Il 23 aprile 2022 è entrata in vigore la Legge n. 30 del 1° aprile 2022 “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale”, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali di imprenditori agricoli, apistici e ittici.
Nello specifico, con la dizione “PPL – piccole produzioni locali”, si definiscono “i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda, destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola, o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini”.
Gli elementi cardine e i principi che caratterizzano questi prodotti agroalimentari sono:
- il rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali (principio di salubrità);
- la possibilità di commercializzare in ambito locale i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria (principio di localizzazione);
- la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti (principio di limitatezza);
- la possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuati da apposito elenco (principio di specificità).
Di seguito viene proposto un excursus sulle novità legislative a cui gli operatori del settore alimentare di piccole produzioni locali dovranno attenersi.
In particolare, al fine di garantire la sicurezza del prodotto finito, gli imprenditori agricoli, apistici e ittici, che vorranno produrre e commercializzare i prodotti PPL, saranno tenuti al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti (Reg. CE 852/2004), compresa la registrazione dei locali utilizzati a tal scopo, rimarcando comunque che gli opifici già registrati saranno ritenuti conformi. In più, allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi, saranno poi le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo flessibilità e semplificazione, a stabilire i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL.
Si ricorda che sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. CE 852/2004 e quindi dall’obbligo di notifica ai fini della registrazione, così come più ampiamente esplicitato nell’allegato A della D.G.R.M. 158 del 19 febbraio 2018 (“Sicurezza alimentare –Segnalazione Certificata di Inizio Attività degli stabilimenti del settore alimentare primario e post primario”), “la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o dettaglianti locali, compresi gli esercizi di somministrazione, che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all’attività principale”. Ciò nonostante questo non esime l’OSA dall’applicazione delle regole di base dell’igiene ed al rispetto delle buone pratiche per la commercializzazione diretta di piccole quantità di prodotti sicuri.
A garanzia del prodotto finito gioca un ruolo altrettanto importante la formazione del personale addetto in tutta la filiera di produzione, dalla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti PPL. Gli OSA dovranno partecipare a corsi di formazione per acquisire nozioni relative alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.
I corsi di formazione potranno essere istituiti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere frequentati entro quindici mesi dalla registrazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, fermo restando che la formazione precedente già ricevuta dall’OSA venga ritenuta adeguata dall’Autorità Competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse.
I prodotti PPL dovranno essere venduti nel rispetto della normativa comunitaria (Reg. UE n. 1169/2011) e nazionale (D.Lgs. 231/2017) in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.
A tal proposito, ai fini dell’individuazione e alla comprensione del consumatore, tali prodotti potranno indicare in etichetta la dicitura “PPL – piccole produzioni locali” seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività, rilasciato dall’Autorità Sanitaria Locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda. Inoltre, in tutti i luoghi in cui è previsto e consentito il consumo immediato o la vendita diretta ovvero nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione, negli spazi espositivi appositamente dedicati, sia all’interno dei locali che negli esercizi della grande distribuzione, sarà esposto il logo “PPL – piccole produzioni locali”, tuttora in corso di definizione ed adozione.
Sono infine definite nel testo di Legge le sanzioni da applicare, salvo che il fatto costituisca reato, per l’operatore che immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari, qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, o utilizzi l’etichettatura di cui all’articolo 3 o il logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1. In questi casi l’operatore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.
In caso di uso del logo di cui all’articolo 4 in assenza dei requisiti di cui all’articolo 1, l’Autorità Amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d’uso del logo stesso per un periodo da uno a tre mesi.
Restano ancora da definire, tramite decreto del Mipaaf, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le linee guida operative in merito ai seguenti argomenti:
- il “paniere PPL”, definito come l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, che stabilisce altresì le modalità per l’aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;
- le modalità per l’ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL;
- le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all’atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;
- le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli.
L’applicazione della Legge n. 30 del 1° aprile 2022, con le relative future linee guide chiarificatrici, potranno essere un’occasione per la valorizzazione e la conoscenza delle piccole produzioni, ampliando la possibilità di scelta del consumatore finale, sempre più alla ricerca di prodotti territoriali locali a filiera produttiva corta.
Autore: D.ssa Federica Cocci
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
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