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Etichettatura degli alimenti e modalità di informazione ai consumatori: correlazione tra norme nazionali ed europee

  • 24 gennaio 2017
  • Autore: Redazione VeSA
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 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2017 è stata pubblicata la Circolare 5 dicembre 2016, n. 381060, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, relativa ai “Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai Consumatori”.

Il documento riporta le risposte fornite dalla Commissione alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del D.lgs. 109/92 con il Regolamento UE 1169/2011.

Il documento sintetizza quindi la corretta interpretazione della correlazione tra le due norme.

Il testo della circolare è stato schematizzato ed interpretato nella tabella sottostante, si rimanda però alla lettura completa per una più specifica analisi.

 

 

ARGOMENTI PER I QUALI SONO STATI CHIESTI CHIARIMENTI

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE

Articolo 2 del Reg. UE 1169/2011 - Artigiani alimentari e collettività.

 Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 17

AMBITO: fornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani (gelatai, pizzaioli, pasticcieri), con i quali gli stessi artigiani possono produrre alimenti preconfezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al dettaglio, ma anche preparare «alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale».

La  fornitura di «prodotti alimentari destinati [...] agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori  lavorazioni» è oggetto di transazione «business to business» (b2b) e dunque disciplinata dal vigente art. 17  «Prodotti non destinati al consumatore» del D. Lgs. n. 109/1992  e dall'art. 8, paragrafo 8 del Reg. UE 1169/2011, dunque non sottoposta agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori disciplinati dallo stesso Regolamento.

Articolo 8 del Reg. UE 1169/2011 - Ragione sociale riportata in forma abbreviata (sigla o acronimo)

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 3

AMBITO: indicazione de «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragrafo 1» (ex art. 9.1.h del Reg. UE 1169/2011)

Possono essere usati anche una abbreviazione o un acronimo del nome della società, purché consentano una agevole identificazione della società e ciò non renda più difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa.

Articolo 8.7 del Reg. UE 1169/2011 - Raccordo tra il Reg. (CE) n. 607/2009, art. 56.6 e il Reg. (UE) n. 1169/2011, art. 8.7

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 3 (in generale) + articolo 17 (in parte)

AMBITO: denominazioni di origine protette ed indicazioni geografiche protette, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

 

 

 

 

L’art. 56 del Reg. (CE) n. 607/2009 definisce le modalità per l’indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore e del venditore di vino ed al paragrafo 6 indica quali modalità si devono seguire per indicare la  denominazione di origine protetta e l’indicazione geografica protetta.

 

Con l’art. 8.7 del Reg. UE 1169/2011 viene indicato che qualora un alimento preimballato sia destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, senza vendita a una collettività, e qualora sia destinato ad essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato (probabilmente NON IL VINO), è necessario che «...le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto ...».

Se tali indicazioni sono riportate solo sui documenti commerciali, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) [la denominazione dell’alimento, il TMC o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare] figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione».

Poiché l'indicazione del TMC non e' richiesta per il vino, per il trasporto da un  operatore all'altro, é sufficiente riportare sull'imballaggio esterno del vino, cioè il cartone, le indicazioni:

  • denominazione dell’alimento
  • condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
  • nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare

Tutte le informazioni obbligatorie dovranno tuttavia figurare sui documenti commerciali che accompagnano i cartoni di vino o che sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente alla consegna.

Nel caso di cartoni contenenti bottiglie di vino destinati al consumatore finale, per esempio da vendersi in supermercati, tutte le indicazioni obbligatorie devono figurare sul cartone.

 

Le autorità nazionali hanno chiesto conferma alla Commissione che agli  obblighi  informativi  di  cui  all'art.  8,  paragrafo  7  del Reg. UE 1169/2011 non si applichi quanto disposto d all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009. La Commissione, nella sua risposta, non ha fatto menzione dell’applicazione del Reg. 607/2009 ai casi specifici che ricadono sotto la disciplina del Reg. UE 1169/2011 (fase precedente alla vendita al consumatore finale), quindi si deduce che non si applichi.

Articoli 12 e 13 del Reg. UE 1169/2011 - Imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 14

 

L’intero art. 14 del decreto legislativo n. 109/1992 non e' più applicabile, compreso il suo comma 7-bis relativo alle “Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati”.

E’ considerato in linea con il Reg. UE 1169/2011 il caso di imballaggio esterno trasparente ed informazioni obbligatorie sugli alimenti confezionati (contenuti al suo interno) visibili dall'esterno, anche senza che all'imballaggio esterno trasparente siano applicati gli obblighi informativi previsti dal regolamento stesso.

In modo analogo viene considerato accettabile il caso di alimenti confezionati posti in vendita al consumatore in una confezione apribile (es: bottiglie di vino vendute in una scatola di legno apribile), ove il consumatore abbia modo di leggere, prima dell'acquisto, le etichette degli alimenti confezionati contenuti al suo interno.

Articolo 14 del Reg. UE 1169/2011 - Distributori automatici

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 15

Agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati non si applica il disposto sulla vendita a distanza di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera a) del reg. UE 1169/2011

 a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori.

Dunque non è richiesto che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite prima della conclusione dell'acquisto. Questo principio si applica sia agli alimenti preimballati che a quelli non preimballati.

Gli Stati membri possono prevedere, tramite disposizioni nazionali di cui all'art. 44 dello stesso Reg. UE 1169/2011, modalità specifiche attraverso le quali debbano essere veicolate le informazioni sugli allergeni ed eventuali altre informazioni obbligatorie sugli alimenti non preimballati.

Rimane vigente ed applicabile l'art. 15 del decreto legislativo n.  109/1992, in particolare gli obblighi informativi disposti al comma 2 e afferenti la «distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea».

Articolo 17 del Reg. UE 1169/2011 - Nome generico dell'ingrediente utilizzato in denominazione di vendita

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 4

 

 

Nella denominazione del prodotto finito può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, posto il rispetto degli articoli 7 «Pratiche leali d'informazione» e 17 «Denominazione dell'alimento» del regolamento, nonché, ove richiesto, il rispetto dell'art.  22 «Indicazione quantitativa degli ingredienti» dello stesso regolamento.

Articoli 18, 19 e 20 del Reg. UE 1169/2011 - Denominazione degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 5

Gli  ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata, e ricostituiti al momento della fabbricazione, non possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la denominazione originaria, poiché gli ingredienti in questione hanno subito una variazione che non consentirebbe più l'utilizzo della denominazione originaria.

Articoli 19 e 20 del Reg. UE 1169/2011 - Acqua nella produzione dell'aceto

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 7

Gli operatori del settore possono continuare ad etichettare l'aceto in assoluta continuità con la prassi precedente. Non é necessario indicare, negli aceti di fermentazione, l'acqua utilizzata nel processo produttivo per ridurre il volume alcolico e standardizzare l'acidità , poiché non è considerata «altro ingrediente aggiunto».

Articolo 26 del Reg. UE 1169/2011 - Applicazione del Reg. esecutivo (UE) n. 1337/2013

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 16

Ambito del Reg. esecutivo (UE) n. 1337/2013: indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

Il regolamento (UE) di esecuzione n.1337/2013 non si applica agli alimenti di cui all'art. 44 del regolamento (alimenti non preimballati).

Articoli 32 e 33 del Reg. UE 1169/2011 - Indicazione delle «Assunzioni  di riferimento» (Reference intakes)

Per l’etichettatura nutrizionale, il D. Lgs. 109/92 rimanda al D. Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77

Relativamente alla modalità di indicazione delle «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kJ/2.000 kcal)» può essere usata anche una sigla, in luogo della dicitura per esteso, accompagnata da un asterisco o altro richiamo che permetta poi di esporre la dicitura completa in nota all'etichetta. Invece non può essere usato il solo asterisco o altro richiamo in luogo della sigla.

Allegato V, punti 1, 2 e 18 del Reg. UE 1169/2011 - Deroga all'indicazione della dichiarazione nutrizionale

Per l’etichettatura nutrizionale, il D. Lgs. 109/92 rimanda al D. Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77

Possono non presentare dichiarazione nutrizionale in etichetta:

  • i  prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate)
  • i prodotti di IV gamma (ortofrutta  fresca,  lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all'infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati
  • i preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e decongelati.
  • i prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento (qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti), purché non siano stati aggiunti altri ingredienti rispetto a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un'unica categoria di ingredienti.

 

Non possono beneficiare, invece, della deroga di cui al punto 1 dell'allegato V del reg. UE 1169/2011:

  • gli oli vegetali, poiché sono prodotti trasformati
  • i prodotti trasformati che abbiano subito un processo di maturazione con trattamento che utilizza il sale, quale ad esempio la salagione o  la stagionatura.

 

Per il calcolo della superficie maggiore di un alimento preimballato, che se inferiore a 25 cm2 può non riportare la dichiarazione nutrizionale, viene esclusa la saldatura zigrinata della carta (ad esempio nelle bustine di zucchero).

Allegato X, punto 1 del Reg. UE 1169/2011 - Deroghe dall'obbligo del TMC

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 10

 

E’ possibile non indicare il TMC solo per i «prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in  zuccheri aromatizzati e/o colorati».

Tale deroga non comprende gli edulcoranti, come invece era previsto dal D. Lgs. 109/92. Ogni deroga aggiuntiva rispetto a quelle espressamente previste dall'allegato X deve essere adottata nel contesto del regolamento, sulla base di una pronuncia dell'EFSA.

Allegato X, punto 2 - Data di scadenza e condizioni di conservazione (All. X.2.b, ultimo comma)

Riferimento D. Lgs. 109/92: articolo 10 bis

 

Quando si applica la regola della data di scadenza di

cui al punto 2 dell'allegato X del Reg. UE 1169/2011, devono obbligatoriamente essere fornite anche le indicazioni sulle condizioni di conservazione. La data di scadenza deve precedere le indicazioni sulle condizioni di conservazione.

 

Per la deroga di cui al punto 19, allegato V, del Reg. (UE) n. 1169/2011 (esenzione dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale per alcuni alimenti) il documento rimanda ad una precedente Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute del 16 novembre 2016, che si riporta in allegato .

   

Autore: Dr.ssa Valentina Rebella

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