La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come CITES, è un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.
La Convenzione si basa su un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati se sono soddisfatte determinate condizioni e che devono essere presentati agli uffici doganali abilitati ai controlli dei Paesi interessati allo scambio.
La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 183 Membri (Parties), compresa l’Unione europea che è diventata Parte dall’8 luglio 2015.
Il Segretariato CITES è amministrato dall’UNEP-United Nations Environment Programme che ha sede a Ginevra.
La CITES regola il commercio internazionale di circa 35.000 specie, di cui approssimativamente 30.000 sono piante. Queste specie sono riportate in 3 Appendici secondo il grado di protezione che esse necessitano. Rientrano nella Convenzione esemplari di origine selvatica ma anche esemplari nati e allevati in cattività e piante riprodotte artificialmente.
Ogni Stato designa una o più Autorità di gestione (Management Authority) incaricate dell’emissione di permessi e certificati CITES, soggette al parere di una o più Autorità scientifiche designate a questo scopo. In Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione CITES mentre le Autorità amministrative che, unicamente, possono rilasciare permessi e certificati CITES sono:
1) Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale Divisione II-CITES per permessi di importazione ed esportazione;
2) Arma dei Carabinieri - Servizio CITES dell’Arma dei Carabinieri per notifiche di importazione, certificati di riesportazione, certificati comunitari, per mostre itineranti, di proprietà personale e per collezioni di campioni.
Proprio in questi giorni (fine Novembre) sono entrate in vigore le integrazioni alle Appendici della CITES adottate dalla 18a Conferenza delle Parti che si è tenuta a Ginevra dal 17 al 28 Agosto scorso. Gli aggiornamenti riguardano l’inserimento di nuove specie protette che appartengono alle seguenti famiglie: lucertole, tartarughe, gechi, lontre, gru e farfalle. In particolare le “nuove specie protette” sono: Ceratophora erdeleni, Ceratophora karu, Ceratophora tennentii, Cophotis ceylanica, Cophotis dumbara, Gonatodes daudini, Achillides chikae hermeli, Parides burchellanus, Aonyx cinerea, Lutrogale perspicillata, Gruidae Balearica pavonina, Cuora bourreti, Cuora picturata, Mauremys annamensis, Geochelone elegans e Malacochersus tornieri.
Con le ultime modifiche apportate vengono anche esclusi da Cites alcuni prodotti finiti come gli strumenti musicali realizzati in dalbergia (un genere di alberi) e quindi per questi prodotti non è più necessaria la documentazione Cites per essere commercializzati.
Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare si ricorda che il possesso delle “nuove” specie dovrà essere denunciato ai nuclei Cites dell’Arma dei Carabinieri entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regolamento comunitario che modificherà gli allegati del Regolamento Ue n. 338/97 con il quale viene attuata la Cites nell’Unione europea.
A proposito della situazione descritta, il Ministero dell’Ambiente Sergio Costa sottolinea come l’applicazione corretta della Convenzione Cites sia fondamentale per la tutela della fauna e della flora, a livello nazionale ed internazionale e “la protezione di nuove specie sia una garanzia per l’ecosistema, per i suoi equilibri e il suo futuro”.
Autore: Dott. Stefano Gabrio Manciola