DAL 1° GENNAIO 2022 È CAMBIATO IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI
Entrato in vigore il 28 marzo 2021, il Decreto prevedeva un cospicuo periodo di transizione, arrivato al capolinea il 31 dicembre scorso. Si è così completato il pacchetto dei Decreti Nazionali di adeguamento dei Controlli Ufficiali (C.U.) alle nuove regole europee. In 21 articoli e 6 Allegati, il D. Lgs 32/2021 armonizza la normativa nazionale al Regolamento Europeo (UE) 625/2017 e definisce le modalità di finanziamento dei controlli e delle altre attività ufficiali eseguiti dalle Autorità Competenti ai fini della verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alla legislazione sulla salute e sul benessere degli animali.
Il Decreto regola il sistema distinguendo i controlli tra quelli a tariffa obbligatoria, non programmati e su richiesta, comprendendo anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, con lo scopo di garantire l'applicazione delle norme in materia di:
- alimenti e sicurezza alimentare;
- materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA);
- mangimi;
- salute animale;
- sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- benessere degli animali;
- immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.
Le tariffe sono applicate dalle Autorità Competenti (A.C.) alle seguenti tipologie d’attività:
- controlli eseguiti dai posti di ispezione frontaliera;
- controlli sulle navi da pesca;
- controlli per l'esportazione;
- controlli delle Autorità Sanitarie Locali;
- ispezione effettuata dal Veterinario del Servizio Sanitario nazionale per la macellazione fuori dal macello (per autoconsumo) e in caso di animali selvatici (in corso di attività venatoria) per autoconsumo o per cessione diretta.
L’innovazione del Decreto si concretizza nella modalità di “genesi” della tariffa, passando da una concezione prettamente “standard” utilizzata finora (ad egual prestazione corrispondeva la medesima tariffa, di solito stabilita a livello regionale ed indipendente dalla durata della prestazione) all’attribuzione di un valore preciso al tempo dedicato dall’operatore nell’attività specifica (valore “orario” della funzione).
Restano calcolate su base “forfettaria”, ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento 625/2017, le tariffe per il riconoscimento, per la registrazione e i successivi aggiornamenti, degli stabilimenti dei settori:
a) alimenti, di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004 e di cui all'articolo 148 del Regolamento 625/2017;
b) mangimi, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) 183/2005 e di cui all'articolo 79 Regolamento 625/2017;
d) Sanità Animale, limitatamente al riconoscimento di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento (UE) 2016/429.
A tali costi di base deve essere aggiunta la tariffa calcolata su base oraria qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore già considerate incluse nella prestazione.
Le spese non vengono computate in caso di:
a) sospensione o revoca del riconoscimento;
b) sospensione o cessazione dell'attività;
c) variazione della toponomastica;
d) variazione di rappresentate legale di società di capitali.
Ai C.U. ed alle altre attività ufficiali eseguite su richiesta dell'operatore, si applica la tariffa maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati:
a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;
b) nei giorni festivi;
c) nei giorni feriali con richiesta urgente nelle 24 ore precedenti all'effettuazione del controllo.
La tariffa oraria utilizzata è stata definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità Competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento 625/2017. L'importo (riportato nell'allegato 3, sezione 1 corrispondente ad euro 80.00/ora) viene declinato per le ore, o spezzoni di esse (la frazione minima da considerare è il minuto), impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del Controllo Ufficiale, delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati (il tempo per il viaggio non contribuisce alla determinazione dell’importo dovuto).
Anche la Regione Marche tramite la DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 1668 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto l’attuazione del D.LGS 32/2021, ha fatto proprio l’impegno dell’Unione Europea, coinvolgendo le figure istituzionali deputate ai Controlli Ufficiali e gli Operatori del Settore Agroalimentare destinatari dei nuovi ordinamenti. Il Decreto del Dirigente della P.F. PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - ARS n. 174 del 29 dicembre 2021 ne dà attuazione presso i Servizi interessati dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste.
La stessa P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha diramato in data 03.01.2021 una nota agli Operatori del settore ed alle Associazioni di categoria avente per oggetto::”adempimenti per gli stabilimenti assoggettabili alle tariffe forfettarie annue di cui all’allegato 2 sezione 6 tabella a”.
Quindi a partire dal 01 gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs. 194/2008 non devono essere più applicate mentre contestualmente vengono introdotte delle variazioni in merito alle modalità ed alle quote di versamento delle imposte per il finanziamento dei controlli sanitari.
E’ utile rimarcare che le nuove disposizioni tariffarie non si applicano agli operatori della produzione primaria, nonché alle operazioni a questa direttamente connesse (es. il trasporto), coinvolti solamente nei casi seguenti:
- riconoscimento e registrazione dello stabilimento;
- controlli ufficiali non programmati;
- controlli ufficiali su richiesta;
- ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza.
Sono altresì esclusi:
- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 02/01/2018, n. 1;
- i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6 co. 10 D. Lgs. n. 32/21).
Con il Decreto viene inoltre modificata la sezione 6 dell’Allegato A dell’abrogato D.Lvo 194/2008, che viene sostituita dall’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, in cui vengono ricomprese una quantità ulteriore di tipologie produttive. Un successivo elemento di innovazione è la determinazione degli importi, che in questo caso vengono stabiliti e differenziati basandosi sul livello di rischio dello stabilimento, e non più sulla fascia produttiva annua.
Nello specifico gli O.S.A., le cui attività sono incluse nella nuova tabella, sono soggetti al pagamento di tariffe forfettarie annue a prescindere dall’esecuzione del Controllo Ufficiale. La tariffa si applica ai suddetti operatori che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da uno o più attività di cui alla suddetta tabella (cfr. articolo 6, comma 6, del D. Lgs. n.32/2021).
Sono inoltre e comunque obbligati al versamento delle tariffe di cui all’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A, del D. Lgs. n. 32/21:
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Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
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I depositi conto terzi di alimenti;
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I depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
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I cash and carry.
Il primo adempimento richiesto agli O.S.A. ricompresi nella sezione 6 dell’Allegato 2 è di inviare entro il 31 Gennaio 2022 la dichiarazione sostitutiva allegata al presente, con la quale attestare l’appartenenza alle differenti categorie (ai sensi del comma 3 dell’articolo 13), in forma di autodichiarazione, riportante le informazioni riferite all’anno solare precedente, con la quale attestano l’assoggettabilità o meno alla tariffa prevista.
In base al comma 3 dell’articolo 13 non sono obbligati all’invio del modulo:
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gli impianti delle Sezioni da 1 a 5 dell’Allegato 2 quali Macelli, Laboratori di sezionamento, Impianti dei prodotti della pesca freschi (FFPP), Impianti collettivi per le aste (AH);
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le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
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i depositi conto terzi di alimenti;
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i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
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i cash and carry (cfr. art. 13 co. 3 D. Lgs. 32/2021).
La suddetta autodichiarazione dovrà essere inoltrata, successivamente, ogniqualvolta intervenga una variazione delle informazioni richieste. Tale documentazione va inviata anche nel caso in cui si ritenga di NON essere soggetto al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo dell’esclusione.
Inoltre sono asserviti alla tariffa gli O.S.A. che hanno iniziato l’attività prima del 1 luglio dell’anno precedente a quello in cui è stata trasmessa tale autocertificazione (cfr. art. 6 co. 11 D. Lgs. n. 32/21).
Le autodichiarazioni debbono essere trasmesse via PEC al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta si competenza:
Area Vasta dell’ASUR Marche
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PEC
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Area Vasta 1
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areavasta1.asur@emarche.it
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Area Vasta 2
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areavasta2.asur@emarche.it
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Area Vasta 3
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areavasta3.asur@emarche.it
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Area Vasta 4
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areavasta4.asur@emarche.it
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Area Vasta 5
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areavasta5.asur@emarche.it
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Sulla base delle informazioni fornite i competenti Servizi delle Aree Vaste dell’ASUR applicheranno la tariffa forfettaria annuale corrispondente alla tipologia di attività e relativo livello di rischio sulla base della classificazione emersa a seguito dei C.U., ed invieranno formale richiesta di pagamento entro il successivo 31 marzo, dando 60 giorni di tempo per il pagamento (pena l’applicazione della maggiorazione del 30 per cento dell’importo, oltre agli interessi legali, procedimento che può giungere fino alla riscossione coattiva ed alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta).
Andandosi a sommare ai fondi provenienti dal finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, le tariffe così riscosse contribuiscono ad assicurare risorse umane, strumentali e finanziarie essenziali per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli e delle attività ufficiali, effettuate in ossequio alle disposizioni dell'Unione europea.