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Insetti e mangimi animali

Insetti e mangimi animali

L'approvvigionamento di proteine è fondamentale per il settore zootecnico affinché possa fornire prodotti di origine animale di alta qualità. L’industria mangimistica, però, attualmente dipende dalle importazioni di fonti proteiche – per lo più farina di soia - che forniscono la qualità proteica più appropriata per gli animali da allevamento dell’UE. L’Unione Europea ha varato un “Piano europeo delle proteine”, diretto ad aumentare la qualità delle proteine vegetali “autoctone” e la loro idoneità a essere impiegate nell’ambito della produzione di alimenti per animali. Accanto a tale piano si esplorano altre strategie volte ad ottenere proteine in modo sicuro, sostenibile ed economico. Una delle vie che si intende percorrere è quelle di utilizzare le proteine derivanti dagli insetti.

Si ritiene che l’utilizzo su vasta scala degli insetti nell’industria alimentare e in quella mangimistica rientri nell’ottica dell’economia circolare, foriera di ottimizzazione nel campo economico e virtuosismi in quello ambientale.

Si stanno quindi aprendo scenari economici importanti. A titolo di esempio si riporta che più di 80.000 tonnellate di proteine di insetti sarebbero necessarie se, a livello europeo, queste sostituissero il 10% del totale delle proteine attualmente utilizzate in questo settore.

Nel 2018, in Europa, sono state prodotte 2 mila tonnellate di proteine derivate da insetti e le previsioni indicano una produzione di 194 mila tonnellate di proteine di insetti nel 2020 e di 1.213 tonnellate nel 2025.

Gli insetti destinati ad essere utilizzati per la produzione di materie prime per l’alimentazione animale sono animali allevati a tutti gli effetti (art.3 comma 6 lettera a) del regolamento CE 1069/2009: “animale da allevamento”: un animale detenuto, ingrassato o allevato dall’uomo e utilizzato per la produzione di alimenti, lana, pellicce, piume, pelli o qualsiasi altro prodotto ottenuto da animali o per altri fini d’allevamento), di conseguenza si applicano tutte le restrizioni previsti per tale categoria in tema di alimenatzione animale.

Gli insetti non possono quindi essere alimentati con proteine di origine animale (con le eccezioni previste dal Regolamento 999/2001 per gli animali non ruminanti), con i prodotti elencati nel regolamento 767/2009 (rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici, feci e contenuto del tratto intestinale, ex alimenti contenenti carne o pesce, legno trattato e imballaggi o parti d’imballaggio), con sottoprodotti di origine animale tal quali (ad eccezione delle larve e vermi esche da pesca) e con materie prime/mangimi contenenti contaminanti che eccedono i limiti previsti dalla direttiva CE 2002/32.

Gli escrementi degli insetti, essendo questi animali allevati, contengono gli escreti degli animali (materiale di categoria 2 ai sensi del regolamento CE 1069/2009), frammenti di insetti, uova e larve (materiale di categoria 3) e quindi devono essere sottoposti a trattamento autorizzato prima di essere utilizzati. (La nota ministeriale del 18 settembre 2023 chiarisce che Il reg. (UE) 1925/2021 ha modificato il reg. (UE) 142/2011 introducendo la definizione di Frass come “una miscela di escrementi derivati da insetti d’allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d’allevamento e uova morte, con un contenuto di insetti d’allevamento morti non superiore al 5% in volume e non superiore al 3% in peso.”.
Il substrato esausto (frass), come già specificato sopra, è materiale di categoria 2, per cui l’immissione sul mercato è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) della sezione 2, CAPO I, dell’allegato XI del reg. (UE) 142/2011. Pertanto, gli operatori che vogliono immettere sul mercato il substrato esausto (frass) devono ottemperare a quanto previsto dal reg. (UE) 142/2011, e sottoporre il materiale a idoneo trattamento. In alternativa, il frass può essere adeguatamente eliminato, secondo quanto previsto dal reg. (CE)
1069/2009, articolo 13, in attesa di ulteriori sviluppi dei regolamenti comunitari sui sottoprodott
i).

Il regolamento UE 2017/17 ( Catalogo delle materie prime per mangimi ) chiarisce che gli insetti trattati ricadono nel punto 9 (Prodotti di animali terrestri e prodotti derivati ) dell’elenco delle materie prime di cui alla parte C dell’allegato, o nel successivo punto 10 (Pesce, altri animali acquatici e loro prodotti ). E’ obbligatorio indicare, in etichetta, lo stadio vitale dell’insetto che costituisce la materia prima per mangimi, nonché chiarire se si tratta di animali vivi o sottoposti a trattamento.

7 sono le specie di insetti autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate: Hermetia illucens - Musca domestica - Tenebrio molitor - Alphitobius diaperinus - Acheta domesticus - Gryllodes sigillatus - Gryllus assimilis. I metodi di trasformazione autorizzati sono quelli da 1 a 5 e 7 del regolamento CE1069/2009 e la trasformazione deve avvenire in impianti dedicati.

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Alessandro BaiguiniAlessandro Baiguini

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