Premessa- La norma è composta da una serie di direttive e regolamenti che prevedono l’istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina, bufalina,
suina, ovicaprina). Tramite la corretta identificazione e registrazione degli animali è possibile perseguire alcuni importanti obiettivi di interesse generale: la tutela della sanità pubblica e della
salute degli animali, l’efficienza ed efficacia nella gestione nell’erogazione e nel controllo degli
aiuti comunitari destinati al settore zootecnico, un’etichettatura chiara e adeguata delle carni.
Registrazione dell’azienda agricola in banca dati nazionale (BDN)
- Entro 20 giorni dall’inizio dell’attività il proprietari/detentore richiede al Servizio Veterinario competente il codice aziendale per la registrazione in BDN
- Eventuali variazioni anagrafiche dell’azienda devono essere comunicate al Servizio Veterinario competente entro 7 giorni
Identificazione e registrazione dei capi
- La marcatura degli animali ( Tatuaggio con codice aziendale ) è obbligatoria entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita dall’azienda
Come registrare i capi in BDN
- Accesso online con smart card
- Tramite delegato (es. organizzazioni professionali)
- Tramite i Servizi Veterinari
Tenuta registro aziendale, comunicazione consistenza allevamento
- La tenuta e l’aggiornamento del registro aziendale sono obbligatori (entro 3 giorni per entrata e uscita dei capi; entro 30 giorni per i nati e i morti)
- Entro il 31 marzo di ogni anno (censimento annuale) deve essere comunicata alla BDN la consistenza dell’allevamento
- Le movimentazioni in entrata e in uscita sono registrate in BDN entro 7 giorni
- Le movimentazioni sono accompagnate dal Modello 4 (cartaceo o digitale)
Le aziende agricole con un solo capo suino, destinato ad autoconsumo, devono essere registrate in BDN come tutte le altre aziende.
Fonte: mipaaft.it
Autori:
Monica Neroni
Marco Canalini
Ultima modifica: 25 febbraio 2019