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Sicurezza alimentare e Covid-19. Maggiore flessibilità per gli Stati membri nell'effettuare controlli ufficiali su animali, piante, alimenti e mangimi

Sicurezza alimentare e Covid-19. Maggiore flessibilità per gli Stati membri nell'effettuare controlli ufficiali su animali, piante, alimenti e mangimi

 

Sicurezza alimentare e Covid-19. Maggiore flessibilità per gli Stati membri nell'effettuare controlli ufficiali su animali, piante, alimenti e mangimi

 

Oggi la Commissione ha pubblicato una misura che consente agli Stati membri di effettuare controlli ufficiali sulla catena agroalimentare in un modo più flessibile, al fine di affrontare le sfide specifiche della situazione dovute a COVID-19. La misura aiuta a prevenire la diffusione della malattia attraverso i movimenti del personale di controllo e a facilitare la circolazione di animali, piante, alimenti e mangimi all'interno e all'interno dell'UE, nonostante le circostanze attuali. Allo stesso tempo, la misura non modifica le norme sostanziali del diritto dell'UE che regolano la salute pubblica e degli animali, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e il benessere degli animali.

 

I controlli veterinari e fitosanitari su animali, piante, alimenti e mangimi possono essere effettuati in via eccezionale utilizzando persone specificamente designate (ad esempio laddove il personale delle autorità competenti non può raggiungere il luogo in cui dovrebbe essere effettuato il controllo, a causa delle restrizioni di movimento volte a prevenire la diffusione di il virus Corona). I laboratori appositamente designati possono essere utilizzati eccezionalmente dove non sono disponibili laboratori ufficiali normalmente utilizzati. Per i controlli alle frontiere, i documenti presentati per via elettronica possono essere eccezionalmente accettati per il completamento dei controlli se la persona responsabile si impegna a fornire l'originale il più presto possibile. Gli incontri fisici con gli operatori possono essere sostituiti da contatti che avvengono utilizzando i mezzi di comunicazione disponibili.

La misura è inizialmente limitata a due mesi e sarà rivista alla luce dell'esperienza acquisita con la sua applicazione. Gli Stati membri che desiderano utilizzare la misura devono informare la Commissione e gli altri Stati membri.

 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19)

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Alessandro BaiguiniAlessandro Baiguini

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