Il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione Europea (UE), se trattasi di trasporto effettuato in relazione con una attività economica, è regolamentato al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere. Il regolamento CE 1/2005 estende le responsabilità in materia di benessere degli animali a tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le operazioni che precedono e seguono il trasporto. Tutti i soggetti interessati sono tenuti a vigilare sull'osservanza della legislazione durante le operazioni pertinenti alle loro competenze.
Per tutti i percorsi superiori a 65 km, i trasportatori devono ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del proprio Stato membro. Per ottenere detta autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di disporre di personale in possesso, nei casi previsti dalla norma, di certificato di idoneità, attrezzature e procedure operative sufficienti ed appropriate.
Per i lunghi viaggi (di durata superiore a otto ore), il richiedente deve fornire anche:
- Una documentazione specifica riguardo ai certificati di idoneità per conducenti e accompagnatori, certificati di omologazione dei mezzi di trasporto che verranno impiegati, informazioni sui mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli, piani di emergenza;
- La prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare, a decorrere dal 1 gennaio 2007 per i veicoli nuovi e dal 2009 per quelli vecchi.
Le suddette autorizzazioni hanno validità quinquennale, presentano un formato europeo armonizzato e sono registrate in una base di dati elettronica accessibile alle autorità di tutti gli Stati membri.
Inoltre i trasportatori, nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, devono essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato, che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.).
Le autorità competenti devono organizzare verifiche nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri. Inoltre in qualsiasi momento del viaggio possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati purché non compromettano il benessere animale.
Le ispezioni non discriminatorie per la verifica del rispetto della normativa, sono effettuate dai Servizi Veterinari dell’ASUR Marche a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005 e rendicontate ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.