e protetti da possibili sostanze contaminati
  • Gli additivi sono usati conformemente alla norma
  • I mangimi, se medicati, sono identificati, immagazzinati e correttamente somministrati

Registrazioni

  • L’azienda è registrata presso l’Autorità competente per poter acquistare- vendere mangimi o alimenti solo da- a operatori registrati
  • L’azienda  è tenuta dalla registrazione in entrata e uscita della natura e origine dei mangimi, degli alimenti e dei risultati delle analisi effettuate su campioni di prodotti primari o altri campioni
  • In azienda è presente sempre aggiornato, il registro dei trattamenti effusati con prodotti fitosanitari e biocidi
  • per ogni coltura devono essere registrate le fasi fenologiche- agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizo fioritura e raccolta) dell’anno in corso
  • l’aggiornamento del registro è effettuato entro 30 giorni dal trattamento
  • il registro è conservato per gli ultimi tre anni e correttamente aggiornato

PRODUZIONE DI UOVA 

  • Le uova sono conservate pulite in locali all’asciutto, al riparo da odori estranei, protette da urti e sottratte all’esposizione diretta dei raggi solari.

La protezione della salute è un obiettivo fondamentale della legislazione alimentare. Nel documento della Commissione Europea “Dai campi alla tavola, prodotti alimentari sicuri per i consumatori europei” (luglio 2004) viene posta particolare attenzione a tutto ciò che ha relazione con le fasi di produzione degli alimenti, ivi comprese quelle di coltivazione o allevamento.

Autori:            

Monica Neroni           

Marco Canalini

                                                                                                         

 Ultima modifica: 12 febbraio 2019

 

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