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L’IMPORTANZA DELLA BIOSICUREZZA PER I PRODUTTORI DI MANGIMI: LA FEFAC RACCOMANDA LO SVILUPPO DI PIANI AD HOC

  • 4 ottobre 2019
  • Autore: Redazione VeSA
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La prospettiva di possibili focolai di malattie virali, in particolare la peste suina africana e l’influenza aviaria, nella comunità di allevatori, ha sollecitato la FEFAC, la Federazione Europea dei produttori di mangimi, a rendere disponibili delle raccomandazioni sullo sviluppo di piani di biosicurezza per i produttori di mangimi.

Ridurre al minimo il rischio di diffusione accidentale di agenti patogeni è compito di tutti gli operatori coinvolti nel processo di produzione dei mangimi: agricoltori, industrie agro-alimentari, produttori di materie prime e tutte le figure professionali che si recano nelle aziende zootecniche (fornitori, consulenti, rappresentanti di mangimi, ecc…).

Gli agenti patogeni possono essere diffusi infatti, attraverso diverse ulteriori modalità, oltre a quelle canoniche, come il contatto con animali selvatici malati, attraverso le persone ma anche attraverso i cosidetti fomites, qualsiasi oggetto o sostanza in grado di veicolare gli agenti infettivi, come camion e materiali da imballaggio ad esempio; anche la trasmissione orale tramite alimenti ed acqua contaminati rappresenta un rilevante rischio.

Il potenziale impatto devastante in particolare in riferimento alla peste suina africana (PSA) dimostra che gli operatori collegati agli allevamenti zootecnici non possono permettersi carenze in termini di biosicurezza e nella maggior parte dei paesi europei sono già attuate efficaci misure di biosicurezza da parte dei produttori di mangimi, sulla base di orientamenti sviluppati dal settore. La FEFAC si è basata su queste linee guida nazionali e sulle conoscenze acquisite dai suoi membri da epidemie passate per redigere le raccomandazioni per lo sviluppo di un piano di biosicurezza per gli operatori del settore dei mangimi. Lo scopo di questo documento è garantire la massima diffusione delle migliori pratiche, tenendo presente che il punto di partenza per un efficace piano di biosicurezza è l’impegno da parte degli operatori e l’adattamento al contesto locale.

I paesi europei sono sottoposti al Regolamento CE n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi che stabilisce una solida base per gestire il rischio di diffusione di qualsiasi agente patogeno attraverso i mangimi; l’attuazione di procedure basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP) permettono un elevato livello di sicurezza dei mangimi, sono però necessarie ulteriori disposizioni per far fronte al rischio di diffusione di agenti patogeni attraverso vettori diversi dai mangimi (ad esempio veicoli e personale).

Queste raccomandazioni sono principalmente destinate alle aziende produttrici di mangimi con sede in paesi in cui non esiste ancora una guida sia professionale che legale dettagliata per l’elaborazione e l’attuazione di piani di biosicurezza a livello di mangimifici ed il documento è focalizzato sulle misure di biosicurezza per le operazioni di approvvigionamento di ingredienti per mangimi, trasporto, stoccaggio, produzione e consegna finale di mangimi alle aziende zootecniche, includendo anche le visite di rappresentanti di mangimi.

Il documento si compone di quattro capitoli basati su quattro principi chiave per formulare un valido piano di biosicurezza. Il primo principio è quello di avere un piano di biosicurezza: ogni azienda produttrice di mangimi deve redigere un piano di biosicurezza, implementarlo e tenerlo aggiornato; nel primo capitolo vengono spiegate in dettaglio le modalità per redigerlo, da chi dovrebbe essere redatto e come tenerlo aggiornato. Il secondo principio è seguire rigorosamente la legislazione in materia di igiene dei mangimi per evitare che questi possano essere vettori di agenti patogeni: il secondo capitolo fornisce raccomandazioni e documenti di riferimento per una corretta attuazione dei requisiti in materia di igiene dei mangimi. Il terzo principio è evitare l’ingresso di agenti patogeni nei mangimifici tramite tutte le altre fonti non rappresentate dalle materie prime: il terzo capitolo fornisce tutte le ulteriori raccomandazioni in merito ai requisiti di igiene necessari ad esempio per il personale ed i veicoli. Il quarto principio riguarda il trasporto e lo scarico dei mangimi nelle aziende zootecniche e tutte le visite di personale esterno all’azienda; tutte queste operazioni dovrebbero seguire delle regole chiare ed adottare misure volte ad evitare sia l’introduzione di agenti patogeni nelle aziende zootecniche sia la loro diffusione passando da una azienda zootecnica all’altra: il quarto capitolo fornisce tutte le raccomandazioni sul trasporto dei mangimi, sulla consegna dei mangimi, sulla pulizia dei veicoli e sulle visite di personale esterno alle aziende.

 

Autore: Dott.ssa Moira Mattioni

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